DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 157
Trattamento economico degli arbitri prescelti per la soluzione di controversie sul diritto alla indennita' e sulla natura ed entita' delle conseguenze dell'infortunio sul lavoro.(GU n.223 del 2-10-1946)
Vigente al: 3-10-1946
IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Visto l'articolo 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto l'art. 60 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e della previdenza sociale, di concerto, con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. Il compenso da liquidarsi dal presidente del tribunale agli arbitri previsti dall'art. 60 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, non puo' essere inferiore, per i primi due, a lire duecentocinquanta e non superiore a lire cinquecento, e per il terzo arbitro non inferiore a lire trecento e non superiore a lire ottocento. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 23 agosto 1946 DE NICOLA DE GASPERI - D'ARAGONA - GULLO - CORBINO Visto, il Guardasigilli: GULLO Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 settembre 1946 Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 137. - VENTURA