MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 18 febbraio 2004 

Iscrizione di varieta' di specie agrarie nei relativi registri.
(GU n.51 del 2-3-2004)

                        IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Vista   la   legge   25 novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina
l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei   registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di  permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
  Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare
della  Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n.
6/1993,   inerenti  la  razionalizzazione  dell'organizzazione  delle
amministrazioni  pubbliche e revisione delle discipline in materia di
pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421;
  Visto  il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove
disposizioni  in  materia  di  organizzazione e di rapporti di lavoro
nelle  amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie
di  lavoro  e  di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  di  Governo  a  norma  dell'art.  11 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
  Considerato  che  la  commissione  sementi di cui all'art. 19 della
citata  legge  n.  1096/1971  nella  riunione  del 30 gennaio 2004 ha
espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle
varieta' indicate nel dispositivo;
  Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica
8 ottobre  1973,  n.  1065, sono iscritte nei registri delle varieta'
dei  prodotti  sementieri,  fino  alla  fine  del  decimo anno civile
successivo  a  quello  della  iscrizione  medesima, le sotto elencate
varieta',  le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono
depositati presso questo Ministero:

    ---->   Vedere tabella da pag. 45 a pag. 47 della G.U.  <----

    Il  presente  decreto  entrera'  in vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
      Roma, 18 febbraio 2004
                                         Il direttore generale: Abate

          Avvertenza:
              Il  presente atto non e' soggetto al visto di controllo
          preventivo  di legittimita' da parte della Corte dei conti,
          art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne alla registrazione
          da  parte  dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  art.  9  del decreto del
          Presidente della Repubblica n. 38/1998.