MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 16 gennaio 2004 

Diniego   dell'abilitazione   all'Istituto   «Associazione   societa'
italiana  di  psicoterapia  organismica  (SIPO)»  ad  istituire  e ad
attivare  nella  sede  di  Milano  un  corso  di  specializzazione in
psicoterapia.
(GU n.24 del 30-1-2004)

                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
       per l'universita', l'alta formazione artistica musicale
       e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica

  Vista   la   legge   18 febbraio   1989,   n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Visto  l'art.  17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui
all'art.  3  e  dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario;
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai
sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;
  Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni
ed  integrazioni,  con  il  quale  e' stata costituita la commissione
tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
  Vista  l'istanza  con  la  quale  l'istituto «Associazione societa'
italiana    di    psicoterapia   organismica   (SIPO)»   ha   chiesto
l'abilitazione   ad   istituire   e   ad   attivare   un   corso   di
specializzazione  in psicoterapia in Milano, per un numero massimo di
allievi  ammissibili  al  primo anno di corso per ciascun anno pari a
venti unita' e, per l'intero corso, a ottanta unita';
  Visto  in  particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento,
che  dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base
dei  pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva e
del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e
il  successivo  comma  7, che prevede che il provvedimento di diniego
del  riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse
modalita' di cui al richiamato comma 5;
  Considerato  che la competente commissione tecnico-consultiva nella
riunione   del   12 dicembre  2003,  a  conclusione  della  attivita'
istruttoria  svolta,  ha  espresso parere contrario al riconoscimento
dell'istituto    richiedente,   evidenziando   in   particolare   che
l'indirizzo scientifico-culturale rileva la presenza di un fondamento
teorico  metodologico  confuso  e  non  argomentato,  una proposta di
tecniche  psicoterapeutiche  sommaria  e talora incoerente, la totale
assenza  di  un percorso capace di indicare i nessi teorici, logici e
metodologici  tra  tecniche  e  teorie della personalita', nonche' la
mancanza  dei requisiti epistemologici di un modello psicoterapeutico
avente validita' scientifica;
  Ritenuto   che   per   i   motivi   sopraindicati   la  istanza  di
riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'istanza di riconoscimento proposta dall'istituto «Associazione
societa'  italiana  di  psicoterapia organismica (SIPO)», con sede in
Milano  per  i  fini  di  cui all'art. 4 del regolamento adottato con
decreto  11 dicembre  1998,  n.  509,  e' respinta, visto il motivato
parere contrario della commissione tecnico-consultiva di cui all'art.
3 del predetto provvedimento.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 16 gennaio 2004
                                   Il capo del Dipartimento: D'Addona