MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 dicembre 2003 

Modifica  all'art.  2,  comma  4  del D.D. n. 121/V/2001 del 4 maggio
2001,  recante  l'assegnazione  delle risorse alle regioni e province
autonome di Trento e Bolzano.
(GU n.298 del 24-12-2003)

                        IL DIRETTORE GENERALE
              dell'ufficio centrale per l'orientamento
            e la formazione professionale dei lavoratori
  Vista  la  legge  n.  196  del  24 giugno 1997 «Norme in materia di
promozione dell'occupazione»;
  Vista  la  legge  del  17 maggio 1999, n. 144 «Misure in materia di
investimenti,  delega  al  Governo  per  il  riordino degli incentivi
all'occupazione  e  della  normativa  che disciplina l'INAIL, nonche'
disposizioni  per  il  riordino  degli  enti  previdenziali»,  ed  in
particolare  l'art. 68 relativo all'obbligo di frequenza di attivita'
formative;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 12 luglio
2000, n. 257, art. 9 sulle modalita' di finanziamento delle attivita'
formative fino al diciottesimo anno di eta';
  Visto   il   D.D.   n.   121/V/2001   del   4 maggio  2001  recante
l'assegnazione  delle  risorse  alle  regioni  e province autonome di
Trento  e  Bolzano  per  la  realizzazione  delle  iniziative  di cui
all'art. 68, comma 1, lettere b) e c) e comma 3 della citata legge n.
144/1999;
  Preso  atto  delle esigenze manifestate con la nota del 19 novembre
2003  dalle  regioni  e  dalle  province autonome sulla necessita' di
garantire   gli  impegni  finanziari  gia'  assunti  o  in  corso  di
assunzione  per  la realizzazione delle attivita' finanziate dal D.D.
n. 121/V/2001 del 4 maggio 2001;
  Ritenute  le  motivazioni  addotte  dalle  regioni e dalle province
autonome  valide  al  fine  di  garantire  l'attuazione  dell'obbligo
formativo nell'ambito della programmazione regionale;
  Preso atto di tutto quanto sopra esposto:
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Per  quanto  indicato nelle premesse, l'art. 2, comma 4 del D.D. n.
121/V/2001 del 4 maggio 2001 viene cosi' modificato:
  «4.   Qualora  entro  il  31 dicembre  2003  non  venga  dichiarato
impegnato   l'intero  ammontare  delle  risorse  assegnate  con  atti
amministrativi  giuridicamente  vincolanti  da  parte delle regioni e
province  autonome, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
procede alla revoca delle risorse non impegnate. Tali risorse saranno
ridistribuite  tra  le  regioni  e  province  autonome, sulla base di
criteri   da  concordare  con  il  coordinamento  tecnico  formazione
professionale e lavoro delle regioni».
  Resta fermo tutto il resto.
    Roma, 11 dicembre 2003
                                    Il direttore generale: Bulgarelli