N. 91 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 dicembre 2003

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  6 dicembre  2003  (del  Presidente del Consiglio dei
ministri)

Imposte   e   tasse  -  Regione  Toscana  -  Disciplina  delle  tasse
  automobilistiche  -  Individuazione  della  tipologia  dei  veicoli
  esenti  dal tributo - Veicoli di proprieta' delle organizzazioni di
  volontariato  - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri -
  Dedotta  difformita' delle disposizioni impugnate rispetto a quanto
  stabilito dalla normativa statale - Lamentata lesione del principio
  della  certezza  del  rapporto  tra  cittadino  e amministrazione -
  Disparita'   di   trattamento  tra  cittadini  -  Violazione  della
  competenza  statale  esclusiva  in  materia tributaria e dei limiti
  posti all'autonomia finanziaria regionale.
- Legge  della  Regione Toscana 22 settembre 2003, n. 49; Legge della
  Regione  Toscana 22  settembre  2003,  n. 49  art. 3,  primo comma,
  lett. d).
- Costituzione,  artt. 3,  117, e 119; d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39,
  art. 17, lett. f).
(GU n.3 del 21-1-2004 )
    Ricorso   per   il   Presidente   del   Consiglio  dei  ministri,
rappresentato  e  difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i
cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi 12, domicilia;

    Contro la Regione Toscana, in persona del presidente della giunta
regionale   pro  tempore,  per  la  declaratoria  dell'illegittimita'
costituzionale   della  legge  regionale  22 settembre  2003,  n. 49,
pubblicata   nel   Bollettino   ufficiale  della  Regione  n. 39  del
1° ottobre 2003 e recante «Norme in materia di tasse automobilistiche
regionali».
    La  presentazione  del  presente  ricorso  e'  stata  decisa  dal
Consiglio  dei  ministri  nella  riunione  del  20 novembre  2003 (si
depositeranno   estratto   del   verbale  e  relazione  del  ministro
proponente).
    Con  il  provvedimento legislativo in esame la regione Toscana ha
inteso  disciplinare  la  tassa  automobilistica con riferimento alle
modalita'  di  pagamento,  alle  riduzioni  ed  esenzioni e a tutti i
molteplici aspetti connessi a tale tributo.
    Come   hanno   messo   in   evidenza  le  decisioni  della  Corte
costituzionale  n. 296/2003  e  n. 297/2003,  e da ultimo la sentenza
n. 311  del  2003,  «il  legislatore  statale,  pur  attribuendo alle
regioni  ad  autonomia ordinaria il gettito della tassa unitamente ad
un   limitato   potere  di  variazione  dell'importo  originariamente
stabilito,   nonche'   l'attivita'   amministrativa   relativa   alla
riscossione  ed  al recupero della tassa stessa, non ha tuttavia fino
ad  ora  sostanzialmente  mutato gli altri elementi costitutivi della
disciplina  del  tributo.  In questo quadro normativo quindi la tassa
automobilistica  non  puo' oggi definirsi come "tributo proprio della
regione"  ai  sensi dell'art. 119, secondo comma, della Costituzione,
dal  momento  che la tassa stessa e' stata "attribuita" alle regioni,
ma non "istituita" dalle regioni.
    Si   deve   quindi   ribadire   che,  allo  stato  della  vigente
legislazione,  la  disciplina  delle  tasse  automobilistiche rientra
nell'ambito  della  competenza  esclusiva  dello  Stato in materia di
tributi erariali...».
    Pertanto,   la   legge   regionale  impugnata,  che  modifica  la
legislazione   statale   in  relazione  a  quasi  tutti  gli  aspetti
sostanziali  e  procedurali  della  tassa  automobilistica, incide su
profili  che  attengono  alla  certezza  del rapporto tra cittadino e
amministrazione  finanziaria  e  viola  la competenza esclusiva dello
Stato, in contrasto con gli articoli 3, 117 e 119 della Costituzione.
    In  particolare  l'art. 3 comma 1 lett. d) ed il correlato art. 6
della legge regionale prevedono l'esenzione dal pagamento delle tasse
automobilistiche   regionali   dei   veicoli,   di  proprieta'  delle
organizzazioni  di  volontariato,  utilizzati  a  fini istituzionali,
mentre  l'art. 17  lett. f)  del d.P.R. 5 febbraio 1953 n. 39 prevede
l'esenzione   per   gli   autoveicoli   esclusivamente  destinati  da
associazioni  umanitarie  al  trasporto  di persone bisognose di cure
mediche  o  chirurgiche quando siano muniti di apposita licenza. Tali
disposizioni   regionali   invadono  la  competenza  statale  di  cui
all'art. 117  comma  2  lett. e)  della  Costituzione  e  creano  una
ingiustificata  disparita'  di trattamento dei cittadini in posizioni
analoghe.
                              P. Q. M.
    Si  chiede  che  sia  dichiarata  l'illegittimita' costituzionale
della  legge  della  Regione  Toscana 22 settembre 2003 n. 49 e delle
relative  disposizioni in contrasto con l'ordinamento nazionale, e si
confida  che,  prima della discussione del ricorso, la regione faccia
autonomamente cessare la materia del contendere.
      Roma, addi' 22 novembre 2003
                Avvocato dello Stato: Giuseppe Fiengo
03C01349