MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 novembre 2003 

Proroga dell'accettazione delle scommesse diverse da quelle ippiche e
da quelle sugli eventi sportivi organizzati o controllati dal CONI.
(GU n.7 del 10-1-2004)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                    dell'Amministrazione autonoma
                        dei monopoli di Stato
  Visto  il  decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive
modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
  Visto  l'art.  16  della  legge  13 maggio  1999,  n. 133, il quale
stabilisce  che  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  puo'
disporre,  anche in via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse
a  totalizzatore e a quota fissa, relative ad eventi sportivi diversi
dalle corse dei cavalli e dalle competizioni sportive organizzate dal
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) da parte dei soggetti cui
e'  affidata  in concessione l'accettazione delle scommesse ippiche e
sulle competizioni sportive organizzate dal CONI ed emana regolamenti
a  norma  dell'art.  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per  disciplinare le modalita' ed i tempi di gioco, la corresponsione
di  aggi,  diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi
quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni;
  Visto  l'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che, al comma
2,  quinto  periodo,  dispone che fino alla data di entrata in vigore
dei decreti previsti nel medesimo comma 2 continuano ad applicarsi le
disposizioni  di  legge  e  regolamenti vigenti in materia di giochi,
scommesse e concorsi pronostici;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n.
169,  recante  norme  regolamentari  per il riordino della disciplina
organizzativa,  funzionale  e  fiscale  dei  giochi e delle scommesse
relativi alle corse dei cavalli;
  Visto  il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174,
recante  norme regolamentari per l'organizzazione e l'esercizio delle
scommesse  a  totalizzatore  e a quota fissa su competizioni sportive
organizzate dal CONI;
  Visto  l'art.  2  del  regolamento emanato con decreto ministeriale
2 agosto 1999, n. 278, il quale prevede che l'elenco delle discipline
sportive  riguardanti  le scommesse di cui all'art. 1 del regolamento
stesso  e' emanato con decreto dirigenziale con riferimento esclusivo
ad avvenimenti di primario rilievo nazionale ed internazionale;
  Visto  il decreto del Ministero delle finanze 12 agosto 1999 che ha
istituito,  per il biennio 1999-2000, nuove scommesse a totalizzatore
ed a quota fissa su gare automobilistiche e motociclistiche;
  Visto  il provvedimento del 4 aprile 2001, emanato sulla base della
direttiva  del Ministro delle finanze del 27 marzo 2001, con il quale
il  direttore dell'Agenzia delle entrate ha prorogato per l'anno 2001
l'accettazione    delle    stesse    scommesse   sulle   competizione
automobilistiche e di motociclismo;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002,
n.  33,  concernente  l'affidamento  delle attribuzioni in materia di
giochi  e  scommesse  all'Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli di
Stato;
  Visti  i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate del
26 febbraio, 14 marzo e 26 marzo 2002, con i quali e' stata disposta,
in  via  d'urgenza,  la  proroga  provvisoria dell'accettazione delle
scommesse  sugli  esiti  dei  primi tre gran premi del campionato del
mondo di Formula 1;
  Visti  i  provvedimenti del direttore generale dell'Amministrazione
autonoma  dei  Monopoli  di  Stato in data 4 aprile 2002 e 21 gennaio
2003,  con  i quali e' stata consentita, rispettivamente per gli anni
2002  e  2003,  l'accettazione  delle  scommesse  a  quota  fissa sui
risultati  delle  gare automobilistiche e motociclistiche di primario
rilievo nazionale ed internazionale;
  Visto  l'art. 39, comma 14, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269,   secondo  il  quale  con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministero
dell'economia  e delle finanze sono disciplinate le nuove scommesse a
totalizzatore  nazionale  su  eventi diversi dalle corse dei cavalli,
secondo  i principi di armonizzazione con la disciplina organizzativa
dei  concorsi  pronostici  su base sportiva, di razionalizzazione dei
costi  di  distribuzione,  di  semplificazione della disciplina delle
citate  scommesse  anche  con  riferimento  al profilo impositivo, di
salvaguardia del prelievo a favore del CONI e dell'erario, nonche' di
tutela  dello  scommettitore,  destinando  a  premio  una  quota  non
inferiore al 40 per cento delle somme raccolte;
  Considerato  il favorevole andamento per l'anno 2003 della raccolta
delle  scommesse relative a competizioni sportive diverse dalle corse
dei cavalli e dalle competizioni sportive organizzate dal CONI;
  Ravvisata, pertanto, l'opportunita' di non interrompere la raccolta
delle  giocate  relative  alle  scommesse  in  parola  attivata con i
provvedimenti sopra elencati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  consentita,  per  l'anno  2004, fino alla definitiva attuazione
delle  disposizioni  recate  dall'art.  39  del  decreto-legge n. 269
citato  nelle  premesse, l'accettazione delle scommesse a quota fissa
sulle   competizioni  sportive  di  seguito  indicate  da  parte  dei
concessionari  affidatari della raccolta delle scommesse previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 e dal decreto
ministeriale   n.  174  del  1998,  nonche'  da  parte  di  ulteriori
concessionari  che  possono  essere  individuati dall'amministrazione
finanziaria  ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Ministero
delle finanze 2 agosto 1999, n. 278:
    a) gare   automobilistiche   di  primario  rilievo  nazionale  ed
internazionale;
    b) gare   di   motociclismo  di  primario  rilievo  nazionale  ed
internazionale.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 24 novembre 2003
                                          Il direttore generale: Tino
Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2003
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n.
7 Economia e finanze, foglio n. 52