MINISTERO DELLA SALUTE COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 18 dicembre 2003 

Modifica  del  provvedimento  9 giugno 2001 concernente l'inserimento
del  medicinale  «Gemtuzumab  ozogamicin»  (Mylotarg) nell'elenco dei
medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale
ai  sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n.
536,  convertito  dalla  legge  23 dicembre  1996,  n.  648,  per  il
trattamento  della  leucemia  mieloide acuta, CD33 positiva, in prima
recidiva dopo chemioterapia convenzionale.
(GU n.39 del 17-2-2004)

                  LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

  Visto  il  proprio  provvedimento  datato 9 giugno 2001 concernente
l'inserimento   del  medicinale  «Gemtuzumab  ozogamicin»  (Mylotarg)
nell'elenco  dei  medicinali  erogabili  a totale carico del Servizio
sanitario  nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge
21 ottobre  1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n.
648, per il trattamento della leucemia mieloide acuta, CD33 positiva,
in  prima recidiva dopo chemioterapia convenzionale, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 settembre 2001;
  Atteso  che tale provvedimento limitava l'erogabilita' del Mylotarg
ai  pazienti  di  eta'  compresa  tra sessantacinque e settantacinque
anni,  e  considerato  che  da  tale  data le conoscenze sull'impiego
terapeutico  del  Mylotarg  sono  aumentate e non supportano piu' una
relazione  fra  eta'  e  beneficio  terapeutico  e che non sussistono
elementi clinici, ne' vi e' alcun razionale biologico per limitare le
applicazioni terapeutiche del Mylotarg ai pazienti anziani;
  Ritenuto  opportuno  che  singoli  casi di LAM possano giovarsi del
Mylotarg, indipendentemente dall'eta';
  Vista la propria deliberazione assunta in data 15 luglio 2003;
                              Dispone:
  Nel  provvedimento  datato  9 giugno 2001 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n. 211 dell'11 settembre 2001 citato in premessa, all'art.
2,  nonche'  nell'allegato  1,  che fa parte integrante dello stesso,
alla  voce  «criteri  di  inclusione»,  viene eliminata l'espressione
«pazienti  di  eta'  compresa  tra  i sessantacinque e settantacinque
anni».
  Il  presente provvedimento sara' trasmesso alla Corte dei conti per
la   registrazione   e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 18 dicembre 2003

                                         Il Ministro della salute
                                       Presidente della Commissione
                                                  Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2004
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 19