DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 dicembre 1946, n. 472 

Proroga dei termini per le dichiarazioni di convalida e per quelle di
inefficacia  di  atti,  emanati  sotto l'impero del sedicente governo
della repubblica sociale.
(GU n.298 del 31-12-1946 - Suppl. Ordinario n. 2980)
 
 Vigente al: 15-1-1947  
 

                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto   il  decreto  legislativo  luogotenenziale  5 ottobre  1944,
n. 249;
  Visto  il  decreto  legislativo  luogotenenziale  12 ottobre  1945,
n. 668;
  Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                           Articolo unico.

  I  termini  previsti dall'art. 3, comma Primo, e dall'art. 4, comma
secondo,  del  decreto  legislativo  luogotenenziale  5 ottobre 1944,
n. 249, sono prorogati sino al 31 marzo 1947.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come legge dello Stato.

  Dato a Roma, addi' 23 dicembre 1946

                              DE NICOLA

                                                   Da GASPERI - GULLO

Visto, il Guardasigilli: GULLO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 dicembre 1946
  Atti dei Governo, registro n. 3, foglio n. 111. - FRASCA