MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 30 dicembre 2003 

Determinazione  delle  condizioni  per  la concessione della dispensa
dagli obblighi di leva, ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera a) del
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504.
(GU n.41 del 19-2-2004)

                      IL MINISTRO DELLA DIFESA

  Visto l'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, il
quale,  ai  commi 3 e 4, nel disciplinare la dispensa dal servizio di
leva  nell'ipotesi  che si prevedano eccedenze rispetto alle esigenze
di incorporazione, indica le condizioni per la dispensa demandando al
Ministro  della  difesa  la  determinazione  di  quelle previste alle
lettere a), b), d) del comma 3;
  Visto  il  proprio decreto in data 13 marzo 2003 che ha determinato
le condizioni previste alle lettere a) e d) dell'art. 7, comma 3, del
decreto   legislativo   30 dicembre   1997,   n.   504,  riconoscendo
sufficientemente  determinate  nel  testo  legislativo  le condizioni
indicate alla lettera b) di detto comma;
  Visto   il   contenuto  della  lettera  m),  del  predetto  decreto
ministeriale  13 marzo 2003, che contempla le posizioni lavorative in
cui  devono  trovarsi  i  giovani  per  ottenere  il  beneficio della
dispensa dal compiere la ferma di leva;
  Vista  la  legge 14 febbraio 2003, n. 30, che conferisce «Delega al
Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro»;
  Visto  il  decreto  legislativo  10 settembre 2003, n. 276, recante
norme  di  «Attuazione  delle  deleghe  in  materia  di occupazione e
mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  riformulare,  alla  luce  delle nuove
disposizioni  introdotte  dalla  indicata  normativa  sul  lavoro, le
condizioni  di  cui  alla citata lettera m), del decreto ministeriale
13 marzo 2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  condizioni  previste  dall'art.  7, comma 3, lettera a) del
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504 sono cosi' determinate:
    a) appartenente   a  famiglia  che  con  la  partenza  alle  armi
dell'arruolato, produttore di reddito, verrebbe a perdere i necessari
mezzi  di  sussistenza,  quali  individuati  nel  tempo  con apposito
decreto  ministeriale  ai  sensi  dell'art.  7,  comma 5, del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 504;
    b) situazioni  debitorie  ereditate o dichiarazioni di fallimento
di  attivita'  dei genitori ovvero situazioni debitorie conseguenti a
dichiarazioni  di  fallimento connesse all'avvio o alla conduzione di
attivita' economica di cui l'interessato sia il titolare;
    c) figlio   di  militare  deceduto  durante  la  prestazione  del
servizio  militare  ovvero figlio o fratello di militare in congedo o
in  riforma per ferite o infermita' contratte in servizio e per causa
di   servizio   limitatamente  alla  prima  e  seconda  categoria  di
invalidita'   di  cui  alla  tabella  «A»  allegata  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  30 dicembre 1981, n. 834, compresi gli
equiparati a dette categorie;
    d) orfano  di  entrambi i genitori, con funzioni di capofamiglia,
con germani maggiorenni a carico;
    e) appartenente  a  famiglia  di  cui  altri  due  figli  abbiano
prestato o prestino servizio militare;
    f) primo  o  altro figlio di genitore caduto nello svolgimento di
attivita'  di  lavoro o di deceduto per l'aggravarsi delle infermita'
contratte per tali cause;
    g) primo  o  altro figlio di genitore invalido per servizio o del
lavoro  di  prima  e  seconda  categoria  di  invalidita' di cui alla
tabella  «A»  allegata  al  decreto  del  Presidente della Repubblica
30 dicembre 1981, n. 834, compresi gli equiparati a dette categorie;
    h) figlio  o  fratello di vittima della criminalita' organizzata,
riconosciuto tale con atti formali della pubblica amministrazione;
    i) appartenente  a  famiglia  di cui un convivente sia affetto da
grave  malattia  invalidante  che richieda cure onerose, sia dal lato
economico che dell'assistenza fisica e morale;
    l) datore  di  lavoro da almeno nove mesi che, per soddisfare gli
obblighi  di  leva,  e'  costretto  al  licenziamento  del  personale
dipendente e a chiudere l'attivita';
    m) destinatario di una proposta di assunzione:
      1. con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno;
      2. con  contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, di cui
all'art.  20  del  decreto  legislativo n. 273/2003, stipulato tra il
somministratore e il lavoratore;
      3. con  contratto di inserimento di cui all'art. 54 del decreto
legislativo  n.  276/2003, che preveda, alla data della presentazione
della  domanda,  l'espletamento  di  almeno  dodici mesi di attivita'
lavorativa;
  ovvero:
    titolare di un contratto a tempo determinato e a tempo pieno, che
preveda,  alla data della presentazione della domanda, l'espletamento
di almeno dodici mesi di attivita' lavorativa, di:
    formazione e lavoro;
    apprendistato, per le tipologie previste dall'art. 48 del decreto
legislativo n. 276/2003.
  Per   gli   arruolati   in   possesso  della  proposta  di  lavoro,
l'assunzione  deve  avvenire entro il termine di novanta giorni dalla
presentazione  della  domanda  e,  comunque,  non  oltre  il  termine
perentorio   di   quindici   giorni   dalla   data  di  notifica  del
provvedimento di dispensa.
  Il  provvedimento  di  dispensa  diviene  privo di effetto qualora,
entro  il  termine  perentorio  compreso tra il 210° giorno e il 270°
giorno  dall'inizio  del  rapporto  di  lavoro che ha dato luogo alla
dispensa  (periodo  entro il quale l'arruolato e' considerato sospeso
dall'avviamento   alle   armi),   l'interessato   non   presenti   la
certificazione  che  comprovi  la  vigenza del contratto di lavoro in
corso.
  2. Le  condizioni  previste  dall'art.  7, comma 3, lettera d), del
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, sono cosi' determinate:
    a) cittadino   impegnato,   con  meriti  particolari,  sul  piano
nazionale  o  internazionale,  in  carriere scientifiche, artistiche,
culturali,  ovvero  che nell'espletamento di attivita' sportiva abbia
conseguito  risultati  e meriti particolari sul piano internazionale,
sempreche'  l'impegno ed i meriti siano documentati da riconoscimenti
di  organismi  pubblici o privati o di esperti di notorio prestigio e
competenza nei singoli settori. Qualora dalle suddette documentazioni
non    emergano    in    maniera   univoca   i   particolari   meriti
dell'interessato,   l'amministrazione  della  difesa  si  riserva  la
facolta' di chiedere conferma alle strutture pubbliche competenti per
materia.
  3. Le  domande  di  cui  ai commi 1 e 2, se reiterate per lo stesso
titolo, non comportano la sospensione dell'avviamento alle armi.
  4. Fermo  il  criterio di priorita' decrescente indicato al comma 3
dell'art.  7  del  decreto  legislativo n. 504 del 1997, a parita' di
condizioni  e'  data  precedenza a coloro nei cui confronti ricorrono
piu' condizioni.
  5. Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto ministeriale
13 marzo 2003.
    Roma, 30 dicembre 2003
                                                 Il Ministro: Martino

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2004
Ministeri istituzionali, Difesa, registro n. 1, foglio n. 260