N. 15 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 luglio 2002
Ordinanza emessa il 31 luglio 2002 dal g.i.p. del Tribunale di Palmi nel procedimento penale a carico di Tedesco Rocco Misure di prevenzione - Obbligo di non dare ragione di sospetti a carico della persona sottoposta alla misura della sorveglianza speciale - Sanzione penale in caso di inosservanza - Violazione del principio di tassativita' in materia penale. - Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9 in relazione all'art. 5, comma 2, della stessa legge. - Costituzione, art. 25, comma secondo.(GU n.5 del 5-2-2003 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha emesso la seguete ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale. In data 24 luglio 2002 il p.m. avanzava richiesta di archiviazione nei confronti di Tedesco Rocco, nato a Palmi il 17 settembre 1974, ivi res. via Piave n. 79, in ordine al reato di cui all'art. 9, legge n. 1423/1956, assumendo che l'essere lo stesso stato visto parlare in un'unica occasione per una decina di minuti con pregiudicati non violasse le prescrizioni della misura di prevenzione, la' ove la stessa prescrive di non associarsi abitualmente a persone che non hanno subito condanne. Le considerazioni del p.m., sotto la prospettiva da questi evidenziata, appaiono corrette. Occorre, pero', evidenziare che la misura di prevenzione appare ipotizzabilmente violata sotto altro profilo, la' ove prescrive di "non dare ragione di sospetti", prescrizione cui la giurisprudenza ritiene riconducibile anche la frequentazione meramente occasionale di persone pregiudicate (Cass. n. 1888/1996). Sotto tale profilo pertanto, la richiesta di archiviazione non potrebbe trovare accoglimento, e sarebbe necessario fissare camera di consiglio ex art. 409 comma secondo, c.p.p. Dubita, peraltro, questo g.i.p. della legittimita' costituzionale dell'art. 9 legge n. 1423/1956 in relazione all'art. 5 comma secondo, stessa legge, la ove statuisce che la sorveglianza speciale "in ogni caso prescrive di ... non dare ragione di sospetti", in rapporto all'art. 25, comma secondo, della Carta costituzionale. Tale norma, infatti, statuisce il principio della tassativita' in materia penale (ex multis Cass. SSUU 261/1997); principio che appare - a parere di chi scrive - possa ritenersi violato da una indicazione comportamentale tanto vaga e priva di connotazioni fattuali precise, delineata non con elementi materiali o, comunque, direttamente riconducibili all'agente, ma solo, attraverso i suoi possibili effetti (e quindi in elemento altro e ulteriore rispetto alla condotta), meramente psicologici ("sospetti"), in soggetto (l'osservatore) estraneo al destinatario del precetto penale.
P. Q. M. Visto l'art. 23 legge n. 87/1953 dichiara rilevante per il procedimento e non manifestamente infondata in relazione all'art. 25, comma secondo, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 legge n. 1423/1956 in relazione all'art. 5, comma secondo, stessa legge, dove sanziona la condotta di chi abbia violato la prescrizione della misura di prevenzione di "non dare ragione di sospetti". Sospende il procedimento e rimette gli atti alla Corte costituzionale. Si comunichi alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Palmi, addi' 31 luglio 2002 Il giudice per le indagini preliminari: Manzoni 03c00053