MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 2 dicembre 2003 

Scioglimento della societa' cooperativa «Edilizia Vigili del fuoco S.
Barbara a r.l.», in Milano.
(GU n.291 del 16-12-2003)

                            IL DIRIGENTE
             del servizio politiche del lavoro di Milano

  Visto l'art. 2544 del codice civile;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale della cooperazione del
6 marzo  1996  di  decentramento  agli  uffici provinciali del lavoro
degli scioglimenti senza liquidatore di societa' cooperative;
  Visto  il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone
l'attribuzione  alle  direzioni  provinciali  del  lavoro  - servizio
politiche  del  lavoro  delle  funzioni  gia'  attribuite agli uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione;
  Visto il decreto legislativo n. 220 del 2002;
  Visti  i  due  decreti  del  Sottosegretario di Stato del Ministero
delle  attivita' produttive in data 17 luglio 2003 il primo dei quali
ha  determinato  il  limite temporale dalla presentazione dell'ultimo
bilancio  per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti
d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative e il
secondo  dei  quali ha rideterminato l'importo minimo di bilancio per
la  nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex
art. 2544 del codice civile di societa' cooperative;
  Vista  la  circolare  del  Ministero  delle  attivita'  produttive,
Direzione  generale per gli enti cooperativi - Div. IV, protocollo n.
1579551  del  30 settembre  2003  relativa  ai  decreti  ministeriali
17 luglio 2003;
  Visto   l'unanime   parere   della   Commissione  centrale  per  le
cooperative     espresso    nella    seduta    dell'8 ottobre    1997
sull'applicabilita'   dell'art.  2544  del  codice  civile  anche  in
presenza  delle  fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile
ancorche'  preesistenti;  nel  caso  in  specie  l'impossibilita'  di
funzionamento  dell'assemblea  della  societa'  cooperativa «Edilizia
Vigili  del fuoco S. Barbara a r.l.», con sede in Milano, via Messina
n. 37;
  Vista la nota protocollo n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del
lavoro   e   della   previdenza  sociale,  Direzione  generale  della
cooperazione - Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento
d'ufficio  ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative nei
cui  confronti  si  e'  verificata  anche  una  delle  cause previste
dall'art. 2448 del codice civile;
  Vista  la  convenzione  per la regolamentazione e la disciplina dei
rapporti  tra  gli  uffici  centrali  e  periferici del Ministero del
lavoro  e  delle  politiche  sociali e gli uffici del Ministero delle
attivita' produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di
cooperazione, del 30 novembre 2001;
  Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero
del  lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento per le politiche
del  lavoro  e  dell'occupazione  e tutela dei lavoratori - Direzione
generale degli affari generali, risorse umane e attivita' ispettiva -
Divisione  I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuita'
dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - problematiche
connesse alla fase transitoria»;
  Visto  il  verbale  di  ispezione  ordinaria in data 17 maggio 2002
relativo   alla  societa'  cooperativa  «Edilizia  Vigili  del  fuoco
S. Barbara  a  r.l.»,  con  sede in Milano, via Messina n. 37, da cui
risulta  che  la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art.
2544  del  codice  civile  e  dall'art.  2,  primo comma, della legge
17 luglio  1975, n. 400, perche' sussistono le seguenti cause: non ha
depositato bilanci dalla propria costituzione (5 febbraio 1988) e non
ha attualmente attivita' o pendenze attive da liquidare;
                              Decreta:
  La  societa'  cooperativa  «Edilizia  Vigili del fuoco S. Barbara a
r.l.»,  sede  legale  in  Milano,  via  Messina n. 37, costituita per
rogito  notaio  dott. Mario  Grossi  di  Corbetta, in data 5 febbraio
1988,  repertorio n. 49676, raccolta B.U.S.C. n. 13364/235933, codice
fiscale:  n.  09211830154  e'  sciolta,  senza  dar luogo a nomina di
commissario  liquidatore,  ai sensi dell'art. 2544 del codice civile,
primo  comma,  come  modificato  dall'art.  18 della legge 31 gennaio
1992,  n. 59, e dell'art. 2, primo comma, della legge 17 luglio 1975,
n.   400,   in   quanto  non  ha  depositato  bilanci  dalla  propria
costituzione  e  non  ha  attualmente  attivita' o pendenze attive da
liquidare.
  Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia -
Ufficio   pubblicazioni   leggi   e   decreti,   per  la  conseguente
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    Milano, 2 dicembre 2003
                                     Il dirigente reggente: Cicchitti