AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

COMUNICATO

Comunicato alle S.o.a. e alle Stazioni appaltanti recante criteri cui
devono  uniformarsi  le  S.o.a.  in  materia  di  riconoscimento  del
requisito  di  cui  all'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 34/2000.
(GU n.46 del 25-2-2004)

    Con decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, e' stato prorogato al
30 aprile  2004  il termine triennale di validita' delle attestazioni
di  qualificazione  di  cui  al  comma 5 dell'art. 15 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, la cui scadenza
interviene  prima  di tale data; inoltre nell'ambito dell'accordo MLA
IAF  (EA) sono state modificate le norme ISO 9000:1994 ed adottate le
nuove norme ISO 9001:2000.
    Sussiste pertanto la necessita' di coordinare le disposizioni del
decreto-legge  24 dicembre  2003,  n.  355,  con  le  disposizioni in
materia di certificazione di qualita'.
    In  data  18 novembre  2003  il Sincert ha indicato a tutti a gli
organismi  di certificazione accreditati disposizioni tese a regolare
la  gestione  delle  certificazioni rilasciate sulla base delle norme
ISO 9000:1994, ma ha rimesso all'Autorita' la valutazione in merito e
deferito la formulazione di indicazioni definitive.
    Il  Consiglio  nell'adunanza  del 28 gennaio 2004 ha ritenuto che
detto coordinamento non puo' che attuarsi con il riconoscimento della
validita'   sia   delle   attestazioni  che  delle  certificazioni  e
dichiarazioni di qualita'.
    Ne  segue  che  le  certificazioni  del  sistema di qualita' e le
dichiarazioni  del  possesso  degli  elementi del sistema di qualita'
rilasciate,   sulla   base  delle  norme  ISO  9000:1994,  prima  del
15 dicembre 2003 hanno validita' fino al termine del 30 aprile 2004.
    Costituisce   diretta   conseguenza   da   quanto  sopra  che  le
attestazioni  di  qualificazione rilasciate dopo il suddetto termine,
come  nuove  attestazioni  o  come  conferma a seguito della verifica
triennale  di  cui alla legge 1° agosto 2002, n. 166, potranno essere
rilasciate  soltanto se l'impresa e' in possesso della certificazione
del  sistema  di  qualita'  o  della dichiarazione del possesso degli
elementi  del  sistema  di  qualita'  conforme  alle  nuove norme ISO
9001/2000  e cio' ove il possesso della certificazione del sistema di
qualita'  o  della  dichiarazione  del  possesso  degli  elementi del
sistema  di  qualita'  sia  obbligatorio ai fini della qualificazione
dell'impresa.