DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 settembre 1946, n. 358 

Modificazioni  alle  norme  concernenti  la  promozione  al  grado di
appuntato dell'Arma dei carabinieri.
(GU n.275 del 3-12-1946)
 
 Vigente al: 18-12-1946  
 

                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 193,
e   successive   modificazioni,  Visto  l'art.  4  del  decreto-legge
luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151.
 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, Sulla proposta
del  Ministro  per la guerra, d'intesa con i Ministri per l'interno e
per il tesoro;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                           Articolo unico.

  Il  primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale
3 agosto 1944, n. 193, e' sostituito dal seguente:
  "Il  grado  di  appuntato  dell'Arma  dei  carabinieri e' conferito
soltanto  ai carabinieri scelti che abbiano dato prova di capacita' e
che, attraverso apposito esame scritto ed orale su materie militari e
su materie concernenti il servizio d'istituto da sostenersi davanti a
commissioni  nominate  presso  i  comandi di brigata dei carabinieri,
siano  ritenuti idonei al comando interinale delle stazioni di minore
importanza".

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come legge dello Stato.

  Dato a Roma, addi' 13 settembre 1946

                              DE NICOLA

                                             DE GASPERI - FACCHINETTI
                                                            - CORBINO

Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 198. - FRASCA