MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

CIRCOLARE 8 gennaio 2004, n. 1/04. 

Disciplina  delle  collaborazioni  coordinate  e  continuative  nella
modalita' c.d. a progetto. Decreto legislativo n. 276/2003.
(GU n.10 del 14-1-2004)
 
 Vigente al: 14-1-2004  
 

                              Alle direzioni regionali del lavoro
                              Alle direzioni provinciali del lavoro
                              Alla  Regione  siciliana  - Assessorato
                              lavoro - Ufficio regionale del lavoro -
                              Ispettorato del lavoro
                              Alla  provincia  autonoma  di Bolzano -
                              Assessorato lavoro
                              Alla  provincia  autonoma  di  Trento -
                              Assessorato lavoro
                              All'INPS - Direzione generale
                              All'INAIL - Direzione generale
                              Alla  direzione  generale  AA.GG.  R.U.
                              A.I. - Divisione VII
                              Al SECIN
I. Il  contratto  di  collaborazione  coordinata e continuativa nella
   modalita' c.d. a progetto: definizione e campo di applicazione.
  La definizione di lavoro a progetto - e la relativa disciplina - e'
contenuta   negli   articoli da  61  a  69  del  decreto  legislativo
10 settembre 2003, n. 276.
  Ai  sensi  dell'art.  61,  comma  1,  i  rapporti di collaborazione
coordinata  e  continuativa  di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c. devono
essere  «riconducibili a uno o piu' progetti specifici o programmi di
lavoro   o  fasi  di  esso  determinati  dal  committente  e  gestiti
autonomamente  dal  collaboratore  in  funzione  del  risultato,  nel
rispetto  del  coordinamento  con la organizzazione del committente e
indipendentemente   dal   tempo   impiegato  per  l'esecuzione  della
attivita' lavorativa».
  L'art.  61  non  sostituisce  e/o modifica l'art. 409, n. 3, c.p.c.
bensi'  individua,  per l'ambito di applicazione del decreto e, nello
specifico,  della  medesima disposizione, le modalita' di svolgimento
della  prestazione  di  lavoro del collaboratore, utili ai fini della
qualificazione  della  fattispecie  nel senso della autonomia o della
subordinazione.
  Sul  piano generale, peraltro, il lavoro a progetto non tende, allo
stato,  ad  assorbire  tutti  i modelli contrattuali riconducibili in
senso lato all'area della c.d. parasubordinazione. L'art. 61, oltre a
definire    positivamente   le   modalita'   di   svolgimento   delle
collaborazioni  coordinate  e  continuative  c.d. a progetto, esclude
infatti dalla riconducibilita' a tale tipo contrattuale:
    le  prestazioni  occasionali, intendendosi per tali i rapporti di
durata  complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno
solare   con   lo   stesso   committente,   salvo   che  il  compenso
complessivamente  percepito  nel  medesimo anno solare, sempre con il
medesimo  committente,  sia  superiore  a  5  mila euro. Si tratta di
collaborazioni  coordinate  e continuative per le quali, data la loro
limitata   «portata»,   si   e'  ritenuto  non  fosse  necessario  il
riferimento  al  progetto  e,  dunque,  di  sottrarle  dall'ambito di
applicazione  della nuova disciplina; tali rapporti di collaborazione
coordinata  e  continuativa  si  distinguono  sia  dalle  prestazioni
occasionali  di  tipo  accessorio rese da particolari soggetti di cui
agli  articoli 70  e  seguenti  del  decreto  legislativo,  sia dalle
attivita'  di  lavoro autonomo occasionale vero e proprio, ossia dove
non   si   riscontra   un  coordinamento  ed  una  continuita'  nelle
prestazioni  e  che  proprio per questa loro natura non sono soggette
agli  obblighi contributivi previsti per le collaborazioni coordinate
e  continuative  bensi'  a  quelli  di  cui all'art. 44, comma 2, del
decreto-legge   n.   269   del  30 settembre  2003,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
    gli  agenti ed i rappresentanti di commercio continuano ad essere
regolati dalle discipline speciali;
    le   professioni   intellettuali,   per  i  quali  e'  necessaria
l'iscrizione  in appositi albi professionali, esistenti alla data del
24 ottobre 2003;
    le   collaborazioni  rese  nei  confronti  delle  associazioni  e
societa'   sportive   dilettantistiche   affiliate  alle  federazioni
sportive  nazionali,  alle discipline sportive associate ed agli Enti
di  promozione  sportiva  riconosciuti  dal  CONI  (art. 90, legge n.
289/2002);
    componenti di organi di amministrazione e controllo di societa';
    partecipanti a collegi e commissioni;
    collaboratori che percepiscano pensione di vecchiaia.
  La disciplina che emerge dall'art. 61 e', come detto, finalizzata a
impedire  l'utilizzo  improprio  o  fraudolento  delle collaborazioni
coordinate  e  continuative.  Al  di  fuori del campo di applicazione
dell'art.  61  si  collocano, con tutta evidenza, fattispecie che non
presentano   significativi   rischi   di   elusione  della  normativa
inderogabile del diritto del lavoro.
  Occorre,  peraltro,  ribadire  che  sia  l'introduzione  nel nostro
ordinamento   della   fattispecie   dei  rapporti  di  collaborazione
coordinata   e   continuativa  nella  modalita'  a  progetto  sia  la
previsione  di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a
carattere occasionale ex art. 61, comma 2, del decreto legislativo n.
276/2003,   non   hanno  certamente  comportato  l'abrogazione  delle
disposizioni  del  contratto  d'opera  di cui all'art. 2222 e ss. del
codice civile. Ne consegue che, ad esempio, nel caso di un prestatore
d'opera  che superi, nei rapporti con uno stesso committente, uno dei
due limiti previsti dall'art. 61, comma 2, del decreto legislativo n.
276/2003,  non  necessariamente  dovra'  veder qualificato il proprio
rapporto  come collaborazione a progetto o a programma, ben potendosi
verificare  il  caso  che  quel  prestatore  abbia  reso  una  o piu'
prestazioni  d'opera  ai  sensi  dell'art. 2222 e seguenti del codice
civile.
  L'art.  3  della  legge  n.  91  del  23 marzo 1981 ha previsto, al
secondo   comma,  talune  ipotesi  in  cui  la  prestazione  sportiva
dell'atleta  e'  resa  nella  forma del contratto di lavoro autonomo;
lavoro  autonomo  che  puo'  anche  svolgersi, qualora ne ricorrano i
presupposti,  in  forma  di collaborazione coordinata e continuativa.
Deve  ritenersi  che  in  quest'ultimo caso, trattandosi di attivita'
tipiche contemplate espressamente dal legislatore, non si applichi la
disposizione   che  prevede  la  necessita'  dell'indicazione  di  un
progetto.
  Va   precisato,   altresi',   che   nell'espressione   «collegi   e
commissioni»  delle  societa',  sopra  richiamati, sono inclusi anche
quegli organismi aventi natura tecnica.
  Nella  esclusione  dei  percettori  di  pensione  di anzianita', e'
evidente  che  debbano  essere  compresi  quei  soggetti, titolari di
pensione di anzianita' o di invalidita' che, ai sensi della normativa
vigente,   al   raggiungimento   del   65°   anno   di  eta',  vedono
automaticamente  trasformato  il  loro  trattamento  in  pensione  di
vecchiaia.
  Va  peraltro  rilevato  che,  ai  sensi  dell'art.  1  del  decreto
legislativo  n. 276/2003, la pubblica amministrazione puo' continuare
a  stipulare contratti di collaborazione senza tener conto dei limiti
introdotti dalla novella mantenendo il riferimento all'art. 409, n. 3
c.p.c.  la  cui  previsione,  per  i  rapporti  che  vedano una parte
pubblica,  non  ha  subito  modificazioni  in  attesa delle eventuali
future determinazioni da adottarsi, ai sensi del comma 8 dell'art. 86
del  decreto  legislativo  n.  276/2003, da parte del Ministro per la
funzione  pubblica  e  delle  organizzazioni  sindacali,  in  sede di
armonizzazione  dei  profili  conseguenti  all'entrata  in vigore del
decreto legislativo in argomento.
  Si  deve evidenziare, infine, che nell'ambito di applicazione della
disciplina  in  esame dal 24 ottobre 2003 non e' piu' possibile porre
in  essere  rapporti  ascrivibili  alla  collaborazione  coordinata e
continuativa  che non siano riconducibili alla modalita' del lavoro a
progetto,   fatte   salve  le  ipotesi  di  cui  all'art.  61,  sopra
richiamate,   per   le  quali  continua  a  trovare  applicazione  la
previgente disciplina.
II. I requisiti qualificanti della fattispecie.
  Le  collaborazioni  coordinate  e  continuative  secondo il modello
approntato   dal   legislatore,  oltre  al  requisito  del  progetto,
programma  di  lavoro  o fase di esso, che costituisce mera modalita'
organizzativa  della  prestazione  lavorativa, restano caratterizzate
dall'elemento qualificatorio essenziale, rappresentato dall'autonomia
del  collaboratore  (nello  svolgimento  della  attivita'  lavorativa
dedotta  nel  contratto  e  funzionalizzata  alla  realizzazione  del
progetto,  programma  di  lavoro  o  fase  di esso), dalla necessaria
coordinazione  con  il  committente,  e  dall'irrilevanza  del  tempo
impiegato per l'esecuzione della prestazione.
  Quanto  a  quest'ultimo requisito, va comunque ricordato che l'art.
62,  comma 1, lettera d), del decreto legislativo, prevede che tra le
forme   di   coordinamento   dell'esecuzione  della  prestazione  del
collaboratore  a  progetto  all'organizzazione  del  committente sono
comprese   anche   forme   di  coordinamento  temporale.  Ond'e'  che
l'autonomia  del  collaboratore a progetto si esplichera' pienamente,
quanto   al  tempo  impiegato  per  l'esecuzione  della  prestazione,
all'interno delle pattuizioni intervenute tra le parti su dette forme
di coordinamento.
  Tali  requisiti  costituiscono il fulcro della differenziazione tra
la  tipologia  contrattuale  in  esame  e quelle riconducibili, da un
lato,  al  lavoro subordinato e, dall'altro, al lavoro autonomo (art.
2222 del codice civile).
  Con  particolare  riguardo  al  lavoro  a tempo determinato, ove la
prestazione  e'  resa  con  vincolo  di  subordinazione ed il termine
delimita pertanto esclusivamente il periodo in cui il lavoratore e' a
disposizione  del  datore di lavoro per lo svolgimento delle mansioni
contrattualmente individuate, il lavoro a progetto si differenzia per
cio'  che la durata del rapporto e' funzionale alla realizzazione del
progetto,  programma  di  lavoro  o fase di esso, in regime di totale
autonomia.
  In  tal senso, infatti, e' significativo che ai sensi dell'art. 61,
comma  1,  il  collaboratore deve gestire il progetto in funzione del
risultato, che assume rilevanza giuridica indipendentemente dal tempo
impiegato per l'esecuzione dell'attivita' lavorativa.
  Del tutto coerentemente, del resto, ai sensi dell'art. 67, comma 1,
il contratto si risolve al momento della realizzazione del progetto o
del programma di lavoro o della fase di esso.
Il progetto.
  Il  progetto consiste in un'attivita' produttiva ben identificabile
e  funzionalmente collegata ad un determinato risultato finale cui il
collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione.
  Il  progetto  puo'  essere  connesso  all'attivita'  principale  od
accessoria dell'impresa.
  L'individuazione  del  progetto da dedurre nel contratto compete al
committente.
  Le  valutazioni  e  scelte  tecniche,  organizzative  e  produttive
sottese al progetto sono insindacabili.
Il programma o la fase di esso.
  Il  programma di lavoro consiste in un tipo di attivita' cui non e'
direttamente riconducibile un risultato finale.
  Il  programma  di  lavoro  o  la  fase  di  esso si caratterizzano,
infatti, per la produzione di un risultato solo parziale destinato ad
essere   integrato,  in  vista  di  un  risultato  finale,  da  altre
lavorazioni e risultati parziali.
L'autonoma gestione del progetto o del programma.
  Nell'ambito  del  progetto o del programma la definizione dei tempi
di   lavoro  e  delle  relative  modalita'  deve  essere  rimessa  al
collaboratore.
  Cio'   perche'   l'interesse   del   creditore   e'   relativo   al
perfezionamento  del  risultato  convenuto  e  non,  come avviene nel
lavoro  subordinato, alla disponibilita' di una prestazione di lavoro
eterodiretta.
  Le  collaborazioni  coordinate  e  continuative  nella  modalita' a
progetto  hanno  una  durata determinata o determinabile, in funzione
della  durata  e delle caratteristiche del progetto, del programma di
lavoro  o  della  fase  di  esso.  Nel caso di programma di lavoro la
determinabilita'   della  durata  puo'  dipendere  dalla  persistenza
dell'interesse   del   committente   alla  esecuzione  del  progetto,
programma  di  lavoro o fase di esso. La determinabilita' del termine
e'  dunque  funzionale ad un avvenimento futuro, certo nell'an ma non
anche necessariamente nel quando.
Il coordinamento.
  Indipendentemente   da  cio',  pur  tuttavia,  il  collaboratore  a
progetto   puo'   operare   all'interno   del  ciclo  produttivo  del
committente e, per questo, deve necessariamente coordinare la propria
prestazione con le esigenze dell'organizzazione del committente.
  Il  coordinamento  puo'  essere riferito sia ai tempi di lavoro che
alle  modalita' di esecuzione del progetto o del programma di lavoro,
ferma  restando,  ovviamente,  l'impossibilita'  del  committente  di
richiedere  una  prestazione  o  un'attivita' esulante dal progetto o
programma di lavoro originariamente convenuto.
III. La forma.
  Il contratto e' stipulato in forma scritta.
  E' una forma richiesta ad probationem e non ad substantiam.
  Contenuto  necessario,  ai  fini  della prova del rapporto posto in
essere, sono i seguenti elementi:
    indicazione  della  durata,  determinata  o  determinabile, della
prestazione di lavoro;
    indicazione  del  progetto o programma di lavoro, o fasi di esso,
individuato  nel  suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in
contratto;
    il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonche' i
tempi e le modalita' di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
    le   forme   di   coordinamento  del  lavoratore  a  progetto  al
committente  sulla  esecuzione,  anche  temporale,  della prestazione
lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne
l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa;
    le  eventuali  misure  per la tutela della salute e sicurezza del
collaboratore  a progetto (oltre quelle previste ex art. 66, comma 4,
del decreto legislativo n. 276/2003).
  E'  opportuno  sottolineare  che,  seppure  la  forma  scritta  sia
richiesta  solo  ai  fini  della  prova, quest'ultima sembra assumere
valore  decisivo  rispetto  alla  individuazione  del  progetto,  del
programma  o della fase di esso in quanto in assenza di forma scritta
non   sara'   agevole   per   le  parti  contrattuali  dimostrare  la
riconducibilita'  della prestazione lavorativa appunto a un progetto,
programma di lavoro o fase di esso.
IV. Possibilita' di rinnovo.
  Analogo  progetto  o  programma  di  lavoro  puo' essere oggetto di
successivi contratti di lavoro con lo stesso collaboratore.
  Quest'ultimo    puo'    essere    a   maggior   ragione   impiegato
successivamente   anche  per  diversi  progetti  o  programmi  aventi
contenuto del tutto diverso.
  Tuttavia  i  rinnovi,  cosi'  come  i  nuovi  progetti  in  cui sia
impiegato  lo  stesso  collaboratore, non devono costituire strumenti
elusivi dell'attuale disciplina.
  Ciascun  contratto  di  lavoro a progetto deve pertanto presentare,
autonomamente considerato, i requisiti di legge.
V. Il corrispettivo.
  Il   corrispettivo  deve  essere  proporzionato  alla  quantita'  e
qualita' del lavoro eseguito.
  Il parametro individuato dal legislatore e' costituito dai compensi
normalmente  corrisposti  per analoghe prestazioni di lavoro autonomo
nel luogo di esecuzione del rapporto.
  Pertanto,  stante  la  lettera  della  legge (art. 63) non potranno
essere  in  alcun  modo  utilizzate  le  disposizioni  in  materia di
retribuzione   stabilite   nella   contrattazione  collettiva  per  i
lavoratori subordinati.
  La  quantificazione  del  compenso  deve avvenire in considerazione
della  natura  e  durata  del  progetto o del programma di lavoro, e,
cioe',  in funzione del risultato che il collaboratore deve produrre.
Le  parti  del  rapporto potranno, quindi, disciplinare nel contratto
anche  i criteri attraverso i quali sia possibile escludere o ridurre
il  compenso  pattuito  nel  caso  in  cui il risultato non sia stato
perseguito  o  la  qualita'  del  medesimo sia tale da comprometterne
l'utilita'.
VI. Le tutele.
  Tra   gli   scopi  dichiarati  dal  legislatore  era  espressamente
individuato l'incremento delle tutele per i collaboratori.
  L'art.  66,  infatti,  appronta  un  sistema  di  tutele minimo con
particolare   riferimento   alla   gravidanza,   alla   malattia   ed
all'infortunio  stabilendo  in  primo  luogo  che essi non comportano
l'estinzione  del  rapporto  contrattuale,  che rimane sospeso, senza
erogazione del corrispettivo.
  Malattia e infortunio: fermo restando l'invio, ai fini della prova,
di  idonea  certificazione  scritta,  la sospensione del rapporto non
comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla
scadenza (la previsione e' derogabile dalle parti), ma il committente
puo'  recedere  dal  contratto  se  la  sospensione si protrae per un
periodo  superiore  a  un sesto della durata stabilita nel contratto,
quando  essa  sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i
contratti di durata determinabile.
  Gravidanza:  fermo restando l'invio, ai fini della prova, di idonea
certificazione  scritta,  la  durata del rapporto e' prorogata per un
periodo di centottanta giorni, salva piu' favorevole disposizione del
contratto individuale.
  Si applicano inoltre al collaboratore:
    le  disposizioni  di  cui alla legge n. 533 del 1973 sul processo
del lavoro;
    l'art.  64  del  decreto  legislativo  26 marzo 2001, n. 151, che
prevede  per  le  lavoratrici  iscritte alla gestione separata di cui
alla legge n. 335/1995, art. 2, comma 26, non iscritte ad altre forme
obbligatorie l'applicazione dell'art. 59 della legge n. 449/1997;
    il  decreto  legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche e
integrazioni  (ovviamente  quando la prestazione lavorativa si svolga
nei  luoghi  di  lavoro  del  committente, nonche' le norme di tutela
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le norme
di  cui all'art. 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
del  decreto  del  Ministero del lavoro e della previdenza sociale 12
gennaio 2001).
  Riguardo in particolare alla protezione contro i rischi lavorativi,
occorrera'  naturalmente considerare che, stante la ratio del decreto
legislativo n. 626, principalmente orientata alla tutela della salute
e  sicurezza  dei  lavoratori  subordinati,  ed  alla  corrispondente
responsabilizzazione  dei datori di lavoro, non poche prescrizioni di
tale  provvedimento  (per lo piu' sanzionate penalmente) risultano di
problematica  applicazione  nei  confronti di figure, come quelle dei
collaboratori,  fortemente  connotate  da una componente di autonomia
nello  svolgimento  della  prestazione  (in  funzione  del risultato,
ancorche'  nel  rispetto  del coordinamento con la organizzazione del
committente).  Non  a  caso, per i lavoratori autonomi (figure, sotto
questo  profilo,  assai  prossime ai collaboratori) lo stesso decreto
legislativo  n.  626 ha previsto uno specifico regime di tutela (art.
7).
  In  proposito,  l'attuazione  della delega (di cui all'art. 3 della
legge  di  semplificazione  2001,  n.  229 del 2003) per il riassetto
normativo  in  materia  di  salute  e  sicurezza nei luoghi di lavoro
costituisce  l'occasione  per un adattamento dei principi generali di
tutela  prevenzionistica  alle  oggettive  peculiarita'  del lavoro a
progetto.
VII. Svolgimento del rapporto ed obblighi del collaboratore.
  Il  collaboratore  puo'  svolgere la sua attivita' a favore di piu'
committenti, tuttavia il contratto individuale puo' limitare in tutto
od in parte tale facolta'.
  Il  collaboratore  non deve svolgere attivita' in concorrenza con i
committenti  ne',  in  ogni  caso, diffondere notizie e apprezzamenti
attinenti  ai  programmi e alla organizzazione di essi, ne' compiere,
in   qualsiasi   modo,   atti  in  pregiudizio  della  attivita'  dei
committenti medesimi.
VIII. Risoluzione del rapporto.
  In  tema di risoluzione del contratto l'art. 66 prevede che esso si
risolva al momento della realizzazione del progetto o del programma o
della fase di esso che ne costituisce l'oggetto.
  Inoltre  le parti possono recedere prima della scadenza del termine
per  giusta  causa  ed altre cause e modalita' (incluso il preavviso)
stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale.
  Si deve ritenere pertanto che indipendentemente dal termine apposto
al contratto qualora il progetto sia ultimato prima della scadenza il
contratto debba intendersi risolto.
  Tuttavia  se,  come  ha  inteso  il  legislatore,  e'  il  progetto
l'elemento  caratterizzante  della  collaborazione  il  corrispettivo
determinato nel contratto sara' dovuto comunque per l'intero.
IX. Rinunzie e transazioni.
  I  diritti  derivanti  dalle  disposizioni contenute nelle predette
disposizioni  possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le
parti  in  sede  di  certificazione del rapporto di lavoro secondo lo
schema dell'art. 2113 del codice civile.
X. Sanzioni.
  I  rapporti  di collaborazione coordinata e continuativa instaurati
senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro
o  fase  di  esso  sono  considerati rapporti di lavoro subordinato a
tempo  indeterminato  sin dalla data di costituzione del rapporto. Si
tratta  di  una  presunzione  che  puo'  essere  superata  qualora il
committente fornisca in giudizio prova della esistenza di un rapporto
di lavoro effettivamente autonomo.
  Qualora  invece,  in corso di rapporto, venga accertato dal giudice
che  il  rapporto instaurato sia venuto a configurare un contratto di
lavoro  subordinato per difetto del requisito dell'autonomia, esso si
trasforma  in  un  rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla
tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti.
  Il  controllo giudiziale e' limitato esclusivamente, in conformita'
ai   principi   generali   dell'ordinamento,  all'accertamento  della
esistenza del progetto, programma di lavoro o fase di esso e non puo'
essere  esteso  fino  al  punto di sindacare nel merito valutazioni e
scelte   tecniche,   organizzative   o  produttive  che  spettano  al
committente.
  Detto  controllo,  inoltre, concerne in entrambi i casi l'esistenza
nei fatti di un progetto e non la sua mera deduzione nel contratto.
  La  mancata deduzione del progetto nel contratto, infatti, preclude
solo  la possibilita' di dimostrarne l'esistenza e la consistenza con
prova testimoniale.
XI. Regime transitorio.
  L'art.  86,  comma  1,  prevede  che le collaborazioni coordinate e
continuative  stipulate  ai sensi della disciplina vigente al momento
di  entrata in vigore del decreto e che non possono essere ricondotte
ad  un  progetto o a una fase di esso, mantengono efficacia fino alla
scadenza  e, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in
vigore   del   decreto  legislativo  medesimo,  ossia  non  oltre  il
24 ottobre 2004.
  Sempre  per  le  collaborazioni  in  atto  che  non  possono essere
ricondotte  ad  un  progetto  o  a  una  fase  di esso e' prevista la
facolta'  di  stabilire termini piu' lunghi di efficacia transitoria,
purche' cio' sia stabilito nell'ambito di un accordo aziendale con il
quale  il  datore  di  lavoro  contratta  con  i sindacati interni la
transizione  di  questi  collaboratori  o verso il lavoro a progetto,
cosi'  come disciplinato dal decreto legislativo n. 276/2003, o verso
una   forma  di  rapporto  di  lavoro  subordinato  che  puo'  essere
individuata  fra  quelle disciplinate dal «nuovo regime» dei rapporti
di lavoro previsti dal medesimo decreto legislativo (job on call, job
sharing,   distacco,   somministrazione,   appalto),  ma  anche  gia'
disciplinate  (contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
a termine, a tempo parziale, ecc.).
    Roma, 8 gennaio 2004
                                                  Il Ministro: Maroni