MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 dicembre 2003 

Modifica   della   voce  16  della  tabella  II  annessa  al  decreto
ministeriale  22 giugno  1935,  concernente  la  determinazione delle
attivita'  alle  quali  e' applicabile l'art. 9, comma 3, del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
(GU n.1 del 2-1-2004)

          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto  l'art.  9, comma 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n.
66,  il  quale  consente  la  fruizione  del riposo settimanale in un
giorno  diverso dalla domenica per il personale addetto a determinate
attivita';
  Visto  l'art.  9, comma 5, del decreto legislativo 8 aprile, n. 66,
il   quale   consente  l'individuazione  delle  attivita'  aventi  le
caratteristiche di cui al comma 3 dello stesso articolo che non siano
gia'  ricomprese nel decreto ministeriale 22 giugno 1935 e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il decreto ministeriale 22 giugno 1935 previsto dall'art. 5,
comma 2,   della   legge   22 febbraio  1934,  n.  370  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  relativo  alla  determinazione delle
attivita' alle quali e' applicabile la deroga sul riposo domenicale e
settimanale;
  Sentite le organizzazioni sindacali di categoria;
  Ritenuta  la  necessita'  di  modificare  la  tabella II annessa al
decreto  ministeriale  22 giugno 1935 sostituendo alla voce n. 16, in
ordine  alla  natura  dell'attivita', la dizione «Produzione di acque
minerali,  artificiali  e  affini»  con «Produzione di acque minerali
naturali,  di  acque  di  sorgente e di bevande analcoliche a base di
acqua  e  affini»  e,  relativamente  alle operazioni per le quali e'
concessa  la  deroga,  la dizione «Nei mesi da maggio a tutto ottobre
per  il personale addetto alle operazioni addetto alla fabbricazione,
all'imbottigliamento,  alla spedizione e alla distribuzione» con «Per
il  personale  addetto  alla  fabbricazione, al confezionamento, alla
spedizione e alla distribuzione»;

                              Decreta:

  La  voce  16  della  tabella  II  annessa  al  decreto ministeriale
22 giugno  1935,  concernente  la determinazione delle attivita' alle
quali  e'  applicabile  l'art.  9,  comma 3,  del decreto legislativo
8 aprile 2003, n. 66, e' modificata nel seguente modo:

=====================================================================
      |                              |  Operazioni per le quali e'
Numero|    Natura dell'attivita'     |      concessa la deroga
=====================================================================
      |                              |Per il personale addetto alla
      |Produzione di acque minerali  |fabbricazione, al
      |naturali, di acque di sorgente|confezionamento, alla
      |e di bevande analcoliche a    |spedizione e alla
  16  |base di acqua e affini.       |distribuzione.

  Il presente decreta sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 4 dicembre 2003
                                                  Il Ministro: Maroni