DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
15 novembre 1946, n. 377
Aliquote del generali e degli ufficiali superiori delle varie armi,
corpi e servizi dell'Esercito che possono essere collocati nella
riserva per la prima applicazione dei regio decreto legislativo
14 maggio 1946, n. 384.
(GU
n.279 del 7-12-1946 )