AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 5 novembre 2003 

Ulteriori  indicazioni in materia di cessione del contratto stipulato
tra   impresa   e  Soa  per  il  conseguimento  dell'attestazione  di
qualificazione   e   di   variazioni   minime   dell'attestazione  di
qualificazione in corso di validita'. (Determinazione n. 19/03). Rif.
SOA/420 SOA/498 SOA/508.
(GU n.277 del 28-11-2003)

                            IL CONSIGLIO

  Considerato in fatto;
  Talune  SOA  hanno  rivolto  all'Autorita' alcuni quesiti in ordine
alle problematiche di seguito evidenziate:
    A)  ammissibilita'  o meno della cessione (ex art. 1406 ss. c.c.)
ad  altra  impresa  del contratto stipulato tra SOA ed impresa per il
conseguimento dell'attestazione di qualificazione;
    B)  variazione dell'attestazione in corso di validita' attuata da
una   SOA   diversa   da   quella   che  ha  provveduto  al  rilascio
dell'originaria attestazione;
    C)  riconducibilita'  o meno all'ipotesi di variazione minima (ex
art.  15,  comma  8,  del  decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000 e determinazione n. 40/2000) delle seguenti fattispecie:
      1)  cessione/conferimento  dell'impresa  individuale, a seguito
della morte del titolare, all'impresa costituita dagli eredi in forma
societaria;
      2)   donazione   di   impresa   individuale  con  continuazione
dell'esercizio da parte dei donatari in forma societaria.
  Le  questioni  sono  state  sottoposte  all'esame della commissione
consultiva  prevista  dall'art.  8,  comma 3, della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni e dall'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 del cui parere
deve  avvalersi  l'Autorita' per la definizione delle procedure e dei
criteri che devono essere seguiti dai soggetti autorizzati nella loro
attivita' di qualificazione.
  La  commissione  consultiva  ha  espresso  il  proprio avviso nelle
sedute del 21 marzo 2003 e del 14 luglio 2003.
  L'Autorita',  tenuto  conto  delle indicazioni e considerazioni del
suddetto  parere,  definisce  nella presente determinazione i criteri
cui devono attenersi le SOA nell'esercizio della propria attivita' di
qualificazione.
Considerato in diritto;
  A) Quanto all'ammissibilita' o meno di una cessione tra imprese del
contratto di attestazione stipulato con una SOA.
  Relativamente  alla  problematica  indicata  la  soluzione non puo'
prescindere  dall'individuazione  degli  elementi  costitutivi  della
fattispecie    «cessione    del    contratto»    disciplinata   dagli
articoli 1406-1410   del   codice   civile,  da  raffrontare  con  le
caratteristiche    fondamentali   del   contratto   di   attestazione
SOA/impresa.  La  cessione  del  contratto  e'  un  atto di autonomia
privata  con  cui  si  realizza  la  successione inter vivos a titolo
particolare  di  un  terzo  nella  posizione  contrattuale di uno dei
contraenti  originari  (tra  le  tante, Cassazione civile - sez. I, 2
giugno 2000, n. 7319).
  L'effetto tipico della cessione del contratto - e della conseguente
successione   di   un  terzo  ad  una  delle  parti  nella  posizione
contrattuale  di  quest'ultima  -  consiste  nella  produzione  degli
effetti  del contratto oggetto di cessione non piu' tra il cedente ed
il  contraente  ceduto,  bensi'  tra  il cessionario ed il contraente
ceduto.
  L'art.  1406  del  codice  civile  individua i seguenti presupposti
(condizioni di ammissibilita) della cessione:
    che abbia ad oggetto un contratto a prestazioni corrispettive;
    che dette prestazioni non siano state ancora eseguite;
    che il contraente ceduto assenta alla cessione.
  Posto  che nel contratto tra SOA ed impresa l'ordinamento giuridico
vigente  non  contiene alcun espresso divieto di cessione riferito al
contratto  di  attestazione,al  fine  di verificare la possibilita' o
meno  della  cessione  del contratto tra SOA ed impresa, va osservato
che  dal  quadro  normativo  (articoli 15,  commi 2, 3, 5 ed 8, e 26,
comma  6,  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) e
dagli  indirizzi  interpretativi  dell'Autorita'  (determinazione  n.
40/2000;  n.  50/2000;  n.  6/2001; n. 5/2003) emerge, che sulla base
dell'originaria   disciplina   del   decreto   del  Presidente  della
Repubblica  n. 34/2000 - e, quindi, senza tener conto delle eventuali
modifiche  in  corso  di  perfezionamento  -  il contratto tra SOA ed
impresa  vede  nel  rilascio  dell'attestazione di qualificazione una
prestazione  che  grava  sulla SOA cui e' rapportato un corrispettivo
posto a carico dell'impresa.
  Tale  fatto  conduce  ad affermare che, nel caso che l'attestazione
non sia stata ancora rilasciata, il contratto sia cedibile. In questo
caso,  pero', il termine di decorrenza del quinquennio di riferimento
dei  requisiti di qualificazione dell'impresa cessionaria decorre non
dalla  data  di  stipula dell'originario contratto di attestazione ma
dalla  data  di  accettazione,  da  parte  del contraente ceduto, del
suddetto contratto.
  Altro  aspetto  e' quello che riguarda le modifiche ed integrazioni
ad attestazioni gia' rilasciate. Va rilevato che, il diritto positivo
e   le   relative   interpretazioni   di   indirizzo   gia'   emanate
dall'Autorita' hanno fatto ritenere che dal contratto di attestazione
prendono   vita   in   capo   ad  entrambi  i  contraenti  «posizioni
contrattuali»  complesse,  che  non  si esauriscono nelle prestazioni
aventi   ad   oggetto   l'attestazione   originaria  ed  il  relativo
corrispettivo,  ma  che  prevedono  anche  -  a fronte di determinate
fattispecie   («variazioni   minime»   oppure   «integrazioni»  delle
categorie  e/o  delle classifiche di qualificazione, sempre che resti
inalterata  la  durata  dell'efficacia  dell'attestazione  originaria
oppure  variazione  nella  persona  del  direttore  tecnico,  qualora
l'attestazione  originaria  sia  collegata  al  soggetto  uscente)  -
l'insorgere  di  obblighi e di aspettative reciproci (poco importa se
ricondotti  al contratto originario o ritenuti oggetto di contratti a
questo accessori).
  A   seguito   delle   considerazioni   sopra   riportate   discende
l'impossibilita'  di  cedere  un  contratto di attestazione che abbia
gia'  dato luogo al rilascio dell'attestazione all'impresa originaria
contraente, perche' le posizioni soggettive che verrebbero trasferite
in  conseguenza  della  cessione  del  contratto avrebbero ad oggetto
un'attestazione  che  non  e'  in alcun modo trasferibile all'impresa
cessionaria.
  B)   Quanto   alla   possibilita',   per  un'impresa,  di  affidare
l'introduzione  nella propria attestazione di «variazioni minime» (ex
art.  15,  comma  8,  del  decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000 e determinazione n. 40/2000) ad una SOA diversa da quella che
ha provveduto all'originaria attestazione.
  Le   considerazioni  che  nella  determinazione  n.  40/2000  hanno
condotto  l'Autorita'  ad  esprimere l'avviso sulla incedibilita' del
contratto   di   attestazione  una  volta  rilasciata  l'attestazione
originaria - pur in presenza di posizioni contrattuali potenzialmente
non  ancora  esaurite  (potendosi verificare le fattispecie correlate
alle «integrazioni» e alle «variazioni minime») - portano a precisare
che  soltanto alla SOA che abbia rilasciato tale attestazione possano
essere    rivolte   richieste   di   «integrazioni»   dell'originaria
attestazione  oppure  di  inserimento  nel documento delle cosiddette
«variazioni minime».
  Va  difatti  in  primo  luogo  considerato  che, qualora si debbano
apportare   all'attestazione   delle   «integrazioni»   oppure  delle
«variazioni  minime»,  la  SOA che vi provvede cura l'emissione di un
nuovo  certificato  di  attestazione,  nel  quale viene rappresentata
l'intera qualificazione dell'impresa e che se e' vero che le suddette
modifiche  comportano  una modesta attivita' istruttoria e valutativa
questa  segue ad altre, ben piu' articolate ed impegnative attivita',
poste  in  essere  in  occasione  ed  in  funzione  dell'attestazione
originaria  i  cui  esiti  sono  tutti contestualmente «trasfusi» nel
nuovo documento di attestazione.
  Ecco  perche', anche in vigenza dell'originario testo regolamentare
-  ed  a  maggior  ragione  una  volta  entrata in vigore la modifica
attualmente  in  corso  di  perfezionamento  -  e'  apparso  corretto
concludere  che le «variazioni» e le «integrazioni» dell'attestato di
qualificazione  possano  essere  compiute esclusivamente dalla stessa
SOA che ha provveduto al rilascio dell'attestazione originaria.
  C)  Quanto  alla riconducibilita' o meno all'ipotesi di «variazione
minina»  (ex  art.  15,  comma  8,  del  decreto del Presidente della
Repubblica   n.  34/2000  e  determinazione  n.  40/2000)  in  alcune
fattispecie:
    C1)  quanto  alla  riconducibilita'  all'ipotesi  di  «variazione
minima»  (ex  art.  15,  comma  8,  del  decreto del Presidente della
Repubblica   n.   34/2000   e   determinazione   n.   40/2000)  della
cessione/conferimento dell'impresa individuale, a seguito della morte
del titolare, all'impresa costituita dagli eredi in forma societaria.
  In  merito  alla indicata fattispecie va, in primo luogo, osservato
che  la  trasformazione  e' istituto peculiare della disciplina della
societa',  con  la  conseguenza  che non sarebbe possibile parlare di
trasformazione   avendo   riferimento   al  «passaggio»  tra  imprese
individuali   e   societa'  o  altre  organizzazioni  collettive.  La
giurisprudenza  (Cassazione  civile, sez. I, 11 aprile 2002, n. 5141)
ha  osservato  che «in caso di conferimento di un'azienda individuale
ad  una societa' si verifica un fenomeno traslativo non soggetto alla
disciplina    dell'art.    2498   del   codice   civile   concernente
esclusivamente  il  caso  di  trasformazione  di  societa' da un tipo
all'altro,  con  conseguente  passaggio  ipso  iure  dalla prima alla
seconda di diritti ed obblighi».
  La  trasformazione  consiste,  infatti, nel cambiamento del tipo di
societa' e non comporta estinzione di un soggetto con la creazione di
uno nuovo, ma solo modificazione dell'atto costitutivo della societa'
interessata,  di  cui resta ferma l'identita' (in giurisprudenza, tra
le  tante,  Cassazione  civile,  sez. I, 13 settembre 2002, n. 13434;
Id., sez. II, 3 gennaio 2002, n. 26).
  Tuttavia  il  caso  in  esame  comporta che le attivita' che devono
essere svolte dalle SOA, possono essere considerate riconducibili, in
larga misura, alla «variazione della denominazione o ragione sociale,
purche'  non  conseguente ad ipotesi di fusione o di altra operazione
che  comporti  il  trasferimento di azienda o di un suo ramo», che la
lettera  A),  punto  1.a), della determinazione n. 40/2000, considera
«variazione  minima»  ai sensi dell'art. 15, comma 8, del decreto del
Presidente  della  Repubblica n. 34/2000 e, quindi, assoggettata alla
tariffa minima ivi quantificata.
  Va osservato, pero', che il «passaggio» dall'impresa individuale ad
una  impresa  organizzata  dagli eredi in forma societaria, pur dando
luogo  ad un soggetto giuridico ben distinto dalla precedente impresa
individuale  di  cui era titolare il de cuius, comporta una attivita'
da  parte  delle SOA che e' di contenuto maggiore di quello svolto in
occasione  delle  «variazioni  minime»  ma minore di quello svolto in
occasione   del   rilascio   della   attestazione  di  qualificazione
originaria.
  Di  conseguenza,  si  ritiene  che,  nel caso in esame, pur dovendo
stipularsi   un   nuovo  contratto  di  attestazione  la  tariffa  da
applicarsi  e'  pari ad un quarto di quella stabilita dal decreto del
Presidente  della  Repubblica n. 34/2000. Cio' nel caso in cui la SOA
che   rilascia   l'attestazione  sia  la  stessa  che  ha  rilasciato
l'attestazione  del  de  cuius e non si richiede che siano modificate
categorie,  classifiche  e  termini  di  validita'  dell'attestazione
originaria.
    C2)  Quanto  alla  riconducibilita'  all'ipotesi  di  «variazione
minima»  (ex  art.  15,  comma  8,  del  decreto del Presidente della
Repubblica n. 34/2000 e determinazione n. 40/2000) della donazione di
impresa  individuale  con  continuazione  dell'esercizio da parte dei
donatori sotto forma di societa'.
  In  merito  alla  indicata  ipotesi,  va  osservato  che secondo la
giurisprudenza,  «non  vi  e'  alcuna ragione per non ritenere che la
cessione  di  azienda, in quanto negozio costitutivo di diritti reali
in   capo  ad  altro  soggetto,  debba  intendersi  in  senso  ampio,
comprensivo  quindi  anche  della  donazione» (Commissione tributaria
centrale - sez. V, 11 giugno 1999, n. 3847).
  Le   considerazioni  esposte  per  quanto  riguarda  il  punto  C1)
conducono,  pero',  a  ritenere  che  il  donatario dell'azienda, che
voglia  conseguire  l'attestazione  di  qualificazione  in virtu' dei
requisiti   economico-finanziari   e  tecnico-organizzativi  riferiti
all'azienda  donata  (ex art. 15, comma 9, del decreto del Presidente
della  Repubblica n. 34/2000) che risulta gia' attestata, pur dovendo
stipulare  un autonomo contratto con una SOA, deve corrispondere alla
stessa  la  tariffa pari ad un quarto di quella stabilita dal decreto
del  Presidente  della Repubblica n. 34/2000. Cio' nel caso in cui la
SOA  che  rilascia  l'attestazione  sia  la  stessa che ha rilasciato
l'attestazione  originaria  e  non  siano  richieste  modifiche  alle
categorie,  classifiche  e  termini  di  validita'  della  precedente
attestazione.
  Per tutte le considerazioni svolte, l'Autorita' e' dell'avviso che:
    a) un  contratto  di  attestazione  che  abbia gia' dato luogo al
rilascio della stessa non puo' essere ceduto;
    b) l'introduzione  nelle  attestazioni  di  «integrazioni»  o  di
«variazioni  minime» non puo' essere effettuata da una SOA diversa da
quella che ha provveduto all'originaria attestazione;
    c) nel  caso di cessione/conferimento di una impresa individuale,
a  seguito  della morte del titolare, ad una impresa costituita dagli
eredi in forma societaria, occorre procedere alla stipula di un nuovo
contratto di attestazione, corrispondendo alla SOA la tariffa pari ad
un  quarto  della  tariffa  prevista dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 34/2000, qualora la SOA che rilascia l'attestazione sia
quella  che  ha rilasciato l'attestazione alla ditta individuale e la
nuova  attestazione  contenga  le  stesse  categorie,  classifiche  e
termini di validita' della precedente attestazione;
    d) nel caso della donazione di una impresa individuale qualora il
donatario  dell'azienda,  voglia  proseguire l'attivita' del donante,
occorre  procedere alla stipula di un nuovo contratto di attestazione
corrispondendo  alla  SOA  la tariffa pari ad un quarto della tariffa
prevista  dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 34/2000,
qualora  la  SOA  che  rilascia  l'attestazione  sia  quella  che  ha
rilasciato   l'attestazione   alla   ditta  individuale  e  la  nuova
attestazione  contenga  le stesse categorie, classifiche e termini di
validita' della precedente attestazione.
      Roma, 5 novembre 2003
                                                 Il presidente: Garri