DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1946, n. 387
Modificazione del decreto legislativo Luogotenenziale 6 dicembre 1944, n. 505, concernente le assicurazioni sociali dei lavoratori che prestano la loro opera alle dipendenze delle Forze armate alleate.(GU n.127 del 3-6-1946)
Vigente al: 18-6-1946
UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 dicembre 1944, n. 605; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quelli per il tesoro e per la grazia e giustizia; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. L'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 6 dicembre 1944, n. 505, e' sostituito dal seguente: "Fino alla emanazione di disposizioni che disciplinano definitivamente la materia, le spese per le prestazioni, ivi comprese le quote di pensione e i ratei di rendita, dovute per effetto degli articoli precedenti, sono rimborsate dello Stato agli Istituti assicuratori: a) integralmente, per l'assicurazione contro le malattie e per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; b) limitatamente ai casi in cui il diritto alle prestazioni si consegue, col computo dei contributi considerati come versati relativamente ai periodi di lavoro prestato alle dipendenze delle Forze armate alleate, per le assicurazioni contro la disoccupazione, la tubercolosi e per la nuzialita' e la natalita'. In tutti gli altri casi le prestazioni assicurative sono a carico dell'Istituto assicuratore; c) per l'assicurazione invalidita' e vecchiaia, limitatamente all'aumento che la pensione subisce, sommando ai contributi versati quelli di cui al precedente art. 2. Gli assegni corrisposti ai superstiti di lavoratori assicurati per l'invalidita' e vecchiaia ai sensi degli articoli 14 e 40 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, sono rimborsati per un ammontare pari all'importo dei contributi accreditati in relazione al periodo di lavoro prestato alle dipendenze delle Forze alleate qualora l'ammontare complessivo dei contributi per l'assicurazione invalidita' e vecchiaia accreditati sulla posizione assicurativa risulti compreso entro i limiti minimo e massimo fissati per la corresponsione degli assegni. Sono invece rimborsati per una quota proporzionale all'ammontare dei contributi accreditati per il periodo prestato alle dipendenze delle Forze alleate qualora l'ammontare complessivo dei contributi iscritti sulla posizione assicurativa risulti inferiore al limite minimo ovvero superiore al limite massimo della misura degli assegni. Fino alla suaccennata disciplina definitiva della materia, le spese di amministrazione inerenti alla corresponsione delle prestazioni di cui al precedente comma sono rimborsate dallo Stato anche con quote forfetarie stabilite dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, d'intesa col Ministro per il tesoro. Il rimborso delle suddette somme e' effettuato dal Ministero del tesoro al termine di ciascun esercizio finanziario su richiesta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e dietro presentazione di appositi rendiconti. Nel corso dell'esercizio finanziario, su proposta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero del tesoro puo' concedere agli istituti assicuratori anticipazioni di fondi da conguagliarsi con i rimborsi spettanti agli istituti stessi ai sensi del precedente comma". Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 19 aprile 1946 UMBERTO DI SAVOIA DE GASPERI - BARBARESCHI - CORBINO - TOGLIATTI Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 maggio 1946 Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 148. - FRASCA