DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 marzo 1946, n. 68
Modificazioni alle norme per la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali.(GU n.57 del 8-3-1946)
Vigente al: 8-3-1946
UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 214; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Il secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 214, e' abrogato e sostituito dal seguente: "Tuttavia, per comprovate esigenze connesse con l'attuale situazione, i Comuni possono essere autorizzati, caso per caso, a riunire nello stesso fabbricato un numero di sezioni superiore a quattro, ma non maggiore di otto o, in casi eccezionali, di dodici, ed a prescindere dalle limitazioni, previste dal comma precedente, circa il numero di sezioni che possono avere il medesimo accesso o l'accesso dalla medesima strada. L'autorizzazione e' data dal Prefetto, se trattasi di riunire sino ad otto sezioni nello stesso edificio e dal Ministero dell'interno su motivata proposta del Prefetto, negli altri casi". Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 5 marzo 1946 UMBERTO DI SAVOIA DE GASPERI - ROMITA - TOGLIATTI Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 marzo 1946 Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 22. - FRASCA