DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 dicembre 2003 

Proroga dello stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie.
(GU n.1 del 2-1-2004)

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre  2001,  n. 343 convertito con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
14 giugno  2002 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza
nel territorio del comune di Lipari;
  Visto  il  successivo  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri  del  29 settembre  2002,  con il quale e' stata disposta la
proroga  del  sopra  citato  stato  di emergenza, sino al 31 dicembre
2002;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
10 gennaio  2003,  con  il  quale  e'  stata  disposta  la  proroga e
dichiarazione  dello  stato  d'emergenza,  fino  al 31 dicembre 2003,
rispettivamente   nel   terittorio  del  comune  di  Lipari  e  nelle
prospicienti aree marine;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
10 gennaio  2003,  recante la dichiarazione dello stato di emergenza,
fino  al  31 dicembre  2003,  nel territorio delle isole Eolie, nelle
aree  marine  e nelle fasce costiere interesate dagli effetti indotti
dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli;
  Considerato  che  le  gli  interventi  straordinari predisposti dal
sindaco  del  comune  di  Lipari  e  dal  capo del Dipartimento della
protezione  civile,  nominati  commissari  delegati  ai  sensi  delle
ordinanze   di   protezione  civile,  e  finalizzati  a  fronteggiare
adeguatamente  i  rischi  derivanti  dalla  natura  vulcanica e dalla
particolare  collocazione  geografica delle isole Eolie, sono tuttora
in corso e che, quindi, l'emergenza non puo' ritenersi conclusa;
  Ritenuto,   altresi'   necessario   proseguire   le   attivita'  di
monitoraggio  dei  fenomeni, al fine di continuare nelle attivita' di
tutela  della  pubblica  e  privata incolumita' nell'area delle isole
Eolie,  nelle  aree  marine e nelle fasce costiere limitrofe, nonche'
provvedere alle conseguenti iniziative di assistenza alle popolazioni
interessate;
  Ritenuto  quindi  che  ricorrono  nella  fattispecie, i presupposti
previsti  dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
per la proroga dello stato d'emergenza;
  Acquisita l'intesa della Regione siciliana;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 19 dicembre 2003;

                              Decreta:

  Ai  sensi  e  per  gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24
febbraio  1992,  n.  225, in considerazione di quanto in premessa, e'
prorogato,  fino  al  31 dicembre  2004,  lo  stato  di emergenza nel
territorio delle isole Eolie.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 19 dicembre 2003
                                            Il Presidente: Berlusconi