DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 1 luglio 1946, n. 22
Proroga dei termini per l'efficacia degli elenchi dei concorsi nazionali per assistente universitario.(GU n.160 del 19-7-1946)
Vigente al: 3-8-1946
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI In virtu' dei poteri di Capo provvisorio dello Stato conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071; Vista la legge 12 novembre 1941, n. 1247; Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; DA SANZIONATO E PROMULGA: Articolo unico. L'efficacia degli elenchi dei vincitori dei concorsi nazionali per assistente universitario espletati negli anni 1938, 1939 e 1940, e' estesa fino a tutto il 1° novembre 1946. Per effetto di tale proroga potra' coprirsi, presso ciascuna cattedra, non piu' della meta' dei posti di ruolo che trovansi vacanti alla data del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 1° luglio 1946 DE GASPERI MOLE' - CORBINO Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 luglio 1946 Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 21. - FRASCA