Cancellazione di varieta' di specie agrarie dal registro nazionale.(GU n.50 del 1-3-2004)
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del
consumatore
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare
della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n.
6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di
pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove
disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro
nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie
di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Viste le richieste dei responsabili della conservazione in purezza
delle varieta' indicate nel dispositivo, volte ad ottenere la
cancellazione delle varieta' medesime dai registri nazionali;
Considerato che le varieta' delle quali e' stata chiesta la
cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;
Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della
legge n. 1096/1971 nella riunione del 30 gennaio 2004 ha espresso
parere favorevole alla cancellazione, dai relativi registri, delle
varieta' indicate nel dispositivo;
Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;
Decreta:
Art. 1.
A norma dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal
decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, e da
ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 2001, n. 322, le sotto elencate varieta', iscritte nei
registri nazionali delle varieta' di specie di piante agrarie con i
decreti a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri
medesimi:
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Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 16 febbraio 2004
Il direttore generale: Abate