AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 27 novembre 2003 

Revisione della misura del sovracanone per impianti idroelettrici.
(GU n.302 del 31-12-2003)

                            IL DIRETTORE
                      dell'Agenzia del demanio

  Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, con il quale i
sovracanoni  annui, previsti dall'art. 53 del testo unico 11 dicembre
1933,  n.  1775,  e  successive  modificazioni,  sono stabiliti nella
misura  di  L. 1.200  per  ogni  chilowatt  di potenza nominale media
concessa  e  riconosciuta  per  le  derivazioni  d'acqua  con potenza
superiore a chilowatt 220;
  Visto  l'art.  3  della  citata  legge con il quale si demandava al
Ministero  delle  finanze  il compito di provvedere ogni biennio, con
decorrenza  dal 1° gennaio 1982, alla revisione della predetta misura
del  sovracanone sulla base dei dati ISTAT relativi all'andamento del
costo della vita, ora indici dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati;
  Considerato   che   dal  1° gennaio  2001  tale  revisione  compete
all'Agenzia   del  Demanio,  istituita  con  decreto  legislativo  n.
300/1999 e resa esecutiva in virtu' del decreto ministeriale di prot.
1390 in data 28 dicembre 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio
2001);
  Ritenuto  che,  ai  sensi  del  secondo comma del citato art. 3, il
provvedimento  di  revisione deve essere emanato entro il 30 novembre
dell'anno precedente alla decorrenza di ogni biennio;
  Visti   i   decreti   ministeriali   28 novembre  1981,  n.  33199,
19 novembre  1983,  n. 34096, 26 novembre 1985, n. 34404, 25 novembre
1987,  n.  33941, 25 gennaio 1990, n. 30248, 7 agosto 1992, n. 30042,
1° febbraio  1994,  n.  31661,  26 gennaio 1996, n. 55055, 16 gennaio
1998,  n.  54504,  30 novembre 1999, n. 78879 con i quali la suddetta
misura fissa e' stata elevata, ai sensi del citato art. 3 della legge
n. 925, come segue:
    dal 1° gennaio 1982 al 31 dicembre 1983, L. 1.614 per kW;
    dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1985, L. 2.141 per kW;
    dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1987, L. 2.532 per kW;
    dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1989, L. 2.802 per kW;
    dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1991, L. 3.135 per kW;
    dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1993, L. 3.535 per kW;
    dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995, L. 3.871 per kW;
    dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1997, L. 4.250 per kW;
    dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999, L. 4.445 per kW;
    dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2001, L. 4.601 per kW;
  Vista  la legge 28 dicembre 2001, n. 448 - art. 27 comma 10, con la
quale  la  base  di  calcolo  del  sovracanone  prevista  dalla legge
22 dicembre  1980, n. 925 - art. 2, dal 1° gennaio 2002 viene fissata
in  Euro  3,50  annui  per  ogni  kW  di  potenza  nominale  media da
aggiomarsi, come stabilito dall'art. 3 della citata legge 22 dicembre
1980, n. 925, sulla base di successivi decreti ministeriali;
  Vista  la legge 27 dicembre 2002, n. 289 - art. 31 comma 10, con la
quale  la  base  di  calcolo  del  sovracanone  prevista  dalla legge
22 dicembre  1980, n. 925 - art. 2, dal 1° gennaio 2003 viene fissata
in  Euro  4,50  annui  per  ogni  kW  di  potenza  nominale  media da
aggiornarsi,   come   stabilito   dall'art.   3  della  citata  legge
22 dicembre 1980, n. 925, sulla base di successivi decreti;
  Vista  la  nota  25 novembre  2003, n. 274, con la quale l'Istituto
Centrale  di  Statistica  ha  comunicato che nel periodo ottobre 2001
- ottobre  2003  la  variazione percentuale verificatasi negli indici
dei  prezzi  al  consumo per le famiglie di operai ed impiegati (gia'
indici del costo della vita) e' stata di + 5,0 per cento;
  Considerato,  pertanto,  che  la misura fissa del sovracanone e' da
elevare,  per il biennio 2004-2005, da Euro 4,50 a Euro 4,73 per ogni
chilowatt  di  potenza nominale media, con un incremento - pertanto -
di Euro 0,23;
                              Decreta:
  La  misura  del  sovracanone  annuo,  stabilita  dall'art. 2, primo
comma,  della  legge  22 dicembre  1980, n. 925, viene elevata per il
periodo  dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 a Euro 4,73 per ogni
chilowatt  di  potenza  nominale media concessa o riconosciuta per le
derivazioni  d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con
potenza nominale media superiore a chilowatt 220.
    Roma, 27 novembre 2003.
                                                  Il direttore: Spitz