DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 settembre 1946, n. 230 

Approvazione della convenzione aggiuntiva tra l'Amministrazione delle
poste  e  dei  telegrafi  e  la  Societa'  telefonica  interregionale
piemontese e lombarda (Stipel).
(GU n.240 del 22-10-1946)
 
 Vigente al: 6-11-1946  
 

                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto  il  Codice  postale e delle telecomunicazioni, approvato con
regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
  Visto  il  regolamento  dei servizi di telecomunicazioni, approvato
con  regio  decreto  19 luglio  1941,  n. 1198,  Vista la convenzione
stipulata  fra  l'Amministrazione  delle  poste  e dei telegrafi e la
Societa'  telefonica interregionale piemontese e lombarda (Stipel) il
1° aprile 1925 e approvata con regio decreto 23 aprile 1925, n. 505;
  Considrata  l'opportunita'  di  estendere  temporaneamente, date le
condizioni   degli   impianti   telegrafici  e  telefonici  nazionali
distrutti  o  gravemente  danneggiati  dalla  guerra, la trasmissione
fonica dei telegrammi sulle linee sociali;
  Considerato  che  la  nominate  Societa'  telefonica interregionale
piemontese  e  lombarda  (Stipel)  si  e'  impegnata  di  eseguire il
predetto   servizio   di   trasmissione   fonica  a  condizioni  piu'
vantaggiose di quelle che potrebbero risultare dall'applicazione, per
analogia, dell'art. 237 del Codice postale e delle telecomunicazioni;
  Sentito  il  parere  del Consiglio di amministrazione delle poste e
delle telecomunicazioni;
  Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

                              Decreta:

                           Articolo unico.

  E'  approvata  e resa esecutiva la convenzione aggiuntiva stipulata
il  25 gennaio 1946 fra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi
e   la  Societa'  telefonica  interregionale  piemontese  e  lombarda
(Stipel) concernente l'uso delle reti telefoniche per la trasmissione
dei telegrammi.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 23 settembre 1946

                              DE NICOLA

                                                               SCELBA

Visto, il Guardasigilli: GULLO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 ottobre 1946
  Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 70. - FRASCA