MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 7 novembre 2003 

Interpretazione  del  decreto 24 marzo 2003 relativo alla definizione
delle modalita' e dei contenuti della prova di ammissione alle scuole
di specializzazione per l'insegnamento secondario.
(GU n.267 del 17-11-2003)

    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Visto il decreto ministeriale 24 marzo 2003 con il quale sono stati
definiti  le  modalita' ed i contenuti delle prove di ammissione alle
scuole  di  specializzazione per l'insegnamento secondario per l'anno
accademico 2003-2004;
  Visto   il  regolamento  recante  norme  in  materia  di  autonomia
didattica  degli  Atenei,  di  cui al decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509 ed, in particolare, l'art. 3;
  Vista  la  legge  28 marzo  2003,  n.  53 «Delega al Governo per la
definizione  delle  norme  generali  sull'istruzione  e  dei  livelli
essenziali  delle  prestazioni  in materia di istruzione e formazione
professionale» ed, in particolare, l'art. 5;
  Ritenuta la necessita' di chiarire quali titoli siano valutabili ai
fini  dell'accesso alle scuole di specializzazione per l'insegnamento
secondario;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  La  locuzione «voto di laurea» di cui all'art. 1, com-ma 6, lettera
b)  del  decreto  ministeriale  24 marzo  2003 citato in premesse, va
riferita   ai  corsi  di  laurea  conseguiti  ai  sensi  della  legge
19 novembre  1990, n. 341 ed ai corsi di laurea specialistica, di cui
al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.
    Roma, 7 novembre 2003
                                                 Il Ministro: Moratti