AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

COMUNICATO

Interpretazione   autentica  dell'art.  7,  comma  5,  del  contratto
collettivo nazionale di lavoro del 31 marzo 1999
(GU n.6 del 9-1-2004)

    Il  giorno  18 dicembre  2003,  presso la sede dell'ARAN ha avuto
luogo l'incontro tra:


ARAN: nella persona del Presidente
Avv. Guido Fantoni (firmato).


Organizzazioni sindacali             Confederazioni sindacali
           -                                     -
CGIL-fp/Enti locali (firmato)           CGIL (firmato)
CISL/FPS (firmato)                      CISL (firmato)
UIL/FPL (firmato)                       UIL (firmato)
Coordinamento sindacale autonomo        CISAL (firmato)
 (Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal,
 Cisas/Fisael, Confail-Unsiau,
 Confill Enti Locali-Cusal,
 Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel)
Federazione Nazionale Enti Locali       UGL (firmato)
 (Ugl Enti Locali, Cil, Cildi-Fildi,
 Consal-Fedenadel, Sal, Quadril,
 Sinpa, Ospol)
DICCAP/CONFSAL - Dipartimento Enti      CONFSAL (firmato)
 Locali - Camere di commercio -
 Polizia municipale (Fenal/Confsal,
 Snalcc/Confsal, Sulpm/Confsal)

    Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato CCNL.
CCNL  di  interpretazione  autentica dell'art. 7 comma 5, del CCNL 31
marzo 1999
    Premesso che il Tribunale ordinario di Trapani - Sezione Lavoro -
ha    richiesto    all'ARAN    l'attivazione   della   procedura   di
interpretazione   autentica,   ai  sensi  dell'art.  64  del  decreto
legislativo  165/2001,  a  seguito  del  ricorso  iscritto  al  Ruolo
Generale  n.  317/200. Il giudice, ha ritenuto che per poter definire
la  controversia  di  cui al giudizio e' necessario risolvere, in via
pregiudiziale,  la  questione concernente l'interpretazione dell'art.
7,  comma  5,  del CCNL del 31 marzo 1999 con particolare riferimento
alla  portata applicativa della espressione «adeguata valorizzazione»
cui  dovevano  provvedere  gli Enti. In particolare il Giudice chiede
alle   parti   contrattuali  nazionali  di  chiarire  se  «l'adeguata
valorizzazione consisteva:
      1. fin dal 1° aprile 1999 nell'inquadramento nella categoria D;
      2.  nella  cd. progressione orizzontale (ed in questo caso come
poteva  attuarsi  la progressione; in particolare con l'inquadramento
nella posizione C3 o in quella C4);
      3.  se  si trattasse di norma programmatica rispetto alla quale
la coda contrattuale del 14 settembre 2000 costituisce attuazione non
retroattiva;
      4.  infine, se si trattava di facolta' discrezionale della P.A.
liberamente esplicabile nell'uno o nell'altro senso.
    Rilevato  che  la  disciplina  dell'art. 7, comma 5, del CCNL del
31 marzo  1999  («...  gli  enti adottano tutte le misure atte a dare
adeguata  valorizzazione  alle posizioni di coordinamento e controllo
collocate  nella  ex  VI  qualifica  funzionale della medesima area a
seguito   di   procedure   concorsuali.»)  era  rivolta,  come  norma
programmatica,   a  sollecitare  le  iniziative  degli  enti  a  dare
attuazione   alle  diverse  forme  di  incentivazione  del  personale
previste  dai  contratti  collettivi  in riferimento; tali iniziative
potevano,  naturalmente,  ricomprendere sia le progressioni verticali
secondo  la  disciplina  dell'art.  4 del CCNL del 31 marzo 1999, sia
eventuali   compensi   di   produttivita'   e   di   risultato  o  di
incentivazione  delle responsabilita' rivestite secondo la disciplina
dell'art. 17 del CCNL del 1° aprile 1999;
    La  progressione  orizzontale  nella  categoria  C  poteva essere
praticata  dall'Ente  con  le  regole  definite  in sede decentrata e
valide  per  tutti  i lavoratori della medesima categoria, secondo la
disciplina dell'art. 5 del CCNL del 31 marzo 1999;
    Che, conseguentemente, la citata disciplina non poteva, gia' alla
data   di   sottoscrizione   del   CCNL  del  31 marzo  1999,  essere
interpretata  nel  senso  di consentire un automatico e generalizzato
passaggio  alla  categoria  D del personale dell'area della vigilanza
con   compiti  di  coordinamento  e  controllo  (ex  sesta  qualifica
funzionale  in base al precedente ordinamento del personale), che era
stato   inquadrato   nella   categoria   C   del   nuovo  sistema  di
classificazione, in base alla tabella C allegata allo stesso CCNL del
31 marzo 1999;
    Tenuto  conto  che  una disposizione contrattuale in tal senso si
sarebbe  posta  anche in contrasto con le previsioni dell'art. 52 del
D.Lgs.  n.  165/2001  (ex art. 56 del D.Lgs. n. 29/1993) che vieta al
datore  di  lavoro  pubblico ogni possibilita' di reinquadramento dei
lavoratori   sulla   base   delle   mansioni   svolte,   subordinando
l'acquisizione della categoria superiore solo a procedure concorsuali
o selettive o a forme di sviluppo professionale;
    Considerato  che,  a conferma dell'esclusione del reinquadramento
automatico,  e'  successivamente  intervenuto  l'art.  24,  comma  2,
lettera e)  del  CCNL  del  1° aprile  1999  che  ha demandato ad una
successiva fase negoziale la regolamentazione delle problematiche del
personale dell'area di vigilanza di cui si tratta;
    Considerato  che,  in  attuazione,  di  tale rinvio dell'art. 24,
comma 2,  lettera  e) del CCNL del 1° aprile 1999, l'art. 29 del CCNL
del  14 settembre  2000,  ai  fini  dell'inquadramento  del personale
dell'area  di  vigilanza  addetto  a  compiti  di  responsabilita' di
servizio  e  di  coordinamento  e  controllo,  collocato  nella ex VI
qualifica  funzionale  anteriormente  alla  vigenza  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica 268/1987 ovvero anche successivamente a
seguito di procedure concorsuali per il conferimento delle specifiche
funzioni   gerarchiche,   ha   dettato   una   specifica  disciplina,
individuando:   i   soggetti  destinatari  delle  sue  previsioni;  i
necessari  requisiti  soggettivi ed oggettivi; le condizioni e limiti
nonche'  le procedure selettive, espressamente indicate nei commi 5 e
6,  e  le  modalita'  (anche  temporali)  per  l'inquadramento  nella
categoria D, posizione economica D1, del suddetto personale;
    Che  tale  disciplina  esclude  quindi  ogni  forma di automatico
reinquadramento nella categoria superiore e trova applicazione per il
periodo   successivo   alla  data  di  sottoscrizione  del  CCNL  del
14 settembre 2000, senza efficacia retroattiva;
    Tutto    quanto    sopra    valutato,    le    parti   concordano
l'interpretazione  autentica  dell'art.  7,  comma 5, del CCNL del 31
marzo 1999 nel testo che segue:
                               Art. 1.
    1.  La  norma  programmatica  contenuta nell'art. 7, comma 5, del
CCNL  del  31 marzo  1999, non consente un automatico passaggio nella
categoria  D  del  personale  dell'area  di vigilanza in posizione di
coordinamento  e  controllo,  gia' collocato nella ex sesta qualifica
funzionale a seguito di procedure concorsuali.
    2.  Lo  stesso art. 7, comma 5, del CCNL del 31 marzo 1999 poteva
consentire iniziative degli Enti per la applicazione della disciplina
dell'art.  4  del  CCNL del 31 marzo 1999 e dell'art. 17 del CCNL del
1° aprile  1999  con  riferimento, rispettivamente, alle progressioni
verticali e alle incentivazioni per particolari responsabilita'.
    3. L'art. 7, comma 5, del CCNL del 31 marzo 1999, deve ritenersi,
di  fatto,  superato  nelle sue finalita' applicative a seguito della
entrata  in  vigore  della  disciplina  dell'art.  29  del  CCNL  del
14 settembre 2000, che ne costituisce attuazione non retroattiva.