AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 23 dicembre 2003 

Proroga  della validita' delle tariffe e delle opzioni tariffarie per
il  trasporto  dell'energia  elettrica  e per la vendita dell'energia
elettrica  destinata ai clienti del mercato vincolato. (Deliberazione
n. 164/03).
(GU n.4 del 7-1-2004)

            L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 23 dicembre 2003;
  Visti:
    la   legge  14 novembre  1995,  n.  481  (di  seguito:  legge  n.
481/1995);
    il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
    la legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: legge n. 290/2003);
    l'allegato  A  alla deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2001,
n.  228/01  e  successive modifiche e integrazioni (di seguito: Testo
integrato);
    la deliberazione dell'Autorita' 1° agosto 2002, n. 153/02;
    la deliberazione dell'Autorita' 1° aprile 2003, n. 30/03;
  Considerato che:
    l'art.  1-quinquies, comma 7, della legge n. 290/2003, stabilisce
che l'Autorita' definisca entro tre mesi dall'entrata in vigore della
medesima legge, le tariffe di remunerazione delle reti di trasporto e
di  distribuzione,  per  il successivo periodo regolatorio, indicando
altresi' i criteri ai quali l'Autorita' e' chiamata ad attenersi;
    la   deliberazione   n.   30/03   prefigura  la  definizione  dei
provvedimenti  in  materia di tariffe per i servizi di trasporto e di
corrispettivi  per  i  servizi  di  misura  e di vendita dell'energia
elettrica,  per  il  secondo  periodo  di  regolazione,  entro  il 31
dicembre 2003;
    nell'ambito  del  procedimento  avviato  con  la deliberazione n.
30/03, in data 12 novembre 2003 e' stato diffuso un secondo documento
di consultazione, che tiene conto dei criteri di cui al primo alinea;
    in  esito  a  tale consultazione, conclusasi il 12 dicembre 2003,
sono  stati  forniti  nuovi  e  rilevanti elementi di valutazione che
richiedono  ulteriori  approfondimenti  da parte dell'Autorita' e che
potrebbero rendere necessaria la diffusione di un ulteriore documento
per la consultazione;
  Ritenuto che sia opportuno:
    prorogare,   nelle   more  dell'adozione  della  definizione  dei
provvedimenti  in  materia di tariffe per i servizi di trasporto e di
corrispettivi  per  i  servizi  di  misura  e di vendita dell'energia
elettrica  per  il secondo periodo di regolazione, la validita' delle
tariffe  e  delle  opzioni  tariffarie in vigore al 31 dicembre 2003,
fino al 31 gennaio 2004;
    per  esigenze  di  certezza del sistema tariffario, ai fini della
verifica del vincolo V1 per l'anno 2003 il periodo di riferimento per
il   calcolo  di  ricavi  ammessi,  effettivi  ed  eccedentari  debba
comprendere il mese di gennaio 2004.
                              Delibera:
   Di prorogare la validita' delle tariffe e delle opzioni tariffarie
di   cui   alla   parte   II   dell'allegato   A  alla  deliberazione
dell'Autorita'  per  l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001, n.
228/01  (di seguito: Testo integrato), in vigore al 31 dicembre 2003,
fino al 31 gennaio 2004.
  Di  prevedere che, ai fini delle verifiche del rispetto del vincolo
V1  per  l'anno 2003, di cui all'art. 7 del Testo integrato, i ricavi
ammessi  e  i ricavi effettivi rilevanti ai fini della determinazione
dei  ricavi  eccedentari  siano  calcolati con riferimento al periodo
1° gennaio 2003 - 31 gennaio 2004.
  Di prevedere che, per il periodo 1° gennaio 2004 - 31 gennaio 2004,
ai  fini  dell'applicazione  del  comma 6.1  del  Testo integrato, si
considerino  i ricavi effettivi del mese di gennaio 2004, destinati a
confluire nel bilancio di esercizio 2004.
  Di  pubblicare  il  presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  nel  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it)  ed  ha  effetto a decorrere dal 1° gennaio
2004.
    Milano, 23 dicembre 2003
                                                 Il presidente: Ortis