MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 febbraio 2004 

Emissione  di  buoni ordinari del Tesoro a duecentonovantadue giorni.
(BOT annuali terza tranche).
(GU n.44 del 23-2-2004)

                        IL DIRETTORE GENERALE
           del Dipartimento del tesoro - Direzione seconda
  Visto  il  decreto  ministeriale  20 maggio  2003 con il quale sono
state  fissate  le  modalita'  di  emissione  dei  buoni ordinari del
Tesoro;
  Visto  l'art.  2,  comma 3,  della  legge 24 dicembre 2003, n. 351,
recante  il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2004,  che  fissa  in  70.000  milioni  di  euro l'importo massimo di
emissione  dei  titoli  pubblici, in Italia e all'estero, al netto di
quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;
  Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo
all'emissione  netta  dei  suindicati  titoli pubblici al 17 febbraio
2004 e' pari a 18.595 milioni di euro;
                              Decreta:
  Per il giorno 27 febbraio 2004 e' disposta l'emissione di una terza
tranche,  senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del
Tesoro annuali, di cui al proprio decreto ministeriale del 4 dicembre
2003,  n.  111400, con godimento 15 dicembre 2003, durata residua 292
giorni  e  scadenza  il  15 dicembre  2003, fino al limite massimo in
valore nominale di 2.500 milioni di euro.
  La  spesa  per  interessi gravera' sul capitolo 2215 dello stato di
previsione  della  spesa  del Ministero dell'economia e delle finanze
dell'esercizio finanziario 2004.
  L'assegnazione  e  l'aggiudicazione  dei  buoni ordinari del Tesoro
avverra'  con  le  modalita' indicate negli articoli 2, 3, 4, 13 e 14
del decreto 20 maggio 2003 citato nelle premesse.
  L'eventuale   importo  non  regolato  andra'  contabilizzato  dalla
sezione  di  tesoreria  di Milano a debito del <<conto disponibilita'
per  il  servizio  di  tesoreria>>  mediante  scritturazione in conto
sospeso  collettivi,  dal  quale verra' discaricato una volta che gli
intermediari  avranno  provveduto al regolamento. L'eventuale importo
non   regolato   definitivamente   verra'   ripianato  dal  Ministero
dell'economia  e delle finanze mediante emissione di apposito mandato
di   pagamento   a   favore  del  Capo  della  sezione  di  tesoreria
interessata.
  Le  richieste  di  acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia,
esclusivamente  tramite  la rete nazionale interbancaria, entro e non
oltre  le  ore 11 del giorno 24 febbraio 2004, con l'osservanza delle
modalita' stabilite negli articoli 8, 9 e 10 del decreto ministeriale
20 maggio 2003.
  Il   presente  decreto  verra'  inviato  all'Ufficio  centrale  del
bilancio   del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 19 febbraio 2004
                                    p. Il direttore generale: Cannata