UNIVERSITA' DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 18 dicembre 2003 

Modificazioni allo statuto.
(GU n.6 del 9-1-2004)

                             IL RETTORE

    Vista  la  legge  9 maggio  1989,  n.  168, ed in particolare gli
articoli 6 e 16;
    Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, ed in
particolare  l'art.  38,  relativamente  alle  modifiche allo statuto
medesimo;
    Preso  atto  dei  pareri  espressi  dal consiglio degli studenti,
adunanza  del  24  giugno  2003,  e  dal  consiglio  delle  strutture
scientifiche, adunanza del 19 giugno 2003;
    Vista  la  deliberazione del senato accademico di data 27 ottobre
2003,  con  cui,  acquisito  il  parere  conforme  del  consiglio  di
amministrazione,  adunanza  del 27 giugno 2003, e' stata approvata la
modificazione  dell'art.  38,  comma 1 dello statuto dell'Universita'
degli studi di Trieste, relativo alle modifiche allo statuto;
    Vista  la  nota  rettorale  del  10 novembre  2003, protocollo n.
36938,  di  trasmissione  al Ministero dell'istruzione, universita' e
ricerca   -  MIUR  delle  deliberazioni  del  senato  accademico  del
27 ottobre 2003 e del consiglio di amministrazione del 27 giugno 2003
di approvazione della succitata modifica;
    Preso  atto  che  il  Ministero  dell'istruzione,  universita'  e
ricerca  -  MIUR con nota dd. 1° dicembre 2003, prot. n. 4271, non ha
espresso alcun rilievo in merito alla succitata modificazione;
    Ritenuto   che  sia  stato  utilmente  compiuto  il  procedimento
amministrativo   previsto   per   la   modificazione   dello  statuto
dell'Universita' degli studi di Trieste;
                              Decreta:
    1.  E'  approvata la modifica all'art. 38, comma 1, dello statuto
dell'Universita'   degli   studi   di  Trieste,  che  pertanto  viene
riformulato come segue:
    «Art.  38, comma 1 (Modifiche allo statuto). - 1. Lo Statuto puo'
essere modificato su proposta di uno dei seguenti organi:
      il rettore;
      il senato accademico;
      il consiglio di amministrazione;
      il consiglio delle strutture scientifiche;
      il consiglio degli studenti;
      almeno tre consigli di facolta';
      almeno dieci consigli di dipartimento.
    2.  L'iniziativa  per  una  modifica  dello  statuto  puo' essere
assunta    anche    da    un   numero   di   membri   del   personale
tecnico-amministrativo di ruolo non inferiore a cento.
    3.  Le proposte di modifica vanno presentate al rettore, il quale
verificatane   l'ammissibilita',   ne   da   comunicazione   mediante
affissione  all'albo  di  Ateneo  e  cura  l'acquisizione  dei pareri
previsti dal comma 4.
    4. Le modifiche allo statuto sono approvate dal senato accademico
col  voto  favorevole  di  due  terzi  degli  aventi diritti al voto,
sentito  il parere del consiglio degli studenti e del consiglio delle
strutture   scientifiche  e  su  parere  conforme  del  consiglio  di
amministrazione.
    5.  Non  sono  ammissibili  proposte  di modifica che riproducono
proposte  per  le  quali  la  procedura  di  cui  al comma 4 e' stata
esperita con esito negativo da meno di due anni.».
    2.  La summenzionata modifica allo statuto dell'Universita' degli
studi   di   Trieste  entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla
sottoscrizione del presente decreto.
    3.  Il  presente  decreto  viene  trasmesso  al  Ministero  della
giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell'art.  6, comma 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonche' al
Ministero   dell'istruzione,   universita'   e  ricerca  -  MIUR  per
conoscenza.

      Trieste, 18 dicembre 2003

                                                    Il rettore: Romeo