DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 504 

Proroga   delle   agevolazioni   tributarie   stabilite  dalla  legge
30 novembre  1939,  n. 1976,  per l'affrancazione di colonie perpetue
nei comuni di Lanuvio e Genzano di Roma.
(GU n.135 del 21-6-1946)
 
 Vigente al: 6-7-1946  
 

                          UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Vista  la  legge  30 novembre  1939,  n. 1976, recante agevolazioni
fiscali per l'affrancazione di colonie perpetue nei comuni di Lanuvio
e Genzano di Roma, prorogata con la legge 15 aprile 1942, n. 516;
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944 n. 151;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  l'agricoltura e le foreste, di
concerto con il Ministro per le finanze;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue

                           Articolo unico.

  Le  agevolazioni tributarie stabilite dalla legge 30 novembre 1939,
n. 1976, si applicano anche ai contratti ed agli atti intervenuti per
l'affrancazione  delle  colonie  perpetue  nei  comuni  di  Lanuvio e
Genzano  di  Roma  dopo  la  scadenza dei termini fissati dalla legge
15 aprile 1942, n. 516, o che saranno posti in essere fino ad un anno
dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

  Ordiniamo  che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sia  inserto  nella  Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del
Regno  d'Italia,  mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come legge dello Stato.

  Dato a Roma, addi' 8 maggio 1946

                          UMBERTO DI SAVOIA

                                     DE GASPERI - GULLO - SCOCCIMARRO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1946
  Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 260. - FRASCA