N. 787 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 maggio 2003
Ordinanza emessa il 29 maggio 2003 dal tribunale di Reggio Emilia nel procedimento penale a carico di Regalino Vincenzo Reato in genere - Reati previdenziali - Omesso versamento di contributi all'INPS da parte del datore di lavoro - Depenalizzazione - Mancata previsione - Ingiustificata disparita' di trattamento rispetto all'omesso versamento delle ritenute fiscali da parte del datore di lavoro. - Legge 11 novembre 1983, n. 638, art. 2, comma 1-bis. - Costituzione, art. 3, comma 1.(GU n.40 del 8-10-2003 )
IL TRIBUNALE Nel proc. pen. 9467/01 r.g.n.r. a carico di Regalino Vincenzo, ha pronunciato e letto nel pubblico dibattimento la seguente ordinanza. 1. - Regalino Vincenzo, citato a giudizio per rispondere del delitto previsto e punito dall'art. 2, comma 1-bis, legge n. 638/1983, ha concordato con il pubblico ministero l'applicazione della pena; il controllo, demandato al giudice dall'art. 129, comma 1 c.p.p., comprende senz'altro la legittimita' costituzionale della norma incriminatrice - chiedersi se sia corretta la qualificazione giuridica dei fatti significa anche chiedersi se lo schema di qualificazione, cioe' la norma, sia a sua volta compatibile con la norma superiore della carta fondamentale - si' che la questione ha influenza decisiva sul giudizio. 2. - Come e' noto, non esistono particolari vincoli costituzionali alla depenalizzazione, se non quando si determini un'irragionevole disparita' di trattamento rispetto ad altri fatti lesivi di valori costituzionali di pari significato e ancora configurati quali illeciti penali: e proprio questo, forse, e' accaduto come indiretta conseguenza della nuova disciplina dei reati tributari, introdotta con il d.lgs. n. 74/2000. 3. - Il reato prefigurato dall'art. 2, commi 2, 3 e 4 (il discorso, per quanto interessa qui, puo' essere condotto unitariamente) legge n. 516/1982 e quello per cui si procede si inserivano allo stesso modo nel rapporto di lavoro e nella sua esecuzione: dal contratto nasceva, a favore del lavoratore, il credito retributivo, dal pagamento della retribuzione, a suo carico, il debito verso il fisco e l'ente previdenziale; al datore veniva fatto obbligo di trattenere dalle retribuzioni somme corrispondenti al debito del lavoratore e di versarle ai destinatari; con il versamento, il datore estingueva contemporaneamente il debito suo verso il lavoratore e quello del lavoratore verso fisco ed ente previdenziale, secondo uno schema analogo a quello della delegazione di pagamento. 4. - L'obbligo del datore - cosi' si preferisce qualificare, per semplicita' espositiva, il soggetto attivo del reato ex art. 2, commi 2, 3, e 4 legge n. 516/1982 - era in entrambi i casi penalmente sanzionato, e i reati avevano identica situazione tipica, il pagamento delle retribuzioni, e identica condotta, l'omissione del versamento dovuto; per quanto non sia essenziale in questa, sede, dove si discute del profilo oggettivo delle incriminazioni, si ricorda che, secondo la migliore dottrina, l'identita' si spingeva fino all'elemento soggettivo, perche' la contravvenzione prevista dall'art. 2, comma 3, legge n. 516/1982 era intrinsecamente dolosa. 5. - Piena identita', dunque, tranne che per l'interesse protetto, in un caso quello del fisco alla percezione del tributo, nell'altro quello dell'ente previdenziale alla percezione dei contributi si tratta di interessi abbastanza omogenei perche' abbia un senso istituire un confronto, e non e' di immediata evidenza perche', quando al primo la tutela penale e' stata negata con l'abrogazione dell'art. 2 legge n. 516/1982, al secondo continui ad essere accordata. Entrambi potrebbero dirsi, ad una valutazione molto prudente, di pari significato costituzionale, ma in realta' sembrerebbe di poter riconoscere rango addirittura piu' elevato all'interesse del fisco, dal momento che e' la fiscalita' generale ad alimentare tutta la macchina pubblica, mentre i compiti dell'INPS, importanti fin che si vuole, sono pur sempre limitati; e' difficile vedere, percio', in forza di quale giustificazione razionale il conflitto fra liberta' personale e oggetto della tutela sia risolto in un caso, quando e' il fisco a venire in considerazione, a favore della prima, nell'altro, quando e' in gioco l'inps, a favore del secondo. 6. - Il dubbio, percio', se la sopravvivenza del delitto ex art. 2, comma 1-bis, legge n. 638/1983 dopo la riforma operata con il d.lgs n. 74/2000 violi l'art. 3, comma 1 Cost. appare rilevante e non manifestamente infondato e deve essere sottoposto al giudice delle leggi.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1-bis, legge n. 638/1983 in riferimento all'art. 3, comma 1 Cost. Dispone l'immediata trasmissione degli atti, a cura della cancelleria, alla Corte costituzionale e sospende il giudizio; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento. Reggio Emilia, addi' 29 maggio 2003 Il giudice: Ghini 03c01067