MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 10 novembre 2003 

Autorizzazione  all'acidificazione  dei  prodotti vitivinicoli per la
provincia di Sondrio, nella campagna 2003/2004.
(GU n.267 del 17-11-2003)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                   per le politiche agroalimentari

  Visto  il  regolamento  (CE) n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio
1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
  Visto,  in  particolare,  l'allegato  V, punto E del regolamento CE
1493/99  il quale prevede che negli anni caratterizzati da condizioni
climatiche   eccezionali   gli   Stati   membri  possono  autorizzare
l'acidificazione dei prodotti vitivinicoli nella zona viticola CIb;
  Tenuto  conto  che  la  regione  Lombardia  ha  segnalato  che  nel
territorio  della  provincia di Sondrio si sono verificate condizioni
climatiche  tali  da  rendere  necessario,  nella  corrente  campagna
vitivinicola,  acidificare  tutti  i  prodotti vinicoli, uve fresche,
mosto   di   uve   parzialmente  fermentato,  vino  nuovo  ancora  in
fermentazione   ed   il  vino  che  verra'  prodotto  nella  campagna
2003/2004,  nel  rispetto  di quanto previsto all'allegato V, punto E
del  regolamento  CE 1493/99 nonche' delle disposizioni contenute nel
regolamento CE n. 1622/2000;
  Tenuto  conto  che  il  parere espresso dalla Commissione CE con la
nota  interpretativa  n.  40923  del  28 ottobre 1998 che recita: «E'
lecito,  alla  luce del disposto dell'art. 21, paragrafo 3, praticare
l'arricchimento   per  aumentare  il  titolo  alcolometrico  naturale
avvalendosi  dei metodi indicati all'art. 19 per i prodotti di cui al
paragrafo  1,  lettere  a)  e  b)  dello stesso articolo e sottoporre
ulteriormente  ad acidificazione il vino ottenuto dalla fermentazione
di  tale  prodotto, alla condizione prevista dall'art. 21» e ritenuto
valido  dalla  Commissione CE in quanto il regolamento n. 1493/99 non
ha modificato la materia;

                              Decreta:

                           Articolo unico

  1.  Nella  campagna  2003/2004 e' consentito acidificare i prodotti
citati in premessa ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della
provincia di Sondrio.
  2.  Le  operazioni  di  acidificazione  debbono  essere  effettuate
secondo   le   modalita'   ed   i   limiti   massimi  previsti  dalla
regolamentazione comunitaria e nazionale.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  ed  entra  in  vigore il giorno successivo alla
pubblicazione.
    Roma, 10 novembre 2003
                                       Il direttore generale: Petroli