N. 794 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 aprile 2003

Ordinanza  emessa  il  29 aprile  2003  dal tribunale di Avellino nel
procedimento  civile vertente tra Scialoia Luciano e Serluca Genueffa
ed altra

Titoli  di  credito  -  Cambiale  -  Qualita'  di  titolo esecutivo -
  Condizione   -   Necessita'   che   sia  regolarmente  bollata  fin
  dall'origine - Compressione del diritto alla tutela giurisdizionale
  per  finalita'  puramente fiscali, estranee al processo esecutivo -
  Disparita'  di  trattamento  tra  cittadini,  a seconda che le loro
  condizioni  economiche  consentano  o meno il tempestivo versamento
  dell'imposta  di  bollo  -  Richiamo  alle  sentenze nn. 333/2001 e
  522/2002 della Corte costituzionale.
- R.D.  14 dicembre  1933, n. 1669, art. 104; d.P.R. 26 ottobre 1972,
  n. 642, art. 20.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.40 del 8-10-2003 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha  emesso  la seguente ordinanza sulla questione di legittimita'
costituzionale  degli  artt. 104 r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669, e 20
d.P.R.   n. 642/1972,   in   relazione   agli   artt. 3  e  24  della
Costituzione;
    Visti  gli  atti  del processo n. 2542/2002 ruolo gen., avente ad
oggetto opposizione ad esecuzione immobiliare;
    Rilevato  quanto  segue: con l'atto di opposizione si contesta il
diritto  della  creditrice  esecutante  di  procedere  ad  esecuzione
forzata,  essendo  la  stessa  fondata  su  un assegno bancario e sei
cambiali  propie, delle quali, in particolare, si esclude l'idoneita'
a  costituire titolo esecutivo, in quanto non in regola con l'imposta
di bollo, secondo quanto prescritto dall'art. 20 d.P.R. n. 642/1972.
    L'opposta,  creditrice  esecutante,  nel  corso  dell'udienza del
28 gennaio   2003   e  con  successiva  istanza  depositata  in  data
27 febbraio   2003,   sollevava   questione   di  successiva  istanza
depositata   in   data   27 febbraio  2003,  sollevava  questione  di
legittimita'  costituzionale  dall'art. 104  r.d.  14 dicembre  1933,
n. 1669,  e  dell'art. 20 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, nella parte
in   cui  dette  disposizioni  non  riconoscono  qualita'  di  titolo
esecutivo   alla   cambiale,   se   non   regolarmente   bollata  sin
dall'origine.  Rilevava  l'istante  che  le  citate norme appaiono in
contrasto  con l'art. 3 della Costituzione, creando una disparita' di
trattamento  tra  il cittadino che goda di piu' favorevoli condizioni
economiche, che gli consentono di essere in regola con l'imposta e di
intraprendere  l'azione  esecutiva  per  la  realizzazione dei propri
diritti,  e  quello  che,  non  avendo  i  mezzi  sufficienti  per il
versamento  di  detta  imposta,  non  potrebbe  accedere  alla tutela
giurisdizionale,  pur  essendo  in  possesso  di un titolo valido, ma
inefficace come titolo esecutivo.
    L'istante   sottolineava,   altresi',   che   le   norme   citate
contrasterebbero   anche   con   l'art. 24  della  Costituzione,  che
garantisce  a  tutti  il  diritto  di  agire  in  giudizio, in quanto
subordinato  l'accesso  a  tale  diritto  all'adempimento di un onere
(pagamento  dell'imposta  di  bollo)  non  ricollegabile alla pretesa
dedotta  in giudizio, ossia finalizzato allo svolgimento del processo
secondo  la propria funzione, ma tendente a soddisfare interessi, del
tutto  estranei  a  detta  funzione,  di  natura  meramente  fiscale.
L'esponente  richiamava,  in  proposito, recenti pronunce della Corte
costituzionale,   ed   in   particolare  le  sentenze  n. 333/2001  e
n. 522/2002.
    Veniva,   altresi',   evidenziata   l'incongruenza  della  citata
normativa, che pregiudica il diritto di agire in giudizio, laddove il
mancato   o   irregolare   versamento  dell'imposta  potrebbe  invece
semplicemente     essere    sanato    attraverso    una    successiva
«regolarizzazione»,    anche    con    maggiori    oneri   a   carico
dell'inadempiente;  l'istante  richiamava,  in  proposito,  la  legge
n. 825/1971,  che  imposto al legislatore delegato di eliminare «ogni
impedimento fiscale al diritto dei cittadini di agire in giudizio per
la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi».
    In   ordine   alla  rilevanza  della  questione  di  legittimita'
costituzionale  sollevata dalla opposta si osserva che la definizione
del  giudizio  in  corso dipende dall'applicazione delle norme che di
detta   questione  costituiscono  l'oggetto;  infatti,  l'opposizione
all'esecuzione  si  fonda esclusivamente sull'irregolare assolvimento
dell'imposta  di bollo che, a norma dell'art. 104 r.d. n. 1669/1933 e
dell'art. 20 d.P.R. n. 642/1972, pregiudicherebbe l'intrapresa azione
esecutiva; a cio' va aggiunto che , applicando dette disposizioni, il
giudice,  con  ordinanza  del  22 ottobre  2002,  ha gia' disposto la
sospensione del processo esecutivo.
    Quanto  alla non manifesta infondatezza della questione, non puo'
che  richiamarsi quanto gia' espresso, in altre pronunce, dalla Corte
costituzionale;  le  norme  citate  subordinato  l'acquisizione della
qualita'   di   titolo   esecutivo   della   cambiale   al   regolare
subordinamento  dell'imposta  di bollo. Va osservato che «il problema
della compatibilita' tra il principio costituzionale che garantisce a
tutti  la  tutela  giurisdizionale,  anche  nella fase esecutiva, dei
propri  diritti,  e  le  norme  che impongono determinati oneri a chi
quella  tutela  richieda  ...  e'  stato  risolto, pur se con qualche
incertezza,  nel senso di distinguere fra oneri imposti allo scopo di
assicurare  al  processo  uno  svolgimento  meglio conforme nella sua
funzione   ed  alle  sue  esigenze  ed  oneri  tendenti,  invece,  al
soddisfacimento  di  interessi  del  tutto  estranei  alle  finalita'
processuali.
    Mentre  i primi, si e' detto, sono consentiti in quanto strumento
di quella stessa tutela giurisdizionale che si tratta di garantire, i
secondi   si   traducono   in   una  preclusione  o  in  un  ostacolo
all'esperimento  della  tutela giurisdizionale e comportano, percio',
la  violazione  dell'art.  24  Cost.»  (cosi' la sentenza della Corte
costituzionale n. 333/2001, che richiama la pronuncia n. 113/1963).
    Applicando  tale  principio,  con  la  citata  sentenza  e' stata
dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  7,  legge  9
dicembre  1998,  n. 431, sul presupposto che gli oneri da detta norma
imposti  al  locatore  per  esercitare l'azione esecutiva di rilascio
dell'immobile   locato  fossero  imposti  esclusivamente  a  fini  di
controllo  fiscale,  e  non  connessi  al  processo esecutivo ed agli
interessi che lo stesso e' diretto a ralizzare.
    Sulla   stessa   linea   si   colloca   la  successiva  pronuncia
n. 522/2002,   avente  ad  oggetto  l'art. 66  comma  2,  del  d.P.R.
n. 131/1986.
    In  entrambe  le sentenze citate, inoltre, si fa riferimento alla
tendenza,  presente  nella  vigente  legislazione,  che  trova il suo
fulcro  nell'art. 7 n. 7, legge 9 ottobre 1971, n. 825, che impone al
legislatore  delegato  di  eliminare  «ogni  impedimento  fiscale  al
diritto  dei  cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri
diritti ed interessi legittimi».
    Le  norme  della  legge cambiaria e del d.P.R. n. 642/1972 qui in
esame  sembrano  rientrare  nell'ambito  di  quelle  disposizioni che
condizionano  l'accesso  alla  tutela  giurisdizionale  ad  oneri (di
natura  fiscale)  svincolati dal processo esecutivo e dalle finalita'
da esso perseguite, facendo dipendere l'efficacia di titolo esecutivo
della  cambiale  dal  regolare  versamento  dell'imposta di bollo sin
dall'origine.  In base alle suesposte considerazioni, ed al principio
indicato,  nelle  citate  pronunce, dalla Corte costituzionale, dette
norme   appaiono   in  contrasto  con  l'art.  24  Cost.,  in  quanto
ostacolano,   quando   non   precludono,   il   ricorso  alla  tutela
giurisdizionale,  perseguendo  finalita' di natura puramente fiscale,
assolutamente estranee a detta tutela.
    Ne'  appare  infondato  il  richiamo  all'art. 3 Cost., in quanto
l'applicazione    della    disciplina    dettata   dalle   menzionate
disposizioni,  potrebbe  risolversi in una disparita' di trattamento,
consentendo  di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ai
cittadini  in condizioni economiche piu' agiate, in grado di eseguire
tempestivamente  il  pagamento  degli  oneri fiscali, ed ostacolando,
all'opposto,  coloro  che, pur essendo titolari di diritti meritevoli
di  tutela,  non  siano in grado di assolvere detti oneri, o di farlo
nei tempi prescritti dalla legge.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale degli artt. 104 regio decreto 14 dicembre
1933,  n. 1669,  e 20 d.P.R. n. 642/1972, in relazione agli artt. 3 e
24 della Costituzione, nella parte in cui subordinano l'acquisizione,
nella  cambiale,  della qualita' di titolo esecutivo, alla condizione
che la stessa sia regolarmente controllata sin dall'origine.
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale ed ordina la sospensione del presente procedimento.
    Ordina   che,   a  cura  della  cancelleria,  siano  eseguite  le
notificazioni   e   le  comunicazioni  prescritte  dall'ultimo  comma
dell'art. 23 legge n. 87/1953.
        Avellino, addi' 29 aprile 2003
                         Il giudice: Grasso
03C01072