DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 24 ottobre 1946, n. 413
Modificazione all'art. 1 della legge 21 maggio 1940, n. 626, concernente l'assegnazione di mezzi finanziari al Commissariato generale per la pesca.(GU n.289 del 19-12-1946)
Vigente al: 3-1-1947
IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Vista la legge 21 maggio 1940, n. 626; Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste; HA SANZIONATO E PROMULGA Articolo unico. Nell'art. 1 della legge 21 maggio 1940, n. 626, in luogo delle parole "dall'art. 4 del R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619" debbono leggersi le altre "dall'art. 3 del regio decreto 15 aprile 1940, n. 619". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 24 ottobre 1946 DE NICOLA DE GASPERI - SEGNI Visto, il Guardasigilli: GULLO Registrato alla. Corte dei conti, addi' 14 dicembre 1946 Atti del Governo, registro n. 3 foglio n. 56. - FRASCA