DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 marzo 1946, n. 68 

Modificazioni  alle  norme  per la ripartizione dei Comuni in sezioni
elettorali.
(GU n.57 del 8-3-1946)
 
 Vigente al: 8-3-1946  
 

                          UMBERTO DI SAVOIA 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale  22  aprile  1945,  n.
214; 
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1945,  n.
58; 
  Vista la deliberazione del consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro  per  l'interno,  di  concerto  con  il
Ministro per la grazia e giustizia; 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Il   secondo   comma   dell'art.   6   del   decreto    legislativo
Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 214, e' abrogato e sostituito  dal
seguente: 
  "Tuttavia,  per  comprovate   esigenze   connesse   con   l'attuale
situazione, i Comuni possono essere autorizzati,  caso  per  caso,  a
riunire nello stesso fabbricato un  numero  di  sezioni  superiore  a
quattro, ma non maggiore di otto o, in casi eccezionali,  di  dodici,
ed a prescindere dalle limitazioni, previste  dal  comma  precedente,
circa il numero di sezioni che possono avere il  medesimo  accesso  o
l'accesso  dalla  medesima  strada.  L'autorizzazione  e'  data   dal
Prefetto, se trattasi di riunire sino ad otto  sezioni  nello  stesso
edificio e  dal  Ministero  dell'interno  su  motivata  proposta  del
Prefetto, negli altri casi". 
 
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il   giorno   della   sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare come legge dello Stato. 
 
  Dato a Roma, addi' 5 marzo 1946 
 
                          UMBERTO DI SAVOIA 
 
                                      DE GASPERI - ROMITA - TOGLIATTI 
 
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 marzo 1946 
  Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 22. - FRASCA