DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 172
Assunzione da parte dell'Avvocatura dello Stato della rappresentanza e della difesa dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra.(GU n.229 del 9-10-1946)
Vigente al: 24-10-1946
IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889; Visto il regio decreto 16 dicembre 1929, n. 2162, con il quale l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra viene eretta in ente morale; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, il Ministro per il tesoro ed il Ministro per l'assistenza post-bellica; Decreta: Articolo unico. L'Avvocatura dello Stato puo' assumere la rappresentanza e la difesa dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidli di guerra in tutti i giudizi attivi e passivi avanti l'autorita' giudiziaria, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 6 settembre 1946 DE NICOLA NENNI - GULLO - CORBINO - SERENI Visto, il Guardasigilli: GULLO Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 ottobre 1946 Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 11. - GALEANI