REGIO DECRETO 17 maggio 1946, n. 563
Disposizioni concernenti il personale fuori ruolo dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del Corpo Reale del genio civile.(GU n.149 del 6-7-1946)
Vigente al: 21-7-1946
UMBERTO II RE D'ITALIA Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni; Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico del personale dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni; Visto l'art. 5 del R. decreto 11 agosto 1939, n. 1444, richiamato dall'art. 2 del R. decreto 23 novembre 1939, n. 1989; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, concernente la istituzione dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche presso cui occorre comandare personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici; Ritenuta la necessita' per assicurare il normale funzionamento dei nuovi Provveditorati regionali alle opere pubbliche di estendere la validita' della disposizione contenuta nei citati Regi decreti 11 agosto 1939, n. 1444 e 23 novembre 1939, n. 1989, per la durata di un altro quinquennio; Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Per un altro quinquennio il riassorbimento dei soprannumeri gia' esistenti e che si verificheranno durante il quinquennio stesso nei vari gradi dei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del Corpo Reale del genio civile, in conseguenza di richiamo dalla posizione di fuori ruolo, continuera' ad essere effettuato in ragione della meta' delle vacanze nel grado ai sensi dell'art. 5 del R. decreto 11 agosto 1939, n. 1444. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 17 maggio 1946 UMBERTO DE GASPERI - CATTANI - CORBINO Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1946 Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 329. - FRASCA