MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 26 febbraio 2004 

Sospensione  della  ricezione  di  nuove  domande di finanziamento da
presentarsi  al  MIUR, comprendenti costi per attivita' da svolgersi,
per  almeno  il  75%  del  totale,  nelle  aree  dell'obiettivo 1 del
territorio nazionale.
(GU n.51 del 2-3-2004)

                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
           per l'universita', l'alta formazione artistica
                musicale e coreutica e per la ricerca

  Visto  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo,
tra  l'altro,  del  Ministero  dell'istruzione, universita' e ricerca
(d'ora in poi MIUR);
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n. 123, recante:
«Disposizioni  per  la razionalizzazione degli interventi di sostegno
alle  imprese,  a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge
15 marzo 1997, n. 59»;
  Visto  il  decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante:
«Riordino  della  disciplina  e  snellimento  delle  procedure per il
sostegno  della  ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione
delle  tecnologie,  per  la  mobilita' dei ricercatori», e successive
modifiche e integrazioni;
  Visto  il  decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante:
«Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste
dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;
  Visto  il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10
ottobre  2003,  recante:  «Criteri  e  modalita' di concessione delle
agevolazioni  previste  dagli  interventi  a  valere sul Fondo per le
agevolazioni alla ricerca (FAR)»;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  4,  comma 3, del predetto decreto
ministeriale  n.  593 dell'8 agosto 2000 che prevede come il MIUR, in
caso  di esaurimento in corso d'anno delle disponibilita' finanziarie
del  Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), di cui allo stesso
art.  4,  comma  1,  ne  dia  tempestiva comunicazione nella Gazzetta
Ufficiale,  adottando  i  conseguenti  provvedimenti  in  ordine alle
domande non soddisfatte ai sensi dell'art. 2, comma 3, del richiamato
decreto legislativo n. 123/1998;
  Visto  il  decreto  direttoriale  del  12  dicembre  2002  che, tra
l'altro,  ha  sospeso la ricezione di nuove domande di finanziamento,
da  presentarsi  al  MIUR  ai  sensi degli articoli 5, 6, 7, 8, 9 del
predetto   decreto   ministeriale  n.  593  dell'8  agosto  2000,  ad
esclusione   delle   domande  comprendenti  costi  per  attivita'  da
svolgersi,  per almeno il 75% del totale, nelle aree dell'obiettivo 1
del territorio nazionale;
  Vista  la direttiva per la ripartizione del Fondo agevolazioni alla
ricerca  emanata  in  data  6  novembre 2003, prot. n. 4599, dal vice
Ministro  ai  sensi  dell'art.  6 del predetto decreto legislativo n.
297/1999;
  Visto il decreto direttoriale dell'11 novembre 2003 di ripartizione
del Fondo agevolazioni ricerca per l'anno 2003;
  Verificata,   in   particolare,  la  disponibilita'  delle  risorse
assegnate  dal  CIPE,  nonche'  delle  risorse  rinvenienti dai Fondi
strutturale  FSE  e FESR della Unione europea, per la copertura degli
interventi nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale;
  Considerato  il  numero  delle  domande  presentate  ai sensi degli
articoli  5, 6, 7, 8, 9 del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8
agosto  2000,  comprendenti  costi  per  attivita'  da svolgersi, per
almeno  il 75% del totale, nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio
nazionale e che risultano in corso di istruttoria;
  Ritenuta  l'opportunita', al fine di garantire il migliore utilizzo
delle  risorse  disponibili,  di sospendere la ricezione di ulteriori
domande di finanziamento a valere sui predetti articoli 5, 6, 7, 8, 9
del  richiamato  decreto  ministeriale  n.  593  dell'8  agosto 2000,
comprendenti  costi per attivita' da svolgersi, per almeno il 75% del
totale, nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale;

                              Decreta:


                           Articolo unico

  1.  In  applicazione dell'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale
n.  593  dell'8  agosto  2000, a decorrere dal giorno successivo alla
pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  e'
sospesa   la   ricezione   di  nuove  domande  di  finanziamento,  da
presentarsi  al  MIUR  ai  sensi  degli  articoli  5,  6, 7, 8, 9 del
predetto  decreto  ministeriale,  comprendenti costi per attivita' da
svolgersi,  per almeno il 75% del totale, nelle aree dell'obiettivo 1
del territorio nazionale.
  2.   Con   specifico   decreto   direttoriale   si   dara'  formale
comunicazione della conclusione del periodo di sospensione.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 26 febbraio 2004
                                   Il capo del Dipartimento: D'Addona