DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 luglio 1946, n. 144
Integrazione dell'art. 3 della legge 24 marzo 1932, n. 273, circa i pagamenti delle forniture straordinarie eseguite dall'Istituto Poligrafico dello Stato, nell'interesse dello Stato.(GU n.222 del 1-10-1946)
Vigente al: 1-10-1946
IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Vista la legge 24 marzo 1932, n. 273; Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1; Vista in deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il tesoro: HA SANZIONATO E PROMULGA: Articolo unico. All'art. 3 della legge 24 marzo 1932, n. 273, va aggiunto il seguente comma: Il pagamento delle somme dovute per lavori straordinari, anche se ultimati (come carta moneta divisionale dello Stato, titoli del Debito pubblico buoni del Tesoro ordinari e poliennali, stampati elettorali ecc.) per i quali vengono stanziati i fondi su appositi capitoli del bilancio passivo del Ministero del tesoro o eventualmente di altri Ministeri puo' essere ripartito, dedotto il decimo, in tante rate mensili uguali anticipate parti alla durata della lavorazione, ad incominciare dal mese in cui l'Istituto Poligrafico dello Stato inizi la lavorazione Detta rateazione sara', su proposta dalla Commissione delle tariffe, autorizzata con decreto del Ministro per il tesoro o di concerto tra questi ed il Ministro competente. Potra' del pari, sempre su proposta della Commissione delle tariffe, con decreto del Ministro per il tesoro o di concerto tra questi ed il Ministro competente, essere autorizzato il rimborso in unica soluzione delle somme che saranno state pagate dall'Istituto Poligrafico dello Stato, prima dell'inizio delle lavorazioni, di cui al comma precedente per l'acquisto della carta e delle altre materie prime occorrenti per le dette lavorazioni. La restante somma stanziata sull'apposito capitolo verra' rateizzata come al comma precedente". Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 23 agosto 1946 DE NICOLA NENNI - CORBINO Visto, il Guardasigilli: GULLO Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 settembre 1946 Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 131. - VENTURA