Rinnovo dell'iscrizione di talune varieta' di specie di piante ortive ai relativi registri nazionali.(GU n.26 del 2-2-2004)
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede
l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di
varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle
varieta' stesse;
Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la
citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che
prevedono la suddivisione dei registri di varieta' di specie di
piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;
Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i
registri delle varieta' di specie di piante ortive;
Visti i registri predetti nei quali sono state iscritte, ai sensi
dell'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, le varieta' di specie
di piante ortive, le cui denominazioni e i decreti d'iscrizione sono
indicate nel dispositivo;
Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare
della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n.
6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di
pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove
disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro
nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie
di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
Visto il regolamento d'esecuzione della citata legge n. 1096/1971,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973,
n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, in particolare l'art. 17, decimo
comma, che prevede la possibilita' di rinnovare l'iscrizione delle
varieta' nei registri nazionali per periodi determinati, qualora
l'iscrizione medesima sia giunta a scadenza;
Atteso che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata
legge n. 1096/1971, nella riunione dell'11 dicembre, ha riconosciuto
nelle varieta' indicate nel dispositivo l'esistenza dei requisiti
previsti dall'art. 17, nono comma, del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 1065/1973;
Ritenuto di dover procedere in conformita';
Decreta:
Art. 1.
A norma dell'art. 17, decimo comma, del regolamento di esecuzione
della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato, da
ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n.
322, l'iscrizione delle sotto riportate varieta' ai registri
nazionali delle varieta' di specie di piante ortive, avvenuta con i
decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, e' rinnovata fino
al 31 dicembre 2013:
----> Vedere Tabella alle pagg. 29 - 30 della G.U. <----
Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo ed
entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 gennaio 2004
Il direttore generale: Abate
Avvertenza:
Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo
preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti,
art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla
registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio
del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.