DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1946, n. 387 

Modificazione  del  decreto  legislativo  Luogotenenziale  6 dicembre
1944, n. 505, concernente le assicurazioni sociali dei lavoratori che
prestano la loro opera alle dipendenze delle Forze armate alleate.
(GU n.127 del 3-6-1946)
 
 Vigente al: 18-6-1946  
 

                          UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  6 dicembre  1944,
n. 605;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la
previdenza  sociale,  di  concerto  con quelli per il tesoro e per la
grazia e giustizia;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  L'art. 4  del  decreto legislativo Luogotenenziale 6 dicembre 1944,
n. 505, e' sostituito dal seguente:
  "Fino    alla   emanazione   di   disposizioni   che   disciplinano
definitivamente la materia, le spese per le prestazioni, ivi comprese
le  quote  di pensione e i ratei di rendita, dovute per effetto degli
articoli  precedenti,  sono  rimborsate  dello  Stato  agli  Istituti
assicuratori:
    a) integralmente,  per  l'assicurazione  contro le malattie e per
l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali;
    b) limitatamente  ai  casi  in cui il diritto alle prestazioni si
consegue,   col  computo  dei  contributi  considerati  come  versati
relativamente  ai  periodi  di  lavoro prestato alle dipendenze delle
Forze  armate alleate, per le assicurazioni contro la disoccupazione,
la tubercolosi e per la nuzialita' e la natalita'. In tutti gli altri
casi   le   prestazioni  assicurative  sono  a  carico  dell'Istituto
assicuratore;
    c) per  l'assicurazione  invalidita'  e  vecchiaia, limitatamente
all'aumento  che  la pensione subisce, sommando ai contributi versati
quelli  di  cui  al  precedente  art. 2.  Gli  assegni corrisposti ai
superstiti  di lavoratori assicurati per l'invalidita' e vecchiaia ai
sensi  degli  articoli  14  e 40 del R. decreto-legge 14 aprile 1939,
n. 636,  convertito,  con  modificazioni,  nella legge 6 luglio 1939,
n. 1272,  sono  rimborsati  per  un  ammontare  pari  all'importo dei
contributi  accreditati  in  relazione  al periodo di lavoro prestato
alle  dipendenze  delle Forze alleate qualora l'ammontare complessivo
dei   contributi   per   l'assicurazione   invalidita'   e  vecchiaia
accreditati  sulla  posizione  assicurativa  risulti compreso entro i
limiti  minimo e massimo fissati per la corresponsione degli assegni.
Sono  invece rimborsati per una quota proporzionale all'ammontare dei
contributi  accreditati per il periodo prestato alle dipendenze delle
Forze alleate qualora l'ammontare complessivo dei contributi iscritti
sulla  posizione  assicurativa  risulti  inferiore  al  limite minimo
ovvero superiore al limite massimo della misura degli assegni.
    Fino  alla  suaccennata  disciplina  definitiva della materia, le
spese   di   amministrazione   inerenti   alla  corresponsione  delle
prestazioni  di  cui  al precedente comma sono rimborsate dallo Stato
anche  con quote forfetarie stabilite dal Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, d'intesa col Ministro per il tesoro.
    Il  rimborso delle suddette somme e' effettuato dal Ministero del
tesoro  al  termine di ciascun esercizio finanziario su richiesta del
Ministro   per   il   lavoro   e  la  previdenza  sociale,  e  dietro
presentazione di appositi rendiconti.
    Nel  corso  dell'esercizio finanziario, su proposta del Ministero
del  lavoro  e della previdenza sociale, il Ministero del tesoro puo'
concedere  agli  istituti  assicuratori  anticipazioni  di  fondi  da
conguagliarsi  con i rimborsi spettanti agli istituti stessi ai sensi
del precedente comma".

  Ordiniamo  che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sia  inserto  nella  Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del
Regno  d'Italia,  mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come legge dello Stato.

  Dato a Roma, addi' 19 aprile 1946

                          UMBERTO DI SAVOIA

                                           DE GASPERI - BARBARESCHI -
                                                  CORBINO - TOGLIATTI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 maggio 1946
  Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 148. - FRASCA