MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 gennaio 2004 

Versamento   delle   somme  dovute  a  titolo  di  oblazione  per  la
definizione degli illeciti edilizi.
(GU n.14 del 19-1-2004)

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni,
recante    norme    in    materia    di    controllo   dell'attivita'
urbanistico-edilizia,  sanzioni,  recupero  e  sanatoria  delle opere
edilizie;
  Visto  l'art. 32, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326,  con il quale e' stabilito, tra l'altro, che la domanda relativa
alla     definizione    dell'illecito    edilizio    sia    corredata
dall'attestazione del pagamento dell'oblazione;
  Visto  l'art.  1, comma 2, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 15 giugno 2002, n. 112,
che  prevede  l'emanazione  di un decreto di natura non regolamentare
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  per  stabilire,  tra
l'altro,  modalita'  di  riscossione,  di entrate anche di natura non
tributaria;
  Visto  il  capo  III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
recante  disposizioni  in  materia  di riscossione e, in particolare,
l'art.  17,  che  prevede  l'effettuazione di versamenti unitari, con
eventuale  compensazione,  delle  entrate  previste dal comma 2 dello
stesso articolo;
  Considerato  che la predetta oblazione si configura come entrata di
natura non tributaria;
  Ritenuto   che   occorre,   pertanto,  stabilire  le  modalita'  di
riscossione della predetta oblazione;

                              Decreta:
                               Art. 1.
Versamento   delle   somme  dovute  a  titolo  di  oblazione  per  la
                 definizione degli illeciti edilizi

  1.  Il versamento delle somme dovute a titolo di oblazione prevista
dall'art.  32, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
e'  effettuato  nei  termini  indicati  nell'allegato 1  allo  stesso
decreto,  con le modalita' di cui all'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio  1997,  n.  241,  esclusa  in ogni caso la compensazione ivi
prevista.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 14 gennaio 2004
                                                Il Ministro: Tremonti