MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 26 novembre 2003 

Proroga  dell'efficacia  dell'ordinanza  concernente  il  divieto  di
pratiche di clonazione umana.
(GU n.35 del 12-2-2004)

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Vista  la propria ordinanza del 5 marzo 1997 (Gazzetta Ufficiale n.
55  del  7 marzo  1997)  con la quale e' stato disposto, in attesa di
un'idonea disciplina di livello legislativo, il temporaneo divieto di
qualsiasi   forma   di  sperimentazione  e  di  intervento,  comunque
praticata,  finalizzata, anche indirettamente alla clonazione umana o
animale;
  Viste le proprie ordinanze del 4 giugno 1997 (Gazzetta Ufficiale n.
132  del  9 giugno 1997), del 4 settembre 1997 (Gazzetta Ufficiale n.
215  del  15 settembre 1997), del 23 gennaio 1998 (Gazzetta Ufficiale
n. 28 del 4 febbraio 1998), del 30 giugno 1998 (Gazzetta Ufficiale n.
160 dell'11 luglio 1998), del 22 dicembre 1998 (Gazzetta Ufficiale n.
303  del 30 dicembre 1998), del 25 giugno 1999 (Gazzetta Ufficiale n.
154  del  3 luglio 1999), del 22 dicembre 1999 (Gazzetta Ufficiale n.
12  del  17 gennaio  2000), del 22 giugno 2000 (Gazzetta Ufficiale n.
152  del 1° luglio 2000), del 22 dicembre 2000 (Gazzetta Ufficiale n.
28  del  3 febbraio  2001), del 27 giugno 2001 (Gazzetta Ufficiale n.
166  del  9 luglio  2001) di proroga della sopraccitata ordinanza del
5 marzo 1997;
  Viste le proprie ordinanze del 21 dicembre 2001 (Gazzetta Ufficiale
n. 30 del 5 febbraio 2002), del 18 giugno 2002 (Gazzetta Ufficiale n.
162  del  12 luglio 2002), del 4 dicembre 2002 (Gazzetta Ufficiale n.
304  del 30 dicembre 2002), del 30 maggio 2003 (Gazzetta Ufficiale n.
158  del  10 luglio  2003)  di  proroga dell'efficacia dell'ordinanza
concernente il divieto di pratiche di clonazione umana;
  Vista  la  legge  28 marzo  2001,  n.  145,  recante  «Ratifica  ed
esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione
dei  diritti  dell'uomo  e  della dignita' dell'essere umano riguardo
all'applicazione  della  biologia  e  della medicina: Convenzione sui
diritti  dell'uomo  e  sulla biomedicina, fatta ad Oviedo il 4 aprile
1997, nonche' del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168,
sul  divieto  di  clonazione  degli  esseri  umani»,  con particolare
riferimento al relativo art. 3;
  Considerato,  in  particolare,  che nell'art. 1 di detto Protocollo
addizionale e' vietato ogni intervento avente come scopo di creare un
essere  umano geneticamente identico ad un altro essere umano vivente
o morto;
  Visto  il  disegno  di  legge n. 1514, recante «Norme in materia di
procreazione  medicalmente  assistita»,  approvato  dalla  Camera dei
deputati  il  18 giugno 2002 e attualmente all'esame del Senato della
Repubblica;
  Visto  il  disegno  di legge n. 1745, recante «Delega al Governo in
materia  di  protezione  giuridica delle invenzioni biotecnologiche»,
approvato,  con  modificazioni,  dal  Senato della Repubblica in data
2 aprile  2003 e trasmesso all'altro ramo del Parlamento, concernente
il  recepimento  della direttiva n. 98/44/CE del Parlamento europeo e
del  Consiglio  del  6 luglio  1998  sulla protezione giuridica delle
invenzioni   biotecnologiche   (Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
europee del 30 luglio 1998, L 213/13), che dichiara non brevettabili,
per  conclamati  motivi  d'ordine  etico-giuridico  i procedimenti di
clonazione umana e di modificazione dell'identita' genetica germinale
dell'essere umano;
  Ritenuto  che  sussistono  tuttora le ragioni che hanno determinato
l'adozione  delle  predette  ordinanze,  limitatamente  al divieto di
qualsiasi  forma  di sperimentazione e di intervento finalizzata alla
clonazione umana, in attesa della disciplina legislativa in merito;
  Ritenuto,  pertanto,  di  prorogare  al  30 giugno 2004 l'efficacia
dell'ordinanza  5 marzo 1997, limitatamente al divieto di pratiche di
clonazione umana;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1. Per i motivi specificati in premessa, l'efficacia dell'ordinanza
del   5 marzo   1997   recante  il  divieto  di  qualsiasi  forma  di
sperimentazione  e  di  intervento,  comunque praticata, finalizzata,
anche  indirettamente,  alla  clonazione  umana,  e'  prorogata al 30
giugno 2004.
  La  presente ordinanza verra' trasmessa alla Corte dei conti per la
registrazione  e  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 26 novembre 2003
                                                 Il Ministro: Sirchia
Registrato  alla  Corte  dei  conti  il  30  dicembre 2003 Ufficio di
controllo  preventivo  sui Ministeri dei servizi alla persona   e dei
beni culturali, registro n. 5, foglio n. 283