DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 504
Proroga delle agevolazioni tributarie stabilite dalla legge 30 novembre 1939, n. 1976, per l'affrancazione di colonie perpetue nei comuni di Lanuvio e Genzano di Roma.(GU n.135 del 21-6-1946)
Vigente al: 6-7-1946
UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Vista la legge 30 novembre 1939, n. 1976, recante agevolazioni fiscali per l'affrancazione di colonie perpetue nei comuni di Lanuvio e Genzano di Roma, prorogata con la legge 15 aprile 1942, n. 516; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944 n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue Articolo unico. Le agevolazioni tributarie stabilite dalla legge 30 novembre 1939, n. 1976, si applicano anche ai contratti ed agli atti intervenuti per l'affrancazione delle colonie perpetue nei comuni di Lanuvio e Genzano di Roma dopo la scadenza dei termini fissati dalla legge 15 aprile 1942, n. 516, o che saranno posti in essere fino ad un anno dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 8 maggio 1946 UMBERTO DI SAVOIA DE GASPERI - GULLO - SCOCCIMARRO Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1946 Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 260. - FRASCA