PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

DIRETTIVA 19 dicembre 2003 

Sviluppo  ed  utilizzazione  dei programmi informatici da parte delle
pubbliche amministrazioni.
(GU n.31 del 7-2-2004)

            IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
  Visto  il  regio  decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»;
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento
per  l'amministrazione  del patrimonio e per la contabilita' generale
dello Stato»;
  Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, recante «Testo
unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture,
in  attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE», e
successive   modificazioni   (con  particolare  riguardo  al  decreto
legislativo  20  ottobre  1998, n. 402, in attuazione delle direttive
93/36/CEE e 97/52/CE);
  Vista  la  legge  7 agosto  1990,  n.  241, recante «Nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
  Visto  l'art.  12  del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
recante  «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto
1997,   n.   452,   recante  «Regolamento  recante  approvazione  del
capitolato  di  cui  all'art.  12,  comma  1, del decreto legislativo
12 febbraio  1993,  n.  39, relativo alla locazione e all'acquisto di
apparecchiature   informatiche,   nonche'   alla  licenza  d'uso  dei
programmi»;
  Visto  l'art.  6  della  legge  24 dicembre  1993,  n. 537, recante
«Interventi   correttivi   di   finanza  pubblica»,  come  modificato
dall'art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
573,  recante  «Norme  per  la  semplificazione  dei  procedimenti di
aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia
di rilievo comunitario»;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  157,  recante
«Attuazione  della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici
di  servizi», e successive modificazioni (con particolare riguardo al
decreto  legislativo  25 febbraio  2000,  n.  65, in attuazione delle
direttive 97/52/CE e 98/4/CE);
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  158,  recante
«Attuazione  delle  direttive  90/531/CEE  e  93/38/CEE relative alle
procedure di appalti nei settori esclusi», e successive modificazioni
(con particolare riguardo al decreto legislativo 25 novembre 1999, n.
525, in attuazione delle direttive 94/22/CE e 98/4/CE);
  Visto l'art. 20, comma 8, allegato 1, punto 12 della legge 15 marzo
1997,  n.  59,  recante  «Delega  al  Governo  per il conferimento di
funzioni  e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
  Visto  l'art.  24  della  legge  24 novembre  2000, n. 340, recante
«Disposizioni   per   la   delegificazione   di   norme   e   per  la
semplificazione   di   procedimenti   amministrativi   -   legge   di
semplificazione 1999»;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.   445,   di  approvazione  del  «Testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa (Testo A)»;
  Vista  la legge 27 dicembre 2002, n. 289, (legge finanziaria 2003),
ed in particolare l'art. 26, comma 2, lettera a);
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno
2001, di nomina del Ministro senza portafoglio per l'innovazione e le
tecnologie;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
9 agosto  2001,  concernente  delega  di  funzioni del Presidente del
Consiglio   dei   Ministri   al   Ministro   senza   portafoglio  per
l'innovazione e le tecnologie;
  Visti i significativi sviluppi delle tecnologie dell'informazione e
della  comunicazione  ed  in  particolare  il processo di produzione,
distribuzione  ed  evoluzione  di  programmi  informatici che si basa
sulla disponibilita' del codice sorgente aperto;
  Considerati  gli  esiti  dell'indagine  conoscitiva  sui  programmi
informatici   a  codice  sorgente  aperto  svolta  dalla  Commissione
appositamente  istituita e composta da numerosi e qualificati esperti
delle  pubbliche  amministrazioni, del mondo accademico e del settore
delle imprese;
  Ritenuto di dover fornire un indirizzo univoco relativo alle scelte
delle  soluzioni  per  la  predisposizione  e  per l'acquisizione dei
programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni;

                                Emana
la  seguente  direttiva  in  materia  di sviluppo e utilizzazione dei
programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni.
1. Finalita'.
  Con   la   presente   direttiva   si   forniscono   alle  pubbliche
amministrazioni indicazioni e criteri tecnici e operativi per gestire
piu'  efficacemente  il processo di predisposizione o di acquisizione
di programmi informatici. In particolare, nella presente direttiva si
indica  come  le  pubbliche amministrazioni debbano tener conto della
offerta  sul  mercato di una nuova modalita' di sviluppo e diffusione
di programmi informatici, definita «open source» o «a codice sorgente
aperto».  L'inclusione  di tale nuova tipologia d'offerta all'interno
delle  soluzioni tecniche tra cui scegliere, contribuisce ad ampliare
la gamma delle opportunita' e delle possibili soluzioni, in un quadro
di equilibrio, di pluralismo e di aperta competizione.
2. Definizioni.
  Ai fini della presente direttiva si intende:
    a) per  «formato  dei  dati»  la modalita' con cui i dati vengono
rappresentati  elettronicamente  in  modo che i programmi informatici
possano  elaborarli.  Il  formato  specifica la corrispondenza fra la
rappresentazione  binaria  e  i  dati  rappresentati (testo, immagini
statiche o dinamiche, suono, ecc.).
  Esempi di formati sono Bitmap, GIF, JPEG, ecc.;
    b) per  «formato  aperto»,  un  formato  dei dati reso pubblico e
documentato esaustivamente;
    c) per  «tecnologia  proprietaria»,  una  tecnologia posseduta in
esclusiva  da  un  soggetto  che  in  genere  ne  mantiene segreto il
funzionamento;
    d) per  «formato  proprietario»  un formato di dati utilizzato in
esclusiva   da   un  soggetto  che  potrebbe  modificarlo  a  proprio
piacimento;
    e) per   «standard»  una  specifica  o  norma  condivisa  da  una
comunita'.   Lo   standard   puo'   essere  emanato  da  un  ente  di
standardizzazione   oppure   essersi   imposto   di  fatto  (industry
standard).  Nel caso dei formati dei dati o dei documenti, un formato
e'  standard  quando e' definito da un ente di standardizzazione (per
esempio,  il  formato  XML), o e' di fatto condiviso da una comunita'
(per esempio, il formato PDF);
    f) per  «interoperabilita»  la  capacita'  di sistemi informativi
anche  eterogenei  di  condividere, scambiare e utilizzare gli stessi
dati e funzioni d'interfaccia;
    g) per  «programmi  informatici  ad  hoc  o  custom» applicazioni
informatiche  sviluppate  o  mantenute da un fornitore per soddisfare
specifiche esigenze di uno o piu' clienti. Normalmente questo tipo di
sviluppo  viene  eseguito all'interno di un contratto di servizio per
il quale il cliente corrisponde al fornitore un compenso;
    h) per  «programmi  a licenza d'uso», o «pacchetti», applicazioni
informatiche  che  vengono  cedute  in  uso  (e non in proprieta) dal
fornitore  al  cliente.  Tale cessione d'uso e' regolata da opportune
licenze  che  indicano  i  vincoli  e i diritti che sono garantiti al
titolare della licenza stessa;
    i) per    «programmi    di   tipo   proprietario»,   applicazioni
informatiche basate su tecnologia di tipo proprietario, cedute in uso
dietro pagamento di una licenza, che garantisce solo la fornitura del
codice  eseguibile e non del codice sorgente. Esempi di tali prodotti
sono MS Windows, IBM DB2, Oracle DB;
    j) per  «programmi  a  codice  sorgente  aperto» o «open source»,
applicazioni   informatiche   il  cui  codice  sorgente  puo'  essere
liberamente studiato, copiato, modificato e ridistribuito;
    k) per  «costo  totale  di possesso», l'insieme dei costi che nel
corso  dell'intera  vita  operativa  di  un  sistema  informativo  e'
necessario  sostenere  affinche'  esso sia utilizzabile proficuamente
dall'utenza;
    l)  per  «costo  di uscita», l'insieme dei costi da sostenere per
abbandonare una tecnologia o migrare verso una tecnologia o soluzione
informatica  differente.  Comprende  i  costi di conversione dati, di
aggiornamento   dell'hardware,  di  realizzazione  interfaccia  e  di
formazione;
    m) per  «piattaforma»,  infrastruttura  informatica, comprendente
sia  hardware  che  software,  su  cui  vengono elaborati i programmi
applicativi;
    n) per  «portabilita»,  possibilita'  di  trasferire un programma
informatico da una piattaforma a un'altra.
3. Analisi comparativa delle soluzioni.
  1.  Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della legge 7 agosto
1990,  n.  241  e  del  decreto  legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
acquisiscono  programmi  informatici  a  seguito  di  una valutazione
comparativa tra le diverse soluzioni disponibili sul mercato.
  2. In particolare, valutano la rispondenza alle proprie esigenze di
ciascuna delle seguenti soluzioni tecniche:
    a) sviluppo  di  programmi  informatici  ad hoc, sulla scorta dei
requisiti indicati dalla stessa amministrazione committente;
    b) riuso  di  programmi  informatici  sviluppati ad hoc per altre
amministrazioni;
    c) acquisizione  di  programmi  informatici  di tipo proprietario
mediante ricorso a licenza d'uso;
    d) acquisizione   di  programmi  informatici  a  codice  sorgente
aperto;
    e) acquisizione mediante combinazione delle modalita' di cui alle
lettere precedenti.
  3.  Le  pubbliche  amministrazioni valutano quale soluzione, tra le
disponibili,  risulta  piu'  adeguata  alle proprie esigenze mediante
comparazioni  di  tipo  tecnico ed economico, tenendo conto anche del
costo  totale  di  possesso  delle  singole  soluzioni e del costo di
uscita.  In sede di scelta della migliore soluzione si tiene altresi'
conto  del potenziale interesse di altre amministrazioni al riuso dei
programmi informatici, dalla valorizzazione delle competenze tecniche
acquisite,  della  piu'  agevole interoperabilita'. La prospettazione
degli  elementi  di  cui  sopra e' peraltro oggetto di valutazione da
parte   del   Centro   nazionale  per  l'informatica  nella  pubblica
amministrazione  in sede di rilascio del parere di cui all'art. 8 del
decreto   legislativo   12 febbraio   1993,   n.  39.  La  suindicata
valutazione  va  inclusa  nell'ambito  dello  studio  di fattibilita'
prescritto  dall'art. 13 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
39, allorche' si tratti di contratti di grande rilievo.
4. Criteri tecnici di comparazione.
  Le    pubbliche    amministrazioni,    nella    predisposizione   o
nell'acquisizione   dei   programmi   informatici,   privilegiano  le
soluzioni che presentino le seguenti caratteristiche:
    a) soluzioni  informatiche  che,  basandosi su formati dei dati e
interfacce  aperte  e  standard,  assicurino 1'interoperabilita' e la
cooperazione  applicativa  tra  i  diversi  sistemi informatici della
pubblica   amministrazione,   salvo   che   ricorrano   peculiari  ed
eccezionali esigenze di sicurezza e segreto;
    b)  soluzioni  informatiche che, in assenza di specifiche ragioni
contrarie,  rendano  i sistemi informatici non dipendenti da un unico
fornitore  o  da  un'unica  tecnologia proprietaria; la dipendenza e'
valutata tenendo conto dell'intera soluzione;
    c) soluzioni  informatiche  che,  con  il  preventivo assenso del
C.N.I.P.A.   ed   in   assenza   di   specifiche  ragioni  contrarie,
garantiscano  la  disponibilita'  del codice sorgente per ispezione e
tracciabilita' da parte delle pubbliche amministrazioni, ferma la non
modificabilita'  del  codice,  fatti  salvi  i  diritti di proprieta'
intellettuale del fornitore e fermo l'obbligo dell'amministrazione di
garantire segretezza o riservatezza;
    d) programmi  informatici  che esportino dati e documenti in piu'
formati, di cui almeno uno di tipo aperto.
5. Proprieta' dei programmi software.
  Nel    caso   di   programmi   informatici   sviluppati   ad   hoc,
l'amministrazione  committente  acquisisce la proprieta' del prodotto
finito,  avendo  contribuito  con proprie risorse all'identificazione
dei requisiti, all'analisi funzionale, al controllo e al collaudo del
software   realizzato   dall'impresa   contraente.   Sara'  cura  dei
committenti  inserire,  nei  relativi  contratti,  clausole idonee ad
attestare la proprieta' dei programmi.
6. Trasferimento della titolarita' delle licenze d'uso.
  Le  pubbliche  amministrazioni  si  assicurano  contrattualmente la
possibilita'  di  trasferire  la  titolarita' delle licenze d'uso dei
programmi    informatici    acquisiti,    nelle    ipotesi   in   cui
all'amministrazione che ha acquistato la licenza medesima ne subentri
un'altra   nell'esercizio   delle   stesse  attivita';  parimenti  va
contrattualmente  previsto  l'obbligo del fornitore di trasferire, su
richiesta    dell'amministrazione,    senza   oneri   ulteriori   per
l'amministrazione  stessa,  e  salve  eccezionali  cause ostative, la
licenza   d'uso   al   gestore   subentrante,   nel   caso   in   cui
l'amministrazione   trasferisca   a  terzi  la  gestione  di  proprie
attivita',  ovvero  l'obbligo  di  emettere, laddove possibile, nuova
licenza d'uso con i medesimi effetti nei confronti del nuovo gestore.
7. Riuso.
  1.  Al  fine  di  favorire  il  riuso  dei programmi informatici di
proprieta'  delle  amministrazioni, nei capitolati o nelle specifiche
di  progetto  dovra'  essere previsto, ove possibile, che i programmi
sviluppati ad hoc siano facilmente portabili su altre piattaforme.
  2.   Nei   contratti   di  acquisizione  di  programmi  informatici
sviluppati  per  conto  e  a  spese  delle amministrazioni, le stesse
includono  clausole,  concordate con il fornitore e che tengano conto
delle  caratteristiche  economiche  ed organizzative di quest'ultimo,
volte  a vincolarlo, per un determinato lasso di tempo, a fornire, su
richiesta  di  altre amministrazioni, servizi che consentono il riuso
delle applicazioni. Le clausole suddette definiscono le condizioni da
osservare per la prestazione dei servizi indicati.
8. Supporto alle amministrazioni.
  Il    Centro    nazionale    per   l'informatica   nella   pubblica
amministrazione  promuove  l'attuazione  della  presente  direttiva e
fornisce alle amministrazioni adeguato supporto.
    Roma, 19 dicembre 2003
                                                  Il Ministro: Stanca

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2004
Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
registro n. 1, foglio n. 129