AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 29 ottobre 2003 

Conseguenze   della  revoca  dell'autorizzazione  ad  una  SOA  sulle
attestazioni  da questa rilasciate e sui contratti di attestazione in
corso. (Determinazione n. 17/2003).
(GU n.268 del 18-11-2003)

    Riferimenti  normativi: art. 10, commi 5, 9 e 10, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 34/2000.

                            IL CONSIGLIO

                        Considerato in fatto:

  In  occasione  di  alcuni  procedimenti  di revoca, svolti ai sensi
dell'art. 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000,  si  sono  manifestate  difficolta'  in ordine alla corretta
interpretazione e applicazione dei commi 9 e 10 del medesimo art. 10.
  Le questioni individuate, in particolare, sono tre:
    1)  sorte  delle attestazioni rilasciate dalla SOA revocata (art.
10, comma 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000);
    2)  eventuale  «riemissione»  o  meno  dell'attestazione da parte
della nuova SOA indicata dall'impresa ai sensi dell'art. 10, comma 9,
del  decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e conseguente
«gestione» dell'attestazione;
    3)  sorte  dei  contratti  di  attestazione  in  corso con la SOA
revocata  (art. 10, comma 10, decreto del Presidente della Repubblica
n. 34/2000).
                       Considerato in diritto:

  1. Quanto alla prima questione, l'art. 10, comma 9, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 34/2000 prevede che, in caso di revoca
dell'autorizzazione  ad  una  SOA,  «le  attestazioni rilasciate sono
valide  a  tutti  gli effetti. Le imprese qualificate indicano, entro
novanta  giorni dalla data della comunicazione dei suddetti fatti, la
SOA  cui  trasferire  la documentazione in base alla quale sono state
rilasciate  le  attestazioni  di  qualicazione;  nell'eventualita' di
inerzia   del  soggetto  qualificato  il  trasferimento  e'  disposto
dall'Autorita».
  Si  ritiene  che  la  corretta  interpretazione/applicazione  della
suddetta norma sia la seguente.
  L'Autorita'  provvede  a comunicare alle imprese interessate (ossia
alle  imprese  attestate  dalla  SOA  revocata) l'intervenuta revoca,
confermando  loro  la  validita' delle attestazioni ed invitandole ad
indicare,  nel  termine  di  novanta  giorni  dalla  ricezione  della
comunicazione, un'altra SOA cui trasferire la documentazione.
  L'impresa inviera' la comunicazione della sua scelta all'Autorita',
alla SOA revocata ed alla nuova SOA.
  La  SOA  revocata  trasferira' la documentazione alla SOA prescelta
dall'impresa  entro  il  termine  di  quindici giorni dalla ricezione
della suddetta comunicazione.
  Nel  caso  di inerzia dell'impresa nell'indicazione dell'altra SOA,
la  norma  in  commento  prevede  soltanto  che  il trasferimento sia
«disposto dall'Autorita».
  A  tale  riguardo,  l'unico  criterio  prospettabile  e' quello del
sorteggio  in  pubblica  seduta:  a  seconda del numero delle imprese
«inerti»  l'Autorita'  stabilisce  una percentuale di attestazioni da
trasferire  ad  ogni  SOA  man mano sorteggiata, sino all'esaurimento
delle attestazioni la cui documentazione e' da trasferire.
  L'Autorita'  provvedera'  a classificare e custodire le indicazioni
pervenute  dalle  imprese,  in  modo  da  garantire,  sia a fronte di
eventuali  richieste  delle  stazioni  appaltanti,  sia  a  fronte di
controlli   della  stessa  Autorita'  ex  art.  14  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  34/2000,  la certezza del soggetto
presso cui e' custodita la documentazione relativa all'attestazione.
  2.  La  seconda  questione  e' quella che ha presentato le maggiori
difficolta' operative.
  Il  problema  che  anzitutto  si pone, nel silenzio della norma, e'
quello  dell'eventuale  riemissione delle attestazioni da parte della
nuova SOA indicata dall'impresa.
  Si ritiene che quest'ultima SOA non debba riemettere a proprio nome
l'attestazione,  ma  debba limitarsi a custodire la documentazione in
base   alla   quale   l'attestazione   stessa  e'  stata  rilasciata,
rispondendo  quindi  di  questa  «custodia»,  soprattutto nel caso di
controlli da parte dell'Autorita'.
  Il  dato  normativo,  in  quanto  privo di previsioni di dettaglio,
afferma  che  le  attestazioni  rilasciate  dalla  SOA revocata «sono
valide a tutti gli effetti».
  L'attestazione  rimarra'  quindi  a nome della SOA revocata, con la
stessa numerazione, data di emissione e data di scadenza.
  3.  Quanto,  infine,  alla  sorte  dei contratti di attestazione in
corso  al  momento della revoca dell'autorizzazione, l'art. 10, comma
10,  del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 34/2000 prevede
che  «in  caso  di  revoca  dell'autorizzazione ... le documentazioni
relative  ai  controlli  per  il  rilascio di attestazioni non ancora
conclusi  sono trasferite d'ufficio ad altre SOA scelte dalle imprese
contraenti».
  Anche  in  questo  caso  si  e'  posto  il  problema della corretta
applicazione di una norma essenziale.
  L'Autorita'   comunichera'   alle  imprese  interessate  l'avvenuta
revoca,  dando  cosi'  loro la possibilita' di scegliere un'altra SOA
con la quale attestarsi.
  In  questo  caso il regolamento non stabilisce un termine entro cui
l'impresa  deve  operare questa scelta, ma appare chiaro come sia suo
interesse  farlo  nel  piu'  breve  tempo  possibile,  stante  la non
avvenuta  qualificazione, mentre non si ritiene applicabile, nel caso
in  esame,  il  termine di novanta giorni di cui al comma 9 dell'art.
10,  in  quanto  non  si  profila  il problema dell'eventuale inerzia
dell'impresa.
  L'impresa inviera' la comunicazione della sua scelta all'Autorita',
alla SOA revocata ed alla nuova SOA.
  La  SOA  revocata  trasferira' la documentazione alla SOA prescelta
dall'impresa  entro  il  termine  di  quindici giorni dalla ricezione
della suddetta comunicazione.
  Per  tutte  le  considerazioni svolte, le SOA e le imprese dovranno
dunque tener conto dei seguenti criteri.
  Nel caso di revoca dell'autorizzazione ad una SOA:
    a) le  attestazioni  rilasciate  dalla SOA revocata sono valide a
tutti  gli  effetti:  rimangono  quindi  a nome della stessa SOA, con
identica numerazione, data di emissione e data di scadenza;
      a1)  l'Autorita'  comunica alle imprese attestate l'intervenuta
revoca,  invitandole, ai sensi dell'art. 10, comma 9, del decreto del
Presidente  della Repubblica n. 34/2000, ad indicare un'altra SOA cui
trasferire la documentazione relativa all'attestazione in corso entro
novanta giorni dalla ricezione della comunicazione;
      a2)  le  imprese  comunicano  nel  suddetto  termine la propria
scelta all'Autorita', alla SOA revocata ed alla nuova SOA;
      a3)  la  SOA  revocata  trasferisce  la documentazione alla SOA
indicata  dall'impresa nel termine di quindici giorni dalla ricezione
della comunicazione da parte della stessa impresa;
      a4)  nel caso in cui l'impresa non comunichi nel termine di cui
al  punto  a1)  la  propria  scelta,  l'Autorita' procedera' mediante
pubblico  sorteggio  all'individuazione  della  SOA cui trasferire la
documentazione;
    b) per  i  contratti  di  attestazione ancora in corso al momento
della  revoca  dell'autorizzazione, l'Autorita' comunica alle imprese
contraenti  l'intervenuta revoca, invitandole, ai sensi dell'art. 10,
comma  10,  del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, a
scegliere un'altra SOA con la quale attestarsi;
      b1)   l'impresa   invia   la  comunicazione  della  sua  scelta
all'Autorita', alla SOA revocata ed alla nuova SOA;
      b2)  la  SOA  revocata  trasferisce  la documentazione alla SOA
prescelta  dall'impresa  entro  il  termine  di quindici giorni dalla
ricezione della suddetta comunicazione.
        Roma, 29 ottobre 2003
                                                 Il presidente: Garri