Ripartizione dei benefici alle emittenti televisive locali per l'anno 2003 ai sensi dell'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.(GU n.4 del 7-1-2004)
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di
finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, ed in
particolare l'art. 45, comma 3;
Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 28 ottobre 1999, concernente:
«regolamento per la concessione alle emittenti televisive locali dei
benefici previsti dall'art. 45, della legge 23 dicembre 1999, n.
448»;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed
in particolare l'art. 27, comma 10;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato anno
2001, ed in particolare l'art. 145, comma 18;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in
particolare l'art. 52, comma 18;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in
particolare l'art. 80, comma 35;
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2003, concernente il bando
di concorso previsto dall'art. 1 del predetto decreto ministeriale
21 settembre 1999, relativo all'anno 2003;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante
«Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche'
alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del
Governo»;
Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 3, del citato decreto
ministeriale 21 settembre 1999, n. 378, l'ammontare annuo dello
stanziamento previsto dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, cosi' come modificato dall'art. 145, comma 18, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, dall'art. 52, comma 18, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, e dall'art. 80, comma 35, della legge
27 dicembre 2002, e' ripartito tra i vari bacini di utenza televisiva
in proporzione al fatturato realizzato nel triennio precedente dalle
emittenti operanti nel medesimo bacino televisivo che abbiano chiesto
di beneficiare delle misure di sostegno e che, nella predetta
ripartizione, si dovra' dare particolare rilievo ai bacini di utenza
televisiva ricompresi nelle aree economicamente depresse e con
elevati indici di disoccupazione;
Considerato, altresi', che ai sensi del medesimo art. 1, comma 3,
del decreto ministeriale 21 settembre 1999, si considera operante in
un determinato bacino televisivo l'emittente che raggiunge una
popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente
nel territorio della regione irradiata;
Visto che l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nella
deliberazione 30 ottobre 1998, n. 68/98 approvativa del Piano
nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione
televisiva, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del
10 novembre 1998, ha ritenuto di suddividere il territorio nazionale
in bacini di utenza coincidenti con il territorio delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano;
Ritenuto di individuare i bacini di utenza televisiva ricompresi
nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di
disoccupazione nelle regioni italiane dell'obiettivo 1, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, (regioni
dette in ritardo di sviluppo, il cui prodotto interno lordo per
abitante e' inferiore al 75% della media comunitaria);
Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto
ministeriale 31 gennaio 2003 ciascuna emittente puo' presentare la
domanda per il bacino televisivo nel quale e' ubicata la sede
operativa principale e per gli ulteriori bacini televisivi nei quali
la medesima emittente raggiunga una popolazione non inferiore al
settanta per cento di quella residente nel territorio della regione
irradiata;
Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), punto 2,
del citato decreto ministeriale 31 gennaio 2003 nel caso in cui
l'emittente operi in piu' bacini di utenza deve essere indicata la
quota parte della media dei fatturati riferibile all'esercizio di
ogni singola emittente televisiva in ciascun bacino di utenza;
Considerato che, al fine di ripartire lo stanziamento di euro
65.114.519,40, previsto per l'anno 2003 tra i vari bacini di utenza
televisiva, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto 21 settembre
1999, n. 378, occorre tenere conto dei due fattori ivi previsti
consistenti nel fatturato realizzato nel triennio precedente dalle
emittenti operanti nel medesimo bacino che abbiano chiesto di
beneficiare delle misure di sostegno e nel particolare rilievo a
favore dei bacini di utenza ricompresi nelle aree economicamente
depresse e con elevati indici di disoccupazione; che, pertanto,
l'attribuzione percentuale dello stanziamento in ciascun bacino di
utenza televisivo risulta dalla combinazione dell'indice di fatturato
del bacino, parametrizzato in relazione diretta e dell'indice del PIL
pro capite, parametrizzato in relazione inversa, secondo la seguente
formula:
Indice di fatturato x indice pro capite decrescente = Indice
combinato di attribuzione (IcA);
Ripartizione percentuale per l'-iesimo bacino:
----> Vedere formula a pag. 17 della G.U. <----
Viste le domande per l'ottenimento dei benefici previsti per l'anno
2003 a favore delle emittenti televisive locali, pervenute al
Ministero delle comunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 1, del
decreto 31 gennaio 2003;
Decreta:
Art. 1.
1. L'ammontare annuo dello stanziamento previsto per le emittenti
televisive locali dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, cosi' come modificato dall'art. 145, comma 18, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, dall'art. 52, comma 18, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, e dall'art. 80, comma 35, della legge
27 dicembre 2002 pari ad euro 65.114.519,40 per l'anno 2003, e'
ripartito tra i bacini di utenza televisiva come segue:
=====================================================================
Regioni |Contributo regionale (Euro)
=====================================================================
Abruzzo | 940.635,41
Basilicata | 454.014,64
Bolzano | 350.385,41
Calabria | 2.094.351,92
Campania | 5.287.056,91
Emilia-Romagna | 3.949.731,51
Friuli-Venezia Gulia | 1.277.611,96
Lazio | 3.894.150,83
Liguria | 2.170.854,51
Lombardia | 9.637.879,78
Marche | 803.010,89
Molise | 387.625,05
Piemonte | 3.682.430,54
Puglia | 8.352.790,77
Sardegna | 3.273.999,39
Sicilia | 7.765.010,30
Toscana | 3.597.971,18
Trento | 806.789,72
Umbria | 917.770,38
Valle d'Aosta | 42.669,90
Veneto | 5.427.778,40
Totale . . . | 65.114.519,40
Il presente decreto verra' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 12 novembre 2003
Il Ministro: Gasparri
Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2003
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 4, foglio n. 242