AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 9 febbraio 2004 

Accertamento  del periodo di irregolare funzionamento del servizio di
pubblicita' immobiliare di Udine.
(GU n.45 del 24-2-2004)

                       IL DIRETTORE REGIONALE
                    per il Friuli-Venezia Giulia
  Visto  il  decreto-legge  21  giugno  1961, n. 498, convertito, con
modificazioni,  nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per
la   sistemazione  di  talune  situazioni  dipendenti  da  mancato  o
irregolare funzionamento degli uffici finanziari;
  Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;
  Visto  l'art.  33  della  legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 43 del 22 febbraio
1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n.
498,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n.
770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592,
che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato funzionamento
degli  uffici  finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad
emanare   il  decreto  di  accertamento  del  periodo  di  mancato  o
irregolare   funzionamento   degli  uffici  finanziari  al  direttore
generale, regionale o compartimentale;
  Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre
2000,  registrato  alla Corte dei conti il 21 dicembre 2000, registro
n.  5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001
e'  stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art.
64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto  l'art. 9, comma 1 del regolamento di azione dell'Agenzia del
territorio   approvato   dal  comitato  direttivo  nella  seduta  del
5 dicembre  2000 con il quale e' stato disposto: «Tutte le strutture,
i  ruoli  e  poteri  e  le  procedure  precedentemente  in essere nel
Dipartimento  del  territorio  alla  data  di  entrata  in vigore del
presente regolamento manterranno validita' fino all'attivazione delle
strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente
art. 8, comma 1»;
  Visto  l'art.  10  del  decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2001, che ha
modificato  gli  articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961,
sancendo  che  prima  dell'emissione  del decreto di accertamento del
periodo  di  mancato  o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre
verificare  che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative
dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del
contribuente;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Vista  la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con
la  quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali
a decorrere dal 1° marzo 2003;
  Rilevato  l'irregolare  funzionamento  del  servizio di pubblicita'
immobiliare di Udine per il giorno 16 gennaio 2004 e che lo stesso e'
da  attribuirsi  all'adesione  da  parte  del personale allo sciopero
indetto per lo stesso giorno;
  Ritenuto  che  la  suesposta  causa  deve  considerarsi  evento  di
carattere  eccezionale  non riconducibile a disfunzioni organizzative
dell'ufficio;
  Visto  il  parere  favorevole del Garante del contribuente espresso
con nota datata 27 gennaio 2004, protocollo n. 27/2004;
                             Determina:
  E' accertato il periodo di irregolare funzionamento del servizio di
pubblicita' immobiliare di Udine in data 16 gennaio 2004.
  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Trieste, 9 febbraio 2004
                                     Il direttore regionale: Li Vigni