N. 794 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 aprile 2003
Ordinanza emessa il 29 aprile 2003 dal tribunale di Avellino nel procedimento civile vertente tra Scialoia Luciano e Serluca Genueffa ed altra Titoli di credito - Cambiale - Qualita' di titolo esecutivo - Condizione - Necessita' che sia regolarmente bollata fin dall'origine - Compressione del diritto alla tutela giurisdizionale per finalita' puramente fiscali, estranee al processo esecutivo - Disparita' di trattamento tra cittadini, a seconda che le loro condizioni economiche consentano o meno il tempestivo versamento dell'imposta di bollo - Richiamo alle sentenze nn. 333/2001 e 522/2002 della Corte costituzionale. - R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669, art. 104; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, art. 20. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.40 del 8-10-2003 )
IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza sulla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 104 r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669, e 20 d.P.R. n. 642/1972, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione; Visti gli atti del processo n. 2542/2002 ruolo gen., avente ad oggetto opposizione ad esecuzione immobiliare; Rilevato quanto segue: con l'atto di opposizione si contesta il diritto della creditrice esecutante di procedere ad esecuzione forzata, essendo la stessa fondata su un assegno bancario e sei cambiali propie, delle quali, in particolare, si esclude l'idoneita' a costituire titolo esecutivo, in quanto non in regola con l'imposta di bollo, secondo quanto prescritto dall'art. 20 d.P.R. n. 642/1972. L'opposta, creditrice esecutante, nel corso dell'udienza del 28 gennaio 2003 e con successiva istanza depositata in data 27 febbraio 2003, sollevava questione di successiva istanza depositata in data 27 febbraio 2003, sollevava questione di legittimita' costituzionale dall'art. 104 r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669, e dell'art. 20 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, nella parte in cui dette disposizioni non riconoscono qualita' di titolo esecutivo alla cambiale, se non regolarmente bollata sin dall'origine. Rilevava l'istante che le citate norme appaiono in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, creando una disparita' di trattamento tra il cittadino che goda di piu' favorevoli condizioni economiche, che gli consentono di essere in regola con l'imposta e di intraprendere l'azione esecutiva per la realizzazione dei propri diritti, e quello che, non avendo i mezzi sufficienti per il versamento di detta imposta, non potrebbe accedere alla tutela giurisdizionale, pur essendo in possesso di un titolo valido, ma inefficace come titolo esecutivo. L'istante sottolineava, altresi', che le norme citate contrasterebbero anche con l'art. 24 della Costituzione, che garantisce a tutti il diritto di agire in giudizio, in quanto subordinato l'accesso a tale diritto all'adempimento di un onere (pagamento dell'imposta di bollo) non ricollegabile alla pretesa dedotta in giudizio, ossia finalizzato allo svolgimento del processo secondo la propria funzione, ma tendente a soddisfare interessi, del tutto estranei a detta funzione, di natura meramente fiscale. L'esponente richiamava, in proposito, recenti pronunce della Corte costituzionale, ed in particolare le sentenze n. 333/2001 e n. 522/2002. Veniva, altresi', evidenziata l'incongruenza della citata normativa, che pregiudica il diritto di agire in giudizio, laddove il mancato o irregolare versamento dell'imposta potrebbe invece semplicemente essere sanato attraverso una successiva «regolarizzazione», anche con maggiori oneri a carico dell'inadempiente; l'istante richiamava, in proposito, la legge n. 825/1971, che imposto al legislatore delegato di eliminare «ogni impedimento fiscale al diritto dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi». In ordine alla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla opposta si osserva che la definizione del giudizio in corso dipende dall'applicazione delle norme che di detta questione costituiscono l'oggetto; infatti, l'opposizione all'esecuzione si fonda esclusivamente sull'irregolare assolvimento dell'imposta di bollo che, a norma dell'art. 104 r.d. n. 1669/1933 e dell'art. 20 d.P.R. n. 642/1972, pregiudicherebbe l'intrapresa azione esecutiva; a cio' va aggiunto che , applicando dette disposizioni, il giudice, con ordinanza del 22 ottobre 2002, ha gia' disposto la sospensione del processo esecutivo. Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, non puo' che richiamarsi quanto gia' espresso, in altre pronunce, dalla Corte costituzionale; le norme citate subordinato l'acquisizione della qualita' di titolo esecutivo della cambiale al regolare subordinamento dell'imposta di bollo. Va osservato che «il problema della compatibilita' tra il principio costituzionale che garantisce a tutti la tutela giurisdizionale, anche nella fase esecutiva, dei propri diritti, e le norme che impongono determinati oneri a chi quella tutela richieda ... e' stato risolto, pur se con qualche incertezza, nel senso di distinguere fra oneri imposti allo scopo di assicurare al processo uno svolgimento meglio conforme nella sua funzione ed alle sue esigenze ed oneri tendenti, invece, al soddisfacimento di interessi del tutto estranei alle finalita' processuali. Mentre i primi, si e' detto, sono consentiti in quanto strumento di quella stessa tutela giurisdizionale che si tratta di garantire, i secondi si traducono in una preclusione o in un ostacolo all'esperimento della tutela giurisdizionale e comportano, percio', la violazione dell'art. 24 Cost.» (cosi' la sentenza della Corte costituzionale n. 333/2001, che richiama la pronuncia n. 113/1963). Applicando tale principio, con la citata sentenza e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, legge 9 dicembre 1998, n. 431, sul presupposto che gli oneri da detta norma imposti al locatore per esercitare l'azione esecutiva di rilascio dell'immobile locato fossero imposti esclusivamente a fini di controllo fiscale, e non connessi al processo esecutivo ed agli interessi che lo stesso e' diretto a ralizzare. Sulla stessa linea si colloca la successiva pronuncia n. 522/2002, avente ad oggetto l'art. 66 comma 2, del d.P.R. n. 131/1986. In entrambe le sentenze citate, inoltre, si fa riferimento alla tendenza, presente nella vigente legislazione, che trova il suo fulcro nell'art. 7 n. 7, legge 9 ottobre 1971, n. 825, che impone al legislatore delegato di eliminare «ogni impedimento fiscale al diritto dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi». Le norme della legge cambiaria e del d.P.R. n. 642/1972 qui in esame sembrano rientrare nell'ambito di quelle disposizioni che condizionano l'accesso alla tutela giurisdizionale ad oneri (di natura fiscale) svincolati dal processo esecutivo e dalle finalita' da esso perseguite, facendo dipendere l'efficacia di titolo esecutivo della cambiale dal regolare versamento dell'imposta di bollo sin dall'origine. In base alle suesposte considerazioni, ed al principio indicato, nelle citate pronunce, dalla Corte costituzionale, dette norme appaiono in contrasto con l'art. 24 Cost., in quanto ostacolano, quando non precludono, il ricorso alla tutela giurisdizionale, perseguendo finalita' di natura puramente fiscale, assolutamente estranee a detta tutela. Ne' appare infondato il richiamo all'art. 3 Cost., in quanto l'applicazione della disciplina dettata dalle menzionate disposizioni, potrebbe risolversi in una disparita' di trattamento, consentendo di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ai cittadini in condizioni economiche piu' agiate, in grado di eseguire tempestivamente il pagamento degli oneri fiscali, ed ostacolando, all'opposto, coloro che, pur essendo titolari di diritti meritevoli di tutela, non siano in grado di assolvere detti oneri, o di farlo nei tempi prescritti dalla legge.
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 104 regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e 20 d.P.R. n. 642/1972, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui subordinano l'acquisizione, nella cambiale, della qualita' di titolo esecutivo, alla condizione che la stessa sia regolarmente controllata sin dall'origine. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ed ordina la sospensione del presente procedimento. Ordina che, a cura della cancelleria, siano eseguite le notificazioni e le comunicazioni prescritte dall'ultimo comma dell'art. 23 legge n. 87/1953. Avellino, addi' 29 aprile 2003 Il giudice: Grasso 03C01072