DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 luglio 1946, n. 144 

Integrazione  dell'art. 3  della legge 24 marzo 1932, n. 273, circa i
pagamenti   delle   forniture  straordinarie  eseguite  dall'Istituto
Poligrafico dello Stato, nell'interesse dello Stato.
(GU n.222 del 1-10-1946)
 
 Vigente al: 1-10-1946  
 

                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Vista la legge 24 marzo 1932, n. 273;
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
  Vista in deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per il tesoro:

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                           Articolo unico.

  All'art.  3  della  legge  24  marzo  1932,  n. 273, va aggiunto il
seguente comma:

  Il  pagamento  delle somme dovute per lavori straordinari, anche se
ultimati  (come  carta  moneta  divisionale  dello  Stato, titoli del
Debito  pubblico  buoni  del  Tesoro  ordinari e poliennali, stampati
elettorali  ecc.)  per  i quali vengono stanziati i fondi su appositi
capitoli   del   bilancio   passivo   del   Ministero  del  tesoro  o
eventualmente  di  altri  Ministeri puo' essere ripartito, dedotto il
decimo,  in  tante  rate  mensili uguali anticipate parti alla durata
della  lavorazione,  ad  incominciare  dal  mese  in  cui  l'Istituto
Poligrafico  dello Stato inizi la lavorazione Detta rateazione sara',
su  proposta dalla Commissione delle tariffe, autorizzata con decreto
del  Ministro  per  il tesoro o di concerto tra questi ed il Ministro
competente.
  Potra'  del  pari,  sempre  su  proposta  della  Commissione  delle
tariffe,  con  decreto  del  Ministro per il tesoro o di concerto tra
questi  ed  il Ministro competente, essere autorizzato il rimborso in
unica  soluzione  delle  somme che saranno state pagate dall'Istituto
Poligrafico  dello Stato, prima dell'inizio delle lavorazioni, di cui
al  comma precedente per l'acquisto della carta e delle altre materie
prime   occorrenti  per  le  dette  lavorazioni.  La  restante  somma
stanziata  sull'apposito  capitolo  verra'  rateizzata  come al comma
precedente".
  Il   presente   decreto   entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come legge dello Stato.

  Dato a Roma, addi' 23 agosto 1946

                              DE NICOLA

                                                      NENNI - CORBINO

                                                      Visto,       il
Guardasigilli: GULLO
                                                        Registrato
  alla Corte dei conti, addi' 26 settembre 1946
                                                        Atti      del
  Governo, registro n. 1, foglio n. 131. - VENTURA