N. 787 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 maggio 2003

Ordinanza emessa il 29 maggio 2003 dal tribunale di Reggio Emilia nel
procedimento penale a carico di Regalino Vincenzo

Reato  in  genere  -  Reati  previdenziali  -  Omesso  versamento  di
  contributi   all'INPS   da   parte   del   datore   di   lavoro   -
  Depenalizzazione  -  Mancata previsione - Ingiustificata disparita'
  di   trattamento  rispetto  all'omesso  versamento  delle  ritenute
  fiscali da parte del datore di lavoro.
- Legge 11 novembre 1983, n. 638, art. 2, comma 1-bis.
- Costituzione, art. 3, comma 1.
(GU n.40 del 8-10-2003 )
                            IL TRIBUNALE

    Nel proc. pen. 9467/01 r.g.n.r. a carico di Regalino Vincenzo, ha
pronunciato e letto nel pubblico dibattimento la seguente ordinanza.
    1. - Regalino  Vincenzo,  citato  a  giudizio  per rispondere del
delitto   previsto   e   punito   dall'art. 2,   comma 1-bis,   legge
n. 638/1983,  ha  concordato con il pubblico ministero l'applicazione
della pena; il controllo, demandato al giudice dall'art. 129, comma 1
c.p.p.,  comprende  senz'altro  la  legittimita' costituzionale della
norma  incriminatrice  -  chiedersi se sia corretta la qualificazione
giuridica  dei  fatti  significa  anche  chiedersi  se  lo  schema di
qualificazione,  cioe'  la  norma, sia a sua volta compatibile con la
norma  superiore  della  carta fondamentale - si' che la questione ha
influenza decisiva sul giudizio.
    2. - Come    e'    noto,   non   esistono   particolari   vincoli
costituzionali  alla  depenalizzazione,  se  non  quando si determini
un'irragionevole  disparita'  di  trattamento rispetto ad altri fatti
lesivi   di  valori  costituzionali  di  pari  significato  e  ancora
configurati  quali  illeciti  penali:  e  proprio  questo,  forse, e'
accaduto  come indiretta conseguenza della nuova disciplina dei reati
tributari, introdotta con il d.lgs. n. 74/2000.
    3. - Il  reato  prefigurato  dall'art.  2,  commi  2,  3  e 4 (il
discorso,   per   quanto   interessa   qui,   puo'   essere  condotto
unitariamente)  legge  n. 516/1982  e  quello  per  cui si procede si
inserivano  allo  stesso  modo  nel  rapporto  di  lavoro e nella sua
esecuzione:  dal  contratto  nasceva,  a  favore  del  lavoratore, il
credito  retributivo, dal pagamento della retribuzione, a suo carico,
il  debito  verso  il  fisco e l'ente previdenziale; al datore veniva
fatto  obbligo  di trattenere dalle retribuzioni somme corrispondenti
al  debito  del  lavoratore  e  di  versarle  ai  destinatari; con il
versamento,  il  datore  estingueva  contemporaneamente il debito suo
verso  il  lavoratore  e  quello  del  lavoratore verso fisco ed ente
previdenziale,  secondo uno schema analogo a quello della delegazione
di pagamento.
    4. - L'obbligo  del datore - cosi' si preferisce qualificare, per
semplicita' espositiva, il soggetto attivo del reato ex art. 2, commi
2,  3,  e  4  legge  n. 516/1982  - era in entrambi i casi penalmente
sanzionato,   e  i  reati  avevano  identica  situazione  tipica,  il
pagamento  delle  retribuzioni,  e identica condotta, l'omissione del
versamento  dovuto;  per  quanto  non sia essenziale in questa, sede,
dove  si  discute  del  profilo  oggettivo  delle  incriminazioni, si
ricorda  che,  secondo  la migliore dottrina, l'identita' si spingeva
fino  all'elemento  soggettivo,  perche'  la contravvenzione prevista
dall'art. 2, comma 3, legge n. 516/1982 era intrinsecamente dolosa.
    5. - Piena   identita',   dunque,   tranne  che  per  l'interesse
protetto,  in  un  caso quello del fisco alla percezione del tributo,
nell'altro   quello   dell'ente  previdenziale  alla  percezione  dei
contributi  si  tratta di interessi abbastanza omogenei perche' abbia
un  senso  istituire  un  confronto,  e  non e' di immediata evidenza
perche',  quando  al  primo  la  tutela  penale  e'  stata negata con
l'abrogazione  dell'art. 2  legge n. 516/1982, al secondo continui ad
essere accordata.
    Entrambi  potrebbero dirsi, ad una valutazione molto prudente, di
pari  significato  costituzionale, ma in realta' sembrerebbe di poter
riconoscere  rango  addirittura piu' elevato all'interesse del fisco,
dal  momento  che  e'  la  fiscalita' generale ad alimentare tutta la
macchina  pubblica, mentre i compiti dell'INPS, importanti fin che si
vuole,  sono  pur  sempre  limitati; e' difficile vedere, percio', in
forza  di  quale  giustificazione razionale il conflitto fra liberta'
personale e oggetto della tutela sia risolto in un caso, quando e' il
fisco  a  venire in considerazione, a favore della prima, nell'altro,
quando e' in gioco l'inps, a favore del secondo.
    6. - Il  dubbio,  percio',  se  la  sopravvivenza  del delitto ex
art. 2, comma 1-bis, legge n. 638/1983 dopo la riforma operata con il
d.lgs n. 74/2000 violi l'art. 3, comma 1 Cost. appare rilevante e non
manifestamente  infondato  e  deve essere sottoposto al giudice delle
leggi.
                              P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'   costituzionale   dell'art. 2,   comma   1-bis,   legge
n. 638/1983 in riferimento all'art. 3, comma 1 Cost.
    Dispone   l'immediata  trasmissione  degli  atti,  a  cura  della
cancelleria, alla Corte costituzionale e sospende il giudizio;
    Dispone  che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata  al  presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai
presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Reggio Emilia, addi' 29 maggio 2003
                          Il giudice: Ghini
03c01067