MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 10 dicembre 2003 

Proroga  dell'efficacia  dell'ordinanza  concernente  il  divieto  di
commercializzazione  e  di  pubblicita' di gameti ed embrioni umani e
dell'ordinanza   concernente   il   divieto   di  importazione  e  di
esportazione di gameti o di embrioni umani.
(GU n.35 del 12-2-2004)

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Vista  la propria ordinanza del 5 marzo 1997 (Gazzetta Ufficiale n.
55  del 7 marzo 1997) con la quale, in considerazione del diffondersi
di  comportamenti anomali e di messaggi pubblicitari non corretti, in
mancanza  di  una  specifica  disciplina  in  materia di procreazione
medicalmente  assistita,  e'  stato disposto il temporaneo divieto di
ogni   forma  di  remunerazione  diretta  o  indiretta,  immediata  o
differita,  in denaro od in qualsiasi altra forma, per la cessione di
gameti,  embrioni o, comunque, di materiale genetico, nonche' di ogni
forma di intermediazione commerciale finalizzata a tale cessione e di
ogni  altra forma di incitamento all'offerta del predetto materiale e
di diffusione di messaggi recanti tale offerta;
  Viste le proprie ordinanze del 4 giugno 1997 (Gazzetta Ufficiale n.
132  del  9 giugno 1997), del 4 settembre 1997 (Gazzetta Ufficiale n.
215  del  15 settembre 1997), del 23 gennaio 1998 (Gazzetta Ufficiale
n. 28 del 4 febbraio 1998), del 30 giugno 1998 (Gazzetta Ufficiale n.
160 dell'11 luglio 1998), del 22 dicembre 1998 (Gazzetta Ufficiale n.
303  del 30 dicembre 1998), del 25 giugno 1999 (Gazzetta Ufficiale n.
154  del  3 luglio 1999), del 22 dicembre 1999 (Gazzetta Ufficiale n.
12  del  17 gennaio  2000), del 22 giugno 2000 (Gazzetta Ufficiale n.
152  del 1° luglio 2000), del 22 dicembre 2000 (Gazzetta Ufficiale n.
28 del 3 febbraio 2001), del 5 giugno 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 166
del  19 luglio  2001),  di  proroga della ordinanza del 5 marzo 1997,
nonche'   delle   proprie  ordinanze  del  25 giugno  1997  (Gazzetta
Ufficiale  n. 150 del 30 giugno 1997) e del 10 ottobre 1997 (Gazzetta
Ufficiale n. 268 del 17 novembre 1997) di integrazione della predetta
ordinanza 5 marzo 1997;
  Vista  la  propria ordinanza del 25 luglio 2001 (Gazzetta Ufficiale
n. 187 del 13 agosto 2001) con la quale, e' stato disposto, in attesa
di  una  idonea  disciplina  di  livello  legislativo,  il divieto di
importazione e di esportazione di gameti o di embrioni umani;
  Viste le proprie ordinanze del 1° dicembre 2001 (Gazzetta Ufficiale
n. 25 del 30 gennaio 2002), del 18 giugno 2002 (Gazzetta Ufficiale n.
162  del  12 luglio 2002), del 4 dicembre 2002 (Gazzetta Ufficiale n.
304  del 30 dicembre 2002), del 30 maggio 2003 (Gazzetta Ufficiale n.
158  del  10 luglio  2003),  di proroga dell'efficacia dell'ordinanza
concernente  il  divieto  di  commercializzazione e di pubblicita' di
gameti  ed  embrioni umani e dell'ordinanza concernente il divieto di
importazione e di esportazione di gameti o di embrioni umani;
  Considerato   che  la  non  ancora  intervenuta  definizione  della
disciplina   legislativa  puo'  comportare  situazioni  in  grado  di
estendere in modo incontrollato se non ingannevole i casi di cessione
di  gameti  od altro materiale genetico, determinando seri rischi per
l'integrita'  della  persona  e  piu'  in  generale,  per  la  salute
pubblica;
  Considerato  che  in  ordine  ai  centri tutti, pubblici e privati,
individuati a seguito delle proprie citate ordinanze, emerge comunque
la necessita' di esercitare l'attivita' di controllo e vigilanza;
  Visto  il  disegno  di  legge n. 1514, recante «Norme in materia di
procreazione  medicalmente  assistita»,  approvato  dalla  Camera dei
deputati  il  18 giugno 2002 e attualmente all'esame del Senato della
Repubblica;
  Visto  il  disegno  di legge n. 1745, recante «Delega al Governo in
materia  di  protezione  giuridica delle invenzioni biotecnologiche»,
approvato,  con  modificazioni,  dal  Senato della Repubblica in data
2 aprile  2003 e trasmesso all'altro ramo del Parlamento, concernente
il  recepimento  della direttiva n. 98/44/CE del Parlamento europeo e
del  Consiglio  del  6 luglio  1998  sulla protezione giuridica delle
invenzioni   biotecnologiche   (Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
europee  del 30 luglio 1998, L 213/13), ove e' previsto il divieto di
utilizzazione di embrioni umani a fini industriali o commerciali;
  Considerato che l'importazione di gameti o di embrioni umani, anche
per  l'incertezza  sull'applicazione delle norme di prevenzione della
trasmissione  dell'HIV/AIDS  e  di  altri agenti patogeni, nonche' di
patologie geneticamente trasmissibili, costituisce potenziale rischio
per la salute della donna e del nascituro;
  Considerato il potenziale uso improprio degli embrioni;
  Ravvisata  la  necessita'  di  salvaguardare  ulteriormente la vita
umana   nel   rispetto   delle  indicazioni  riconosciute  a  livello
internazionale;
  Ritenuto  che  sussistono  tuttora le ragioni che hanno determinato
l'adozione  delle  predette  ordinanze,  in  attesa  della disciplina
legislativa in merito;
  Ritenuto,  pertanto,  di  prorogare  al  30 giugno 2004 l'efficacia
dell'ordinanza 5 marzo 1997, nonche' dell'ordinanza 25 luglio 2001;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1.  L'efficacia  delle  disposizioni contenute negli articoli 1 e 2
dell'ordinanza    del    5    marzo    1997,   recante   divieto   di
commercializzazione  e  di pubblicita' di gameti ed embrioni umani o,
comunque, di materiale genetico, e' prorogata fino al 30 giugno 2004,
fermo  restando  l'obbligo a carico dei centri pubblici e privati che
praticano  tecniche di procreazione medicalmente assistita di inviare
le comunicazioni previste dall'art. 3 dell'ordinanza 5 marzo 1997.
  2. L'efficacia   dell'ordinanza  del  25 luglio  2001,  recante  il
divieto  di  importazione  e  di esportazione di gameti o di embrioni
umani e' prorogata fino al 30 giugno 2004.
  La  presente ordinanza verra' trasmessa alla Corte dei conti per la
registrazione  e  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 10 dicembre 2003
                                                 Il Ministro: Sirchia
Registrato  alla  Corte  dei  conti  il  30  dicembre 2003 Ufficio di
controllo  preventivo  sui Ministeri dei servizi alla persona   e dei
beni culturali, registro n. 5, foglio n. 284