N. 15 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 luglio 2002

Ordinanza  emessa il 31 luglio 2002 dal g.i.p. del Tribunale di Palmi
nel procedimento penale a carico di Tedesco Rocco

Misure  di  prevenzione  -  Obbligo di non dare ragione di sospetti a
  carico  della  persona  sottoposta  alla  misura della sorveglianza
  speciale - Sanzione penale in caso di inosservanza - Violazione del
  principio di tassativita' in materia penale.
- Legge  27  dicembre  1956, n. 1423, art. 9 in relazione all'art. 5,
  comma 2, della stessa legge.
- Costituzione, art. 25, comma secondo.
(GU n.5 del 5-2-2003 )
               IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

    Ha   emesso   la  seguete  ordinanza  di  rimessione  alla  Corte
costituzionale.
    In   data   24   luglio   2002  il  p.m.  avanzava  richiesta  di
archiviazione  nei  confronti  di  Tedesco  Rocco, nato a Palmi il 17
settembre  1974,  ivi res. via Piave n. 79, in ordine al reato di cui
all'art. 9,  legge  n. 1423/1956,  assumendo  che  l'essere lo stesso
stato  visto  parlare  in un'unica occasione per una decina di minuti
con  pregiudicati  non  violasse  le  prescrizioni  della  misura  di
prevenzione,   la'   ove   la  stessa  prescrive  di  non  associarsi
abitualmente a persone che non hanno subito condanne.
    Le  considerazioni  del  p.m.,  sotto  la  prospettiva  da questi
evidenziata, appaiono corrette.
    Occorre,  pero',  evidenziare che la misura di prevenzione appare
ipotizzabilmente  violata  sotto  altro profilo, la' ove prescrive di
"non  dare  ragione  di sospetti", prescrizione cui la giurisprudenza
ritiene  riconducibile  anche la frequentazione meramente occasionale
di persone pregiudicate (Cass. n. 1888/1996).
    Sotto  tale  profilo  pertanto, la richiesta di archiviazione non
potrebbe trovare accoglimento, e sarebbe necessario fissare camera di
consiglio ex art. 409 comma secondo, c.p.p.
    Dubita, peraltro, questo g.i.p. della legittimita' costituzionale
dell'art. 9 legge n. 1423/1956 in relazione all'art. 5 comma secondo,
stessa  legge, la ove statuisce che la sorveglianza speciale "in ogni
caso  prescrive  di  ...  non  dare ragione di sospetti", in rapporto
all'art. 25, comma secondo, della Carta costituzionale.
    Tale norma, infatti, statuisce il principio della tassativita' in
materia  penale (ex multis Cass. SSUU 261/1997); principio che appare
- a parere di chi scrive - possa ritenersi violato da una indicazione
comportamentale  tanto vaga e priva di connotazioni fattuali precise,
delineata  non  con  elementi  materiali  o,  comunque,  direttamente
riconducibili  all'agente,  ma  solo,  attraverso  i  suoi  possibili
effetti  (e  quindi  in  elemento  altro  e  ulteriore  rispetto alla
condotta),    meramente   psicologici   ("sospetti"),   in   soggetto
(l'osservatore) estraneo al destinatario del precetto penale.
                              P. Q. M.
    Visto  l'art. 23  legge  n. 87/1953  dichiara  rilevante  per  il
procedimento e non manifestamente infondata in relazione all'art. 25,
comma  secondo,  della  Costituzione,  la  questione  di legittimita'
costituzionale    dell'art. 9   legge   n. 1423/1956   in   relazione
all'art. 5, comma secondo, stessa legge, dove sanziona la condotta di
chi abbia violato la prescrizione della misura di prevenzione di "non
dare ragione di sospetti".
    Sospende   il   procedimento   e  rimette  gli  atti  alla  Corte
costituzionale.  Si comunichi alle parti, al Presidente del Consiglio
dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Palmi, addi' 31 luglio 2002
           Il giudice per le indagini preliminari: Manzoni
03c00053