MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 2 febbraio 2004 

Estensione   della   dichiarazione   dell'esistenza   del   carattere
eccezionale  degli  eventi calamitosi verificatisi in alcune province
della regione Piemonte.
(GU n.36 del 13-2-2004)

          IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto  l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24
luglio  1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle
funzioni   amministrative  relative  agli  interventi  conseguenti  a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto  l'art.  14  della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende
alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
Bolzano  l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della
Repubblica  24 luglio  1977,  n.  616,  nonche' le disposizioni della
stessa legge n. 590/1981;
  Vista  la  legge  14  febbraio  1992,  n. 185, concernente la nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto  l'art.  2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione
del  decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi
compensativi  del  Fondo  alle  produzioni  non  assicurate ancorche'
assicurabili;
  Visto  l'art.  2,  comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che
demanda   al   Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  la
dichiarazione  dell'esistenza  di  eccezionale calamita' o avversita'
atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e
le  provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da
parte delle regioni e province autonome;
  Visto  il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla
legge  13  novembre  2002,  n.  256,  che  modifica ed integra alcune
disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;
  Visto il proprio decreto 27 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana il 6 novembre 2003, n. 258, con
il  quale  veniva  dichiarata,  tra  l'altro,  l'eccezionalita' della
siccita'  dal  1° gennaio  2003  al 31 agosto 2003, nelle province di
Alessandria, Cuneo, Novava, Torino e Verbano-Cusio-Ossola;
  Viste  le note 30 ottobre 2003, 27 novembre 2003 e 13 gennaio 2004,
con  le quali la regione Piemonte chiede di estendere la declaratoria
della siccita' ad alcuni comuni delle province di Alessandria, Cuneo,
Novara, Torino e Verbano-Cusio-Ossola;
  Ritenuto di accogliere la richiesta integrativa;
                              Decreta:
  La  dichiarazione di eccezionalita' della siccita' verificatesi dal
1° gennaio   2003  al  31 agosto  2003  e'  estesa  ai  sottoelencati
territori agricoli, ai fini dell'applicazione delle provvidenze della
legge   14 febbraio   1992,   n.   185,   nel  testo  modificato  dal
decreto-legge  13 settembre  2002,  n.  200,  convertito  dalla legge
13 novembre 2002, n. 256, specificate nel medesimo decreto:
    Alessandria:   nel   territorio  dei  comuni  di  Albera  Ligure,
Borghetto  di  Borbera,  Cabella  Ligure,  Cantalupo  Ligure, Carrega
Ligure,  Costa  Vescovato,  Dernice,  Garbagna, Grondona, Mongiardino
Ligure,  Montacuto,  Montegioco, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure,
San Sebastiano Curone, Stazzano, Vignole Borbera;
    Cuneo:  nel  territorio  dei  comuni  di  Alto, Bagnasco, Bagnolo
Piemonte, Battifollo, Bellino, Bernezzo, Boves, Briaglia, Briga Alta,
Brossasco,  Caprauna,  Caraglio, Casteldelfino, Castellar, Castellino
Tanaro,  Castelmagno,  Castelnuovo di Ceva, Cervasca, Ceva, Chiusa di
Pesio,  Ciglie',  Cortemilia,  Crissolo,  Entracque, Frabosa Sottana,
Frassino, Garessio, Igliano, Isasca, Lesegno, Limone Piemonte, Lisio,
Marsaglia,  Martiniana  Po,  Melle, Mombasiglio, Mondovi', Monterosso
Grana,  Montezemolo,  Niella  Tanaro, Nucetto, Oncino, Ormea, Ostana,
Paesana,  Pagno,  Paroldo,  Perlo,  Peveragno,  Pezzolo Valle Uzzone,
Pontechianale,   Pradleves,   Priero,   Priola,  Rifreddo,  Roaschia,
Roascio,  Robilante,  Rocca  Ciglie', Roccavione, Rossana, Sale delle
Langhe,  Sale  San  Giovanni,  Sampeyre,  Scagnello,  Torre  Bormida,
Torresina,   Valdieri,   Valgrana,   Vernante,   Vicoforte,  Vignolo,
Villanova Mondovi', Viola;
    Novara: nel territorio dei comuni di Landiona, Trecate;
    Torino:  nel  territorio  dei  comuni di Alice Superiore, Brosso,
Caselle   Torinese,   Chiaverano,   Colleretto  Giacosa,  Isolabella,
Issiglio,  Lugnacco,  Meugliano, Oglianico, Orbassano, Osasco, Pecco,
Rueglio,   Salerano   Canavese,   San   Giusto  Canavese,  Trausella,
Traversella,   Vico   Canavese,   Vidracco,   Villafranca   Piemonte,
Villareggia, Vinovo, Vistrorio;
    Verbano-Cusio-Ossola:   nel   territorio  dei  comuni  di  Anzola
D'Ossola,  Arola,  Baceno,  Beura  -  Cardezza,  Bognanco, Brovello -
Carpugnino,  Cambiasca,  Cannero Riviera, Casale Corte Cerro, Cesara,
Cossogno,  Craveggia,  Crevoladossola,  Crodo,  Domodossola, Druogno,
Gignese,  Madonna del Sasso, Malesco, Masera, Mergozzo, Montecretese,
Nonio,  Oggebbio,  Omegna,  Ornavasso,  Pallanzeno,  Premeno, Premia,
Premosello  -  Chiovenda,  Re,  San  Bernardino  Verbano, Santa Maria
Maggiore,  Stresa,  Toceno,  Trarego - Viggiona, Trasquera, Trontano,
Valstrona, Varzo, Villette, Vogogna.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 2 febbraio 2004
                                                Il Ministro: Alemanno