MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 12 gennaio 2004 

Mancato riconoscimento al sig. Lanthaler Heinrich di titolo di studio
estero  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in  Italia della
professione di psicoterapeuta.
(GU n.20 del 26-1-2004)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli  1  e  8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Vista  l'istanza  del  sig. Lanthaler Heinrich, nato a Merano il 19
aprile  1963,  cittadino  italiano,  diretta  ad  ottenere,  ai sensi
dell'art.   12   del   sopra   indicato   decreto   legislativo,   il
riconoscimento   del   proprio   titolo  accademico-professionale  di
psicoterapeuta   conseguito   in  Austria,  ai  fini  dell'accesso  e
dell'esercizio   in   Italia   della   attivita'   professionale   di
psicoterapeuta;
  Visto  che  con  decreto del 31 gennaio 2003 questo Ministero aveva
respinto  la  domanda  su  indicata, in considerazione del fatto che,
nell'ambito    dell'ordinamento    giuridico   italiano,   condizione
necessaria   per   diventare   psicoterapeuti   e'   quella  di  aver
precedentemente  acquisito  il titolo professionale di psicologo e di
essere  iscritti  al  relativo  albo  professionale,  a  cui segue il
successivo  conseguimento  di  una  specifica formazione quadriennale
accademico-professionale   in   psicoterapia;  per  contro,  il  sig.
Lanthaler documentava il possesso di un titolo accademico nell'ambito
dell'assistenza  sociale  ed  il  successivo  conseguimento  del solo
titolo professionale di psicoterapeuta, che in Austria ha una propria
autonomia rispetto a quello di psicologo;
  Considerato   che  avverso  detto  decreto  il  sig.  Lanthaler  ha
presentato  ricorsi  dinanzi  al  tribunale  regionale  di  giustizia
amministrativa  -  Sezione  autonoma per la provincia di Bolzano, che
con  sentenza  n.  291  del  14 maggio  2003  ha  accolto  il ricorso
annullando  il  decreto  impugnato  e  disponendo  il  riesame  della
pratica;
  Preso  atto  che,  come affermato dal TAR Bolzano nella su indicata
sentenza,  «il  Ministero della giustizia ha ritenuto che la mancanza
dell'iscrizione del richiedente all'albo degli psicologi ... fosse un
ostacolo  al  riconoscimento  del titolo» e che piu' corretto sarebbe
stato  fondare  la motivazione del decreto di rigetto sulla «mancanza
dell'attestazione  di laurea di psicologia ai sensi dell'art. 3 della
legge n. 56/1989»;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi della seduta
del 30 ottobre 2003, che preso atto della sentenza del T.A.R. Bolzano
n. 291/2003, a riesaminato l'intera pratica del ricorrente, assumendo
all'unanimita'  la  decisione  di  non poter riconoscere il titolo di
psicoterapeuta  conseguito  in  Austria  dal  sig.  Lanthaler, per la
mancanza  di  corrispondenza  sostanziale  dei  titoli  professionali
italiano  ed  austriaco  in  psicoterapia, dal momento che, mentre in
Austria  la psicoterapia costituisce una professione a se' stante, in
Italia   viceversa   la   formazione  accademico-professionale  dello
psicoterapeuta  comprende la formazione (quindi laurea con successivo
esame di stato ed iscrizione all'albo) in psicologia come elemento da
cui  non  e'  possibile  prescindere senza svuotare di significato la
stessa figura professionale dello psicoterapeuta;
  Considerato  quindi  che  in  Italia  l'attivita'  professionale in
psicoterapia   non  costituisce  una  professione  autonoma,  ma  una
specializzazione  cui  si accede in seguito ad un percorso accademico
in  psicologia  o  in medicina, e che infatti non esiste in Italia un
albo   professionale   degli   psicoterapeuti,   ma   un   elenco  di
psicoterapeuti  tenuto presso l'albo degli psicologi o dei medici, ad
ulteriore   riprova   dell'unicita'   del   titolo  professionale  di
psicoterapeuta, e di psicologo ovvero di medico;
  Rilevata  conseguentemente  la  non  applicabilita' della direttiva
89/48/CEE   alla   fattispecie   in   esame,   per   la  mancanza  di
corrispondenza  (necessaria  ai  sensi  del quinto considerando della
direttiva  stessa)  tra  il  titolo professionale austriaco di cui si
chiede  il riconoscimento ed il titolo italiano, che «corrispondente»
non  e'  perche'  fondato  su  un  percorso  accademico-professionale
profondamente   diverso  da  quello  posseduto  dal  sig.  Lanthaler,
peraltro   in  possesso  di  un  titolo  accademico  in  sozialarbeit
(assistente sociale) e non in psicologia;
  Preso atto quindi dell'assenza nella documentazione prodotta, di un
attestato  di  laurea  in  psicologia, come anche evidenziato dal TAR
Bolzano nella sentenza n. 291/2003;
  Sentito il rappresentate del Consiglio nazionale di categoria nella
seduta sopra indicata;
  Preso  atto infine della sentenza della corte costituzionale n. 412
del  27  luglio  1995  che  -  ritenendo legittimo il requisito della
laurea  in  psicologia  ai fini dell'abilitazione all'esercizio della
psicoterapia  -  ha richiamato l'art. 46 del trattato CE, che ammette
regolamentazioni  nazionali restrittive del diritto di stabilimento o
della  libera  prestazione  di servizi se giustificate dall'interesse
superiore della salvaguardia della salute pubblica;
                              Decreta:
  L'istanza  del  sig. Lanthaler Heinrich, nato a Merano il 19 aprile
1963,  cittadino  italiano,  volta  ad ottenere il riconoscimento del
titolo professionale di psicoterapeuta conseguito in Austria, ai fini
dell'accesso e dell'esercizio in Italia della attivita' professionale
di psicoterapeuta, e' respinta.
    Roma, 12 gennaio 2004
                                          Il direttore generale: Mele