AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DELIBERAZIONE 14 gennaio 2004 

Adempimenti  in  tema di pubblicita' di bandi di gara. (Deliberazione
n. 3).
(GU n.51 del 2-3-2004)

Riferimento  normativo:  art.  29,  legge  n.  109/1994  e successive
modificazioni  e  art. 80, decreto del Presidente della Repubblica n.
                              554/1999.

                            IL CONSIGLIO

  Vista la relazione dell'ufficio affari giuridici;

                        Considerato in fatto

  Nell'ambito  dell'attivita' di accertamento effettuata dal Servizio
ispettivo    sulla   base   dei   dati   rilevati   dall'Osservatorio
nell'espletamento  dell'attivita'  di elaborazione delle informazioni
rese dalle stazioni appaltanti, e' emerso, in tema di pubblicita' dei
bandi  di  gara,  il  mancato  rispetto dell'obbligo di pubblicita' a
livello   regionale,  motivato  dalla  ritenuta  inesistenza  di  due
quotidiani a diffusione regionale nel territorio di appartenenza.

                         Ritenuto in diritto

  La  disciplina  relativa  alla  pubblicita' dei bandi di gara degli
appalti  di lavori pubblici e' contenuta nell'art. 80 del decreto del
Presidente   della   Repubblica  n.  554/1999,  in  attuazione  delle
disposizioni  contenute  nell'art.  29  della  legge  n.  109/1994  e
successive  modificazioni,  nel rispetto delle previsioni comunitarie
in  materia.  L'evidente  finalita'  della  norma e' di assicurare la
massima   trasparenza   delle   procedure  di  scelta  delle  imprese
esecutrici,  tenuto  conto  dei  principi  di libera concorrenza e di
legalita' dell'azione amministrativa.
  Le   diverse   forme   di   pubblicita',   a  seconda  dell'importo
dell'appalto,  sopra  ovvero  sotto la soglia comunitaria, ed in tale
ambito  negli  ulteriori  scaglioni di importo individuati dal citato
art.  80,  si  concretizzano  nella  pubblicazione  dei  bandi  nella
Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' europee, nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  sui  quotidiani  a diffusione nazionale
regionale  e  provinciale,  nel bollettino regionale ovvero sull'albo
pretorio.
  Vale  ricordare  che  la  disciplina regolamentare individua la cd.
pubblicita'  minima, avendo comunque le S.A. facolta' di ricorrere ad
ulteriori  forme  di  pubblicita',  sulla  base  di  una  valutazione
discrezionale  basata sulla particolare tipologia dell'appalto di che
trattasi, ovvero tenendo conto del potenziale mercato imprenditoriale
interessato all'appalto.
  La   riscontrata  anomalia  riguarda  la  mancata  pubblicita'  sui
quotidiani a diffusione regionale.
  Il comma 9 dell'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica
n.  554/1999,  chiarisce  che  «per quotidiani nazionali si intendono
quelli aventi una significativa diffusione, in termini di vendita, in
tutte  le  regioni  e  destinati  prevalentemente a fornire contenuti
informativi   di  interesse  generale;  per  quotidiani  regionali  o
provinciali  si intendono quelli piu' diffusi, in termini di vendita,
nel   relativo  territorio  e  destinati  prevalentemente  a  fornire
contenuti  informativi  di  interesse  generale concernenti anche, in
misura   significativa,   la   cronaca  locale;  sono  equiparati  ai
quotidiani  provinciali  i  periodici a diffusione locale che abbiano
almeno   due   uscite   settimanali   e   che   abbiano  il  formato,
l'impostazione  grafica e i contenuti redazionali tipici dei giornali
quotidiani».
  Dal  tenore  della  norma  discende  che  la  pubblicita' a livello
regionale deve essere effettuata utilizzando, per attuare il rispetto
della  conoscibilita'  dell'appalto  in  ambito nazionale, quotidiani
nazionali,  che tuttavia debbono avere, per agganciare la pubblicita'
al  carattere  locale  dell'appalto,  una  particolare diffusione, da
accertarsi caso per caso, nel territorio di interesse.
  Cio'  significa che per quotidiani regionali debbono intendersi non
necessariamente  quotidiani  pubblicati solo nella regione, dovendosi
far riferimento a quelli, anche nazionali, piu' diffusi in termini di
vendita.
  In base a quanto sopra considerato,

                            Il Consiglio

ritiene  che  la  forma di pubblicita' di cui all'art. 80 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n. 554/1999, da attuarsi mediante
pubblicazione  su  quotidiani  regionali, si intende rispettata anche
con  l'utilizzo  di  quotidiani nazionali, piu' diffusi in termini di
vendita, nel territorio interessato.
    Roma, 14 gennaio 2004
                                                 Il presidente: Garri