MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

AVVISO

Differimento  seconde  prove  scritte,  esami  di Stato, abilitazione
esercizio  libere professioni di perito agrario e perito industriale,
sessione 2003.
(GU n.83 del 24-10-2003)

        IL DIRETTORE GENERALE per gli ordinamenti scolastici

    Vista   la   legge   8 dicembre   1956,   n. 1378,  e  successive
modificazioni,  recante norme sugli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio delle professioni;
    Vista  la  legge  2 febbraio  1990,  n. 17,  contenente modifiche
all'ordinamento professionale dei periti industriali;
    Visto  il  decreto  ministeriale  29 dicembre  1991,  n. 445,  di
approvazione   del   regolamento   per   gli   esami   di  Stato  per
l'abilitazione  all'esercizio  della  libera  professione  di  perito
industriale,  per  il  quale  gli  esami  hanno  luogo, ogni anno, in
un'unica  sessione  indetta con ordinanza del Ministro della pubblica
istruzione (art. 1, comma 1);
    Vista  la  legge  21 febbraio  1991,  n. 54, contenente modifiche
all'ordinamento professionale dei periti agrari;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 marzo  1993,  n. 168,  di
approvazione   del   regolamento   per   gli   esami   di  Stato  per
l'abilitazione  all'esercizio  della  libera  professione  di  perito
agrario,  per  il quale gli esami hanno luogo, ogni anno, in un'unica
sessione indetta con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione
(art. 1, comma 1);
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    Visto   il   decreto  ministeriale  21 ottobre  1994,  n. 298,  e
successive  modificazioni,  recante  l'individuazione  degli  atti di
competenza, rispettivamente, del Ministro e dei Direttori generali;
    Viste   la  legge  7 agosto  1990,  n. 241,  ed  il  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di
documentazione amministrativa;
    Vista  la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante disposizioni in
materia di dati personali;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, in materia di imposta di bollo;
    Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
    Vista  l'ordinanza  ministeriale  28 marzo 2003, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 28 dell'8 aprile 2003, di indizione degli esami
di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di
perito  industriale, sessione 2003, ordinanza che all'art. 8 fissa al
23 ottobre   2003   lo   svolgimento  della  prima  prova  scritta  o
scritto-grafica  ed  al  24 ottobre 2003 lo svolgimento della seconda
prova scritta o scritto-grafica;
    Vista  l'ordinanza  ministeriale  28 marzo 2003, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 28 dell'8 aprile 2003, di indizione degli esami
di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di
perito  agrario,  sessione  2003,  ordinanza  che all'art. 8 fissa al
23 ottobre  2003  lo  svolgimento  della  prima  prova  scritta ed al
24 ottobre  2003  lo  svolgimento  della  seconda  prova  scritta e/o
scritto-grafica;
    Rilevato che per il giorno 24 ottobre 2003 risulta indetto, dalle
organizzazioni sindacali, uno sciopero generale nazionale e che detto
giorno  coincide  con  quello fissato per l'effettuazione delle dette
seconde prove;
    Viste  le  note  fatte pervenire il 16 ottobre 2003 dal Consiglio
nazionale  dei periti industriali e dal Collegio nazionale dei periti
agrari di segnalazione dei disagi che potrebbero verificarsi a carico
di commissari e candidati in ragione dello sciopero;
      Ritenuto  opportuno,  a garanzia del regolare svolgimento degli
esami,  differire  al  27 ottobre  l'effettuazione  delle due seconde
prove  in  argomento in relazione sia alle difficolta' che potrebbero
insorgere,  per  candidati  e  commissari,  per raggiungere (mezzi di
trasporto)  le  sedi  d'esame,  e  sia  alla  possibile adesione allo
sciopero del personale scolastico delle sedi d'esame (in particolare,
addetti  all'apertura  e  vigilanza  delle istituzioni scolastiche) e
degli   stessi  componenti  le  commissioni  (presidenti:  professori
universitari  e  dirigenti  scolastici;  commissari: docenti e liberi
professionisti);
      Ritenuto   che   il  detto  rinvio  salvaguardi  gli  interessi
coinvolti, sia generale che particolari;

                            o r d i n a:

                               Art. 1.
    1. Per  le  ragioni  suesposte,  le  seconde prove degli esami di
abilitazione   all'esercizio   delle  libere  professioni  di  perito
industriale  e  perito  agrario,  sessione  2003,  sono  differite, a
modifica  di  quanto  contemplato,  agli  articoli 8, dalle ordinanze
ministeriali  di  cui in premessa ed indipendentemente dall'eventuale
revoca dello sciopero indetto, al 27 ottobre 2003, ore 8,30.
    2. Sono   confermate:   al  21  e  22 ottobre  2003  le  riunioni
preliminari  delle  commissioni;  al  23 ottobre 2003 l'effettuazione
delle prime prove.
    3. I  dirigenti  scolastici  degli  istituti  sedi  d'esame  sono
tenuti,   all'atto   dell'insediamento   (21 ottobre   2003),  a  far
sottoscrivere  e  datare, individualmente, ai presidenti e componenti
le  commissioni,  apposita  nota  informativa  del differimento della
seconda prova al lunedi' successivo 27 ottobre 2003, ore 8,30.
    4. Le  commissioni, a loro volta, sono tenute a far sottoscrivere
e  datare,  individualmente,  a tutti i candidati presenti nelle sedi
d'esame  per  la  prima  prova  scritta  (23 ottobre  2003)  e  prima
dell'inizio  di  questa,  apposita  nota informativa del differimento
della  seconda prova al lunedi' successivo 27 ottobre 2003, ore 8,30,
ricordando   ai   candidati   medesimi  (articoli 9  delle  ordinanze
ministeriali in premessa) che non sono consentite prove suppletive e,
pertanto,  coloro  che  risultino, per qualsiasi motivo, assenti alla
seconda prova sono esclusi dalla sessione di esami.
    5. I  presidenti  di commissione avranno cura, nel procedere alle
sostituzioni  di  competenza,  di  informare  i  docenti  ed i liberi
professionisti  supplenti,  nominati  titolari,  della  variazione di
calendario in argomento.
    6. La  presente  ordinanza  sara' trasmessa, per i consequenziali
adempimenti  urgenti,  agli uffici scolastici regionali e provinciali
di  Trento  e  Bolzano  i  quali, in particolare, nel provvedere alle
sostituzioni  di competenza, informeranno i nominati della variazione
di calendario in argomento.
    7. La  presente ordinanza sara' trasmessa, altresi', al Consiglio
nazionale  dei periti industriali ed al Collegio nazionale dei periti
agrari per quanto di competenza.
    La  presente  ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 16 ottobre 2003
                                 Il direttore generale: Criscuoli