DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 settembre 1946, n. 358
Modificazioni alle norme concernenti la promozione al grado di appuntato dell'Arma dei carabinieri.(GU n.275 del 3-12-1946)
Vigente al: 18-12-1946
IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 193, e successive modificazioni, Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151. Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per l'interno e per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA: Articolo unico. Il primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 193, e' sostituito dal seguente: "Il grado di appuntato dell'Arma dei carabinieri e' conferito soltanto ai carabinieri scelti che abbiano dato prova di capacita' e che, attraverso apposito esame scritto ed orale su materie militari e su materie concernenti il servizio d'istituto da sostenersi davanti a commissioni nominate presso i comandi di brigata dei carabinieri, siano ritenuti idonei al comando interinale delle stazioni di minore importanza". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 13 settembre 1946 DE NICOLA DE GASPERI - FACCHINETTI - CORBINO Visto, il Guardasigilli: GULLO Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 novembre 1946 Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 198. - FRASCA